27 Luglio 2024 - 03:27

L’inibizione dei siti web, i giovani e la responsabilità sociale

di Chiara Sambaldi e Andrea Strata
In un contesto sociale in cui, secondo le ultime rilevazioni, si registra un aumento del consumo di gioco d’azzardo nelle fasce giovanili della popolazione e l’offerta promossa sui social network e indirizzata ai giovanissimi…

30 Maggio 2024

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In un contesto sociale in cui, secondo le ultime rilevazioni, si registra un aumento del consumo di gioco d’azzardo nelle fasce giovanili della popolazione e l’offerta promossa sui social network e indirizzata ai giovanissimi si orienta sempre più verso giochi che agiscono sui meccanismi della ricompensa, il confine tra azzardo e non azzardo si assottiglia. Diventa, quindi, essenziale a tutela degli utenti, soprattutto i più giovani, il controllo delle offerte che affollano la rete.

Lo spunto viene da una recente sentenza del giudice amministrativo che ha definitivamente accertato la correttezza dell’operato dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per aver attivato la procedura prevista dall’art. 102 del DL n. 104/2020 (che ha sostituito l’art. 1, comma 50 e 50-bis della Legge n. 296/2006) finalizzata alla inibizione dei siti web che offrono o pubblicizzano prodotti o servizi secondo modalità non conformi a quelle definite dalla normativa vigente.

Nel caso esaminato, veniva inserito nella lista dei siti inibiti, pubblicata periodicamente da ADM, un sito web di giochi online (comprendenti bingo, poker e slot machine) riconducibile ad una società di diritto austriaco erogante servizi di gioco, anche mediante applicazioni mobili e social network.

La società interessata lamentava, in particolare e per quanto qui interessa evidenziare, la carenza totale di potere di ADM in quanto la norma richiamata e la relativa possibilità di oscurare il sito web sarebbero applicabili, secondo la tesi sostenuta dalla ricorrente, esclusivamente ai giochi online che attribuiscono vincite in denaro e che necessitano di una preventiva concessione statale.

In sostanza, il sistema di gioco in questione non rientrerebbe, secondo la società austriaca, tra quelli che necessitano di una concessione dello Stato per cui il relativo sito web, non riferibile ad alcuna concessione per il gioco a distanza, non poteva essere inibito.

Il giudice di primo grado ha rilevato che in un sistema come quello italiano, che si fonda su una riserva statale, l’ADM esercita poteri di vigilanza, di controllo e di ispezione e il potere pubblico di rimozione o inibizione di siti dal web trae la sua legittimazione in un’offerta o pubblicizzazione di servizi svolti “secondo modalità non conformi a quelle definite dalle norme vigenti nei citati settori”.

Secondo il TAR, nel caso di specie, si individuano entrambi gli elementi “sostanziali” che connotano il gioco d’azzardo e che legittimano quindi l’intervento di inibizione: la partecipazione a pagamento al gioco e la possibilità di vincere “una ricompensa di qualsiasi natura”.

È stata, quindi, confermata la legittimità del provvedimento di inibizione; avverso la sentenza la società ha proposto appello evidenziando, in particolare, che il gioco in questione non rientrerebbe tra quelli d’azzardo bensì tra i giochi online con finalità ludiche, senza vincita in denaro o di altra natura. Veniva, poi, posto l’accento sul fatto che non esiste un catalogo di giochi qualificati ex ante come di azzardo e che la regolamentazione è molto frastagliata e di dettaglio per cui non può essere estesa analogicamente a fattispecie tra loro diverse.

Inoltre, la difesa della società austriaca eccepiva l’uso, a suo dire illegittimo ed arbitrario, del potere di ADM che, secondo la tesi difensiva, non avrebbe potuto inibire giochi non regolamentati a livello legislativo, rispetto ai quali non detiene alcun potere repressivo della libera iniziativa economica. Veniva, infine, lamentata una disparità di trattamento in quanto altri siti web che offrono giochi del tutto speculari a quello in oggetto, non risulterebbero inseriti nella black list.

La società austriaca chiedeva, infine, il risarcimento del danno da mancato guadagno e reputazionale deducendo che da aprile 2022 (data dell’inibizione) la perdita di fatturato della società sarebbe stata pari ad Euro 65.000,00 al mese.

La Settima Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1832 del 26 febbraio 2024, ha respinto l’appello e confermato la decisione del primo giudice, condividendo l’interpretazione analitica e sistematica che ha portato a configurare una fattispecie di gioco d’azzardo nel caso in questione.

Non convince – secondo il CDS – la tesi difensiva secondo la quale, acquistando i “twist”, l’utente comprerebbe solo il “diritto d’uso della licenza di software”. Al contrario, tramite l’acquisto di “twist”, l’utente può accedere ad un maggior numero di giochi e per un tempo più lungo, configurandosi così l’elemento del gioco d’azzardo costituito dalla “partecipazione a pagamento al gioco”.

Con riguardo all’ulteriore requisito della “ricompensa di qualsiasi natura” (per configurare l’azzardo), secondo il Collegio, in tale nozione ampia rientra anche il diritto dell’utente di partecipare alla stessa piattaforma di gioco nella quale ha vinto, grazie al conseguimento di ulteriori “twist”. Non è invece determinante la circostanza che, in sede di primo accesso alla piattaforma, al giocatore venga attribuita una “dotazione iniziale” di “twist” a titolo gratuito, in quanto ciò non svuota di valore economico (diretto o indiretto) i “twist” stessi.

La società austriaca non ha, poi, dimostrato alcuna disparità di trattamento, non avendo provato una piena equiparabilità tra la struttura della propria offerta di gioco e quella delle altre piattaforme di gioco richiamate ai fini di comparazione.

Quindi, il Consiglio di Stato ha confermato definitivamente la legittimità dell’operato dell’ADM ed in particolare del provvedimento del 21.04.2022, a firma del Dirigente Luca Turchi, Direttore dell’Ufficio Controlli Giochi della Direzione Giochi, avente ad oggetto “inibizione siti di gioco non autorizzato – art 102 del Dl 14/08/2020 n. 104, convertito in Legge 13 ottobre 2020, n.126”.

Tornando all’incipit di partenza, questa pronuncia mette in luce l’importanza del controllo della rete web e quindi il ruolo di ADM, chiamata ad applicare la legge attraverso le proprie competenze tecniche che devono continuamente aggiornarsi in ragione dell’evoluzione tecnologica e delle strategie di marketing sempre più sofisticate, spesso finalizzate a mascherare un prodotto d’azzardo dietro a giochi definiti ludici.

Tenuto conto delle tendenze e delle previsioni evolutive del mercato del gioco, il controllo della rete web, al fine di garantire l’accesso ad offerte regolamentate e legali, rappresenta un tassello fondamentale per la tutela concreta degli utenti ed in particolare dei giovanissimi che appaiono gli attori più vulnerabili in quanto esposti alle offerte illegali e alle forme di pubblicità che si celano nei meandri della rete e dei social network. Il procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, nell’ambito della conferenza intitolata “Le sfide imposte dalla criminalità organizzata nell’era dell’intelligenza artificiale e di internet”, tenutasi al Palazzo di Vetro dell’ONU e promossa dalla Fondazione Magna Grecia, affrontando il tema del trasferimento on line delle attività dei clan mafiosi, ha sottolineato che le vecchie bische, luoghi di gioco e scommesse illecite, vengono spostate sul web, occultando gli ingenti profitti dietro siti con server in Paesi a fiscalità privilegiata. Spuntano pagine web che consentono di navigare tra gli eventi sportivi disponibili e selezionare quelli su cui si desidera scommettere (www.primapaginanews.it, articolo del 5.04.2024). Gli aspetti connessi alla pubblicità di siti illegali diventano, quindi, strategici per la promozione e diffusione del gioco illegale.

In proposito, non andrebbero trascurate le considerazioni degli esperti di settore (tra i quali Fabrizio Fanella, psicologo e psicoterapeuta, direttore del Centro Riabilitativo per le Dipendenze “La Promessa” di Roma) che delineano un quadro complesso in cui i giovani sono sempre più esposti al rischio di sviluppare dipendenze comportamentali (si vedano anche i risultati dell’indagine “Dipendenze comportamentali nella Generazione Z”, condotta dal Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Centro Nazionale Dipendenze e Doping dell’Istituto Superiore di Sanità, realizzata con EXPLORA Addiction Research Division). Si parla di ragazzi che cercano una “via facile” per fare soldi, rincorrendo un modello di vita incentrato sull’apparire, esaltato dai social dove è valorizzato chi ostenta vite sempre più ricche e consumistiche. La ricerca di scappatoie e di un modo facile di fare soldi, oppure la difficoltà a gestire la noia, possono avvicinare al gioco i giovani con un approccio lontano dallo svago e dall’intrattenimento. Quel concetto di entertainment che l’industria del gioco sta, invece, valorizzando e sviluppando, in un’ottica sempre più multichannel.

E’ forte e chiara l’importanza di concentrare gli sforzi nello sviluppo di tutte quelle politiche attive finalizzate alla responsabilità sociale. Se, infatti, la sostenibilità ambientale rappresenta un’emergenza contingente, che vede già impegnati gli operatori, la sostenibilità sociale rappresenta un imperativo categorico per chi opera in questo settore. La raccolta e la gestione del gioco pubblico ha un indubbio impatto sociale e produce anche esternalità negative.

Se la società contemporanea è sofferente e il tessuto sociale tende a sfaldarsi, sarebbe, allora, rivoluzionario poter valorizzare la sostenibilità sociale del business, contribuendo fattivamente alla ricerca di un punto di equilibrio attraverso certificazioni mirate che esaltino le migliori pratiche a tutela delle persone. Le dimensioni di svago e di socialità producono positività. La sfida ontologica, sembra banale ricordarlo, oggi più che mai, è coniugare profitto e responsabilità.

PressGiochi