27 Aprile 2024 - 02:07

Limiti a gratta&vinci e 10&Lotto: il Consiglio di Stato ribalta la sentenza del Tar e dà ragione al Comune

Con ricorso promosso dinanzi al TAR Lombardia, Sezione staccata di Brescia, contro il Comune di Caravaggio e nei confronti dell’Ambito Territoriale di Treviglio, la Federazione Italiana Tabaccai e la titolare

03 Ottobre 2022

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Con ricorso promosso dinanzi al TAR Lombardia, Sezione staccata di Brescia, contro il Comune di Caravaggio e nei confronti dell’Ambito Territoriale di Treviglio, la Federazione Italiana Tabaccai e la titolare di una rivendita di generi di monopolio e per la raccolta del gioco del Lotto hanno impugnato nel 2021 il Regolamento per il contrasto al fenomeno del gioco d’azzardo patologico derivante dalle forme di gioco lecito, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 40 del 20 dicembre 2018, ed il corrispondente Regolamento approvato dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Territoriale di Treviglio nella seduta del 5 novembre 2018.

I ricorrenti contestavano l’estensione della disciplina regolamentare all’attività di gioco esercitato mediante lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto), sostenendo la carenza di potere ovvero il difetto di competenza dei Comuni a disciplinare tali giochi, in quanto appartenenti al monopolio statale e gestiti in regime di concessione rilasciata ai rivenditori di tabacchi.

Con la sentenza n. 401 del 3 maggio 2021 il TAR accoglieva parzialmente il ricorso giudicando inefficaci e sproporzionate le misure limitative previste dai regolamenti con riferimento alle fasce orarie di cui all’art. 5 ed al divieto di cui all’art. 4 comma 4 di installazione all’esterno degli esercizi di apparecchi e distributori automatici per la vendita di biglietti cartacei o virtuali di 10 e lotto e gratta e vinci, disponendone l’annullamento.

Oggi il Consiglio di Stato torna ad analizzare la questione accogliendo l’appello del comune di Caravaggio.

Il ricorso era volto a contestare la competenza dei Comuni a disciplinare i giochi gestiti dai tabaccai quale conseguenza dell’appartenenza degli stessi al monopolio statale e della gestione in concessione.

Il TAR, con un ragionamento del tutto esorbitante dalla domanda proposta- afferma Palazzo Spada – è entrato nel merito dell’efficacia e proporzionalità del regolamento spingendosi, peraltro, nella via impervia del sindacato sulle norme regolamentari mettendo in dubbio la stessa essenza del concetto di discrezionalità che è la garanzia della più efficace cura dell’interesse pubblico e che presuppone che la P.A. abbia la possibilità di individuare le modalità in concreto più utili a tal fine.

La sentenza impugnata, in definitiva, oltre a pronunciarsi al di là della domanda, travalica in valutazioni di merito che rappresentano la sfera libera dell’azione amministrativa discrezionale, ossia l’ambito nel quale l’amministrazione, pur sempre nel rispetto delle regole di legittimità, può determinarsi. Ciò che è concesso all’autorità giudiziaria al fine di accertare il corretto perseguimento dell’interesse pubblico, in casi come quello qui esaminato, è infatti un mero sindacato estrinseco. Il TAR, lungi dal limitarsi ad un sindacato di tipo estrinseco ha, da un lato, pronunciato su una domanda non proposta, dall’altro, nel pronunciarsi, ha effettuato un inammissibile sindacato di tipo sostitutivo.

L’appello deve quindi essere accolto – ha concluso il Consiglio di Stato oggi -e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere integralmente respinto il ricorso di primo grado.

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