27 Aprile 2024 - 00:39

Legge regionale sul gioco in Calabria: il Tar dichiara inammissibile il ricorso

E’ stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro la legge regionale della Calabria recante “Interventi per la prevenzione dell’usura connessa al gioco d’azzardo patologico”, con il quale la Regione, al

02 Dicembre 2022

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E’ stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro la legge regionale della Calabria recante “Interventi per la prevenzione dell’usura connessa al gioco d’azzardo patologico”, con il quale la Regione, al fine di prevenire e contrastare il rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, stabilisce una serie di prescrizioni a cui tutti i Comuni della Regione Calabria dovranno attenersi entro 90 gg. dall’entrata in vigore della legge.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria ha deciso che il ricorso è inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione. Infatti trattandosi di una legge regionale non può decidere il giudice amministrativo.

Come ha ricordato il Collegio: “… fin dalle sue prime pronunce la Corte costituzionale ha chiarito che «la circostanza che la dedotta incostituzionalità di una o più norme legislative costituisca l’unico motivo di ricorso innanzi al giudice a quo non impedisce di considerare sussistente il requisito della rilevanza, ogni qualvolta sia individuabile nel giudizio principale un petitum separato e distinto dalla questione (o dalle questioni) di legittimità costituzionale, sul quale il giudice rimettente sia chiamato a pronunciarsi» (sentenza n. 1 del 13 gennaio 2014, sentenza n. 4 del 12 gennaio 2000; ma analoga affermazione era già contenuta nella sentenza n. 59 del 25 maggio 1957);

h) nel caso di specie, però, il giudizio introdotto d’innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale ha un petitum (l’annullamento della legge provvedimento) coincidente con quello del giudizio che dovrebbe essere devoluto alla Corte costituzionale; inoltre, non solo si chiede a questo Tribunale una pronuncia demolitoria di una legge, e cioè l’esercizio di un potere che mai potrebbe spettargli, ma è evidente che l’eventuale accoglimento – da parte della Corte costituzionale – della questione di legittimità costituzionale priverebbe l’odierno giudizio del suo oggetto, in contrasto con la natura eminentemente incidentale del giudizio costituzionale”.

Sulla stessa linea si è mosso il Consiglio di Stato nella pronuncia menzionata, nella quale ha sottolineato che “è escludersi l’impugnabilità diretta della legge-provvedimento dinanzi al giudice amministrativo, dovendo il giudizio di costituzionalità conservare il proprio carattere incidentale, e quindi muovere pur sempre dall’impugnazione di un atto amministrativo (sulla cui qualificazione in termini di lesività e impugnabilità, a sua volta la giurisprudenza amministrativa adotta un approccio peculiare rispetto ai comuni principi proprio in quanto trattasi di atti direttamente applicativi di una legge- provvedimento: cfr. Cons. Stato, sez. VI, 8 ottobre 2008, n. 4933, laddove si afferma chiaramente che “in ipotesi di leggi provvedimento l’unica possibilità di tutela per i cittadini è quella di impugnare gli atti applicativi delle stesse, anche se di contenuto vincolato rispetto alla legge, deducendo l’incostituzionalità della stessa”) rispetto al quale la norma di legge si ponga quale presupposto: p.es. il Comune avrebbe potuto impugnare un qualsiasi provvedimento emesso dall’Ente di gestione della Riserva naturale quale risultante dalla modifica apportata dalla l.r. 25 novembre 2019, n. 45, argomentando sulla base della incostituzionalità di quest’ultima”.

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