27 Luglio 2024 - 03:26

Legge di Bilancio 2024, il Governo pone la questione di fiducia

Con la questione di fiducia decadono tutti gli emendamenti ripresentati in Aula dai gruppi, tra i quali compaiono anche le proposte in materi di giochi già respinti in Commissione bilancio.

21 Dicembre 2023

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E’ in corso in Aula del Senato il seguito della discussione del ddl di bilancio 2024, avviata mercoledì 20 dicembre con la relazione dei sen. Testor, Damiani e Liris. E’ stata preannunciata dal Governo la posizione della questione di fiducia sull’approvazione di un emendamento interamente sostitutivo della prima sezione del ddl.

Con la questione di fiducia decadono tutti gli emendamenti ripresentati in Aula dai gruppi, tra i quali compaiono anche le proposte in materi di giochi già respinti in Commissione bilancio.

Di seguito gli emendamenti in materia di giochi riproposti in assemblea:

11.42 Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024 l’aliquota dell’imposta unica sui giochi di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Direttoriale 10 gennaio 2011, è incrementata di cinque punti percentuali.

6-ter. Le maggiori entrate derivanti dal precedente comma 7 opportunamente accertate, sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo per il gioco d’azzardo patologico-GAP di cui all’articolo 1, comma 946 della legge n. 208 del 2015.

39.0.203 (già 39.0.16) Croatti, Bevilacqua, Patuanelli, Castellone, Damante

Dopo l’articolo, inserire il seguente: «Art. 39-bis

(Rifinanziamento fondo per il gioco d’azzardo patologico (GAP)) 1. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è rifinanziato per un importo pari ad euro 10 milioni a decorrere dall’anno 2024.».

50.0.201 (già 50.0.31) Sbrollini, Paita

Dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-0.bis

(Misure in materia di contrasto alla ludopatia e agli altri disturbi correlati al gioco d’azzardo)

1. Al fine di contrastare il gioco d’azzardo patologico, la dipendenza e le forme di ludopatia, a decorrere dall’anno 2024, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio 2024, adottano un programma di interventi per l’assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi correlati al gioco d’azzardo. Al tal fine l’erogazione dei servizi di sostegno

psicologico volti ad assicurare le finalità di cui al periodo precedente rientrano nei livelli di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e, in particolare, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) rafforzare i servizi di neuropsichiatria per il contrasto alla ludopatia per tutte le fasce d’età, potenziando l’assistenza ospedaliera e l’assistenza territoriale, con particolare riferimento all’ambito semiresidenziale;

b) potenziare l’assistenza sociosanitaria alle persone che presentino particolari forme di dipendenza o disturbi correlati al gioco d’azzardo;

c) potenziare l’assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo, anche mediante l’accesso ai servizi di psicologia e psicoterapia in assenza di una diagnosi di disturbi mentali, e per affrontare situazioni di disagio psicologico, depressione e ansia correlate al gioco d’azzardo.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, finalizzata al reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali secondo le modalità previste dall’articolo 33, commi 1 e 3, del decreto-legge 25

maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Conseguentemente le risorse stanziate ai sensi dell’articolo 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, riportate nelle tabelle di cui agli allegati 5 e 6 annessi alla medesima legge n. 234 del 2021, sono incrementate degli importi indicati, rispettivamente, nelle tabelle A e B allegate al presente decreto.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano erogano, nei limiti di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024 e per le finalità di cui al comma 1, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi. Il contributo è stabilito nell’importo massimo di 600 euro per persona. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l’entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione sono stabiliti, nel limite complessivo di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.. Le risorse determinate al comma 4 per le finalità di cui al presente comma sono ripartite tra le regioni e

le province autonome di Trento e di Bolzano con il decreto di cui al presente comma.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Ai relativi finanziamenti accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente.

Si occupa di giochi anche l’emendamenti 02.1 Mazzella, Guidolin, Pirro, Bevilacqua, Patuanelli, Castellone, Damante e che prevede:

Il beneficio economico è erogato attraverso la Carta Rdc. Oltre che al soddisfacimento delle esigenze, la Carta Rdc permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza, di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione ovvero dell’intermediario che ha concesso il mutuo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta Rdc, nonché diversi limiti di importo per i prelievi di contante. Al fine di prevenire e contrastare fenomeni di impoverimento e l’insorgenza dei disturbi da gioco d’azzardo (DGA), è in ogni caso fatto divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità. Le informazioni sulle movimentazioni sulla Carta Rdc, prive dei dati identificativi dei beneficiari, possono essere utilizzate dal Ministero

del lavoro e delle politiche sociali a fini statistici e di ricerca scientifica. La consegna della Carta Rdc presso gli uffici del gestore del servizio integrato avviene esclusivamente dopo il quinto giorno di ciascun mese.

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