27 Luglio 2024 - 04:10

La delega fiscale e il riordino dei giochi. Di Stefano Sbordoni

Il 20 febbraio è passato da qualche giorno: le novità nel settore dei giochi e delle scommesse sono rimandate di un po’. Il decreto attuativo dell’articolo 14 delle Legge n.

25 Febbraio 2015

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Il 20 febbraio è passato da qualche giorno: le novità nel settore dei giochi e delle scommesse sono rimandate di un po’.

Il decreto attuativo dell’articolo 14 delle Legge n. 23/14 c.d. “Delega Fiscale” ha comunque preso corpo e porterà importanti novità nell’ambito del gaming nazionale.  E chissà se nel corso di questa proroga  ci sarà lo spazio per procedere con qualche integrazione necessaria.

Particolare attenzione nel decreto attuativo viene posta al rapporto tra Stato ed i governi del Territorio, laddove si legge nell’ultima bozza del 12 febbraio u.s. : “eventuali disposizioni di fonte regionale o comunale, comunque incidenti in materia di giochi pubblici, devono risultare coerenti e coordinate con quelle del presente decreto. Le Regioni e i Comuni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno emanato loro disposizioni non coerenti ovvero in contrasto con quelle del presente decreto ne promuovono la modificazione al fine di renderle coerenti con il quadro regolatorio di cui al presente decreto. Analogamente provvedono all’adeguamento del loro ordinamento, a fini di coerenza ed unitarietà della disciplina del gioco pubblico a livello nazionale, le Regioni e le Province a statuto differenziato”, e secondo quanto si legge nella bozza del decreto  “gli Enti locali” dovrebbero  provvedere “nell’ambito delle competenze loro riconosciute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai princìpi dettati dal presente decreto”, astenendosi “dall’introdurre misure o assumere azioni idonee a vanificare l’unitarietà del quadro regolatorio nazionale di fonte primaria in materia di giochi pubblici”.

La disposizione è più che dovuta oltre che attesa da gran parte degli operatori. In particolare dall’”ultimo miglio”, gli esercenti, che ad ogni nuovo spunto integralista degli enti territoriali rischiano di veder scomparire il loro lavoro. Si spera che questo provvedimento diventi presto norma vincolante, cosicché Regioni e Comuni possano trovare il tempo di fare anche altro, magari la messa in sicurezza idrogeologica del territorio ad esempio.

Ma proviamo a estrapolare alcuni principi, che potrebbero trovare spazio nell’ambito del decreto attuativo:

  1. a) unitarietà e uniformità, sull’intero territorio nazionale, dell’ organizzazione e gestione della rete di offerta di gioco pubblico;
  2. b) tutela dell’affidamento dei concessionari e degli ulteriori soggetti della filiera
  3. c) tutela della concorrenza;
  4. d) non discriminazione.

Si legittima quindi il modello concessorio, e si sposa il concetto di “rete unitaria” dei giochi, con la quale si intende  “l’insieme delle reti fisiche e delle reti on line dei concessionari per la raccolta dei giochi pubblici, collegate alla rete del partner tecnologico dell’Agenzia o che a quest’ultima fanno comunque capo secondo quanto stabilito nelle concessioni di gioco, costituiscono la rete unitaria dei giochi pubblici”.

Ancora, con una specifica disposizione viene dato rilievo alla figura del gestore, tramite individuazione dei contenuti minimi del contratto tra questo ed il concessionario di riferimento. Il concessionario non potrà stipulare contratti per la commercializzazione del gioco pubblico con titolari di punti di offerta del gioco che abbiamo riportato condanne anche con sentenza non definitiva, ovvero imputati per una serie di delitti che ricalcano integralmente e pedissequamente quelli previsti per il concessionario nei vari bandi di gara (articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 e successive modifiche ed integrazioni, dagli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 323, 416, 416-bis, 644, 648-bis e 648-ter c.p.).

Nel decreto attuativo dell’art. 14  si trova poi l’inasprimento di quasi tutte le sanzioni:

– i fornitori dei servizi di connettività che non inibiscono il gioco on line a soggetti privi di concessioni rischiano una sanzione amministrativa, ferma restando l’eventuale responsabilità penale, da euro 30.000,00 a euro 180.000,00 per ciascuna violazione accertata;

– per le scommesse è punito con la sanzione da euro 10.000 ad euro 50.000,0 chiunque effettua la raccolta per eventi non inseriti nel palinsesto, anche complementare reso sul sito istituzionali di ADM, anche per chiunque consente vincite superiori a euro 10.000,00 viene prevista una sanzione amministrativa da euro 50.000,00 ad euro 100.000,00.

Vengono poi riviste (finalmente!) anche le disposizioni generali in materia di penali convenzionali, che devono essere ispirati ai principi di ragionevolezza, proporzionalità, automaticità, nonché di gradualità in funzione della gravità dell’inadempimento. Si spera che questo principio venga recepito anche da quei giudici che ancora sembrano voler applicare rigidamente l’attuale assetto dei relativi schemi di convenzione.

Questo naturalmente sulla base di quanto ad ora conosciuto, nulla di certo è definitivo quindi.

Qualcuno sostiene che sarebbe interessante inserire in questo decreto attuativo dell’art. 14 della legge delega anche il poker live, in eterna  ricerca della propria identità: vedremo.

Certo è che dare un ruolo più effettivo alle associazioni rappresentative  degli operatori della filiera, con particolare riferimento a quelle di chi lavora sul territorio, – ipotesi che sembrerebbe non dispiacere  alle istituzioni ora al lavoro – sarebbe più che opportuno, al fine di poter costantemente aggiornare e migliorare la normativa regolamentare.

PressGiochi