27 Luglio 2024 - 03:24

La Corte di Giustizia dell’UE si esprime sull’intervento della Grecia a favore dell’Opap

Prevista per i primi giorni di gennaio la sentenza del Tribunale dell’Unione europea con la quale verrà giudicato se l’intervento dello stato Greco a favore della Opap sia classificabile o

20 Dicembre 2014

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Prevista per i primi giorni di gennaio la sentenza del Tribunale dell’Unione europea con la quale verrà giudicato se l’intervento dello stato Greco a favore della Opap sia classificabile o meno come aiuto di stato.

In Grecia, l’organizzazione e il funzionamento dei giochi d’azzardo sono affidati alla società OPAP. Nel 2011, le autorità greche hanno notificato alla Commissione a favore di OPAP

  • la concessione, per dieci anni, di una licenza esclusiva per operare 35.000 apparecchi videoterminali per scommesse  contro  € 560.000.000
  • l’ estensione per dieci anni (2020-2030) di diritti esclusivi per l’esercizio di tredici giochi con qualsiasi mezzo, contro € 375.000.000 e una royalty del 5% dei ricavi lordi.

 

La Commissione ha concluso che gli accordi non conferiscono un vantaggio all’OPAP.  Nel mese di aprile 2012, alcuni operatori di casinò greci hanno presentato una denuncia alla Commissione, sostenendo che OPAP avesse ricevuto un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno. La Commissione ha escluso l’esistenza di un vantaggio, e gli operatori di casinò hanno presentato ricorso al Tribunale il 29 gennaio 2013 con la richiesta di annullare la decisione di Bruxelles.

Tra i casinò ricorrenti Club Hotel Loutraki; Vivere Entertainment AE; Theros International Gaming, Inc e altri.

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono quattro motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto dei ricorrenti di essere ascoltati stabilito dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, dal momento che la Commissione avrebbe omesso di avviare il procedimento d’indagine formale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, 6 e 20 del regolamento n. 659/1999, il che costituirebbe sviamento di potere.

La Commissione ha violato l’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e gli articoli 4 e seguenti del regolamento, nei limiti in cui ha sostanzialmente condotto un procedimento d’indagine formale senza rispettarne le condizioni formali, privando in tal modo i ricorrenti-denuncianti, nonché altri soggetti interessati, del loro diritto ad essere ascoltati.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione e del diritto dei ricorrenti ad una buona amministrazione rispettivamente ai sensi degli articoli 296 TFUE e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Omettendo tutti i dati e le cifre economici determinanti, la decisione impugnata non perviene a dimostrare in modo chiaro ed inequivoco il ragionamento adottato dalla Commissione in modo da consentire ai ricorrenti di verificare le ragioni che hanno condotto alla conclusione che le misure controverse non costituivano aiuti di Stato. Tali omissioni non possono essere giustificate richiamandosi all’obbligo di tutelare il segreto d’impresa.

I ricorrenti contestano altresì il carattere confidenziale delle decisive dimensioni economiche.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto dei ricorrenti alla tutela giurisdizionale effettiva di cui all’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Per gli stessi argomenti delineati nell’ambito del secondo motivo, il diritto ad un ricorso effettivo dinanzi ad un giudice dei ricorrenti è stato violato. I ricorrenti hanno incontrato talune difficoltà nel contestare direttamente la sostanza della decisione impugnata, dato che non possono, in alcun modo, verificare il ragionamento ad essa sotteso, meramente fondato su dati economici che non sono stati divulgati.

Quarto motivo, vertente su un manifesto errore di diritto nel valutare la conformità dell’accordo VLT e dell’Addendum e nel pervenire alla conclusione che essi non conferiscono alcun vantaggio economico all’OPAP.

–    L’attribuzione di un vantaggio economico, presupposto formale per l’esistenza di un aiuto di Stato, dev’essere valutata nell’ambito di un mercato determinato e non in esito ad una contestuale valutazione di altre simili misure concesse al medesimo destinatario, ma in un mercato diverso, indipendentemente dal fatto se essi siano comparabili o meno. In caso contrario, la tutela della concorrenza sarebbe assai incompleta.

–    In ogni caso, simile valutazione non potrebbe essere compiuta in relazione a misure applicate in diversi periodi di tempo.

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