17 Maggio 2024 - 05:40

La Cassazione rigetta ricorso gestori per slot illegali

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di due gestori ai quali ADM aveva  ingiunto il pagamento della sanzione di € 8.000,00 per aver installato due apparecchi di intrattenimento

17 Luglio 2017

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La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di due gestori ai quali ADM aveva  ingiunto il pagamento della sanzione di € 8.000,00 per aver installato due apparecchi di intrattenimento non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni di cui all’art 110 , 6 e 1 comma T.U.L.P.S. in assenza di titoli autorizzatori di cui all’art 38 della L. n. 388/2000.

Come ha ricordato la Corte di Cassazione “in tema di sanzioni amministrative, configurano l’ipotesi del gioco d’azzardo e dell’alea, concretando il divieto di cui al comma 7bis dell’art. 110 del r.d. n. 773 del 1931 (T.U.L.P.S.), le macchine da gioco che consentano la selezione dell’opzione “poker room” e distribuiscano premi, ancorché sotto forma di punti spendibili on line, atteso che costituisce vincita in denaro anche quella che comporta un risparmio sull’acquisto di un prodotto, mentre il fine di lucro che caratterizza il gioco illecito non deve necessariamente tradursi in una somma di denaro, essendo sufficiente che si tratti di un guadagno economicamente apprezzabile.

 

Il comma 7 bis citato individua, tra gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 vietati, quelli che riproducono il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. Del resto, in tema di gioco d’azzardo, il fine di lucro non può essere ritenuto esistente solo perché l’apparecchio automatico riproduca un gioco vietato, ma deve essere valutato considerando anche l’entità della posta, la durata delle partite, la possibile ripetizione di queste e il tipo di premi erogabili, in denaro o in natura. Orbene, nel caso di specie, la corte locale, dopo aver correttamente premesso che i presupposti per la configurabilità di un gioco d’azzardo sono la stabile destinazione delle apparecchiature confiscate all’esercizio del gioco d’azzardo e la potenzialità di conversione in denaro dei punti accumulati, ha, nell’applicare tali presupposti al caso concreto, rilevato che i macchinari oggetto di confisca  consentivano di accedere a diversi tipi di giochi d’azzardo e che le vincite, attribuite in “punti – sulla tessera magnetica, ben potevano essere convertire in denaro.

 

La sentenza – ha concluso infine la Corte – ha sancito trattarsi di giochi d’azzardo implicanti una posta pecuniaria le cui vincite sono potenzialmente riscuotibili in denaro e non di giochi promozionali consentiti, con opportuni richiami giurisprudenziali.

 

PressGiochi