27 Luglio 2024 - 08:05

Ippica. Tar Sicilia: “La presenza di operatori illegali non esonera i concessionari dal rispetto degli oneri fiscali”

Come ha spiegato il Tar Sicilia nel respingere il ricorso: “fermo restando il fatto che l’eventuale inadempimento della convenzione accessiva alla concessione va valutato dal giudice ordinario ed è quindi sottratto alla giurisdizione del giudice amministrativo, la denunciata presenza di operatori che agiscono nel settore in esame in maniera illegale, in quanto sprovvisti del titolo necessario, non può costituire ragione che

19 Gennaio 2015

Print Friendly, PDF & Email

Il Tar Sicilia ha respinto il ricorso presentato da una agenzia ippica di Catania che chiedeva l’annullamento del provvedimento con il quale il Coni le aveva revocato le concessioni per la raccolta delle scommesse sportive. Il Coni nel 2003 ha infatti disposto la decadenza e la revoca della concessione di cui è titolare l’Agenzia Ippica per inadempimento agli obblighi di pagamento, in particolare, quote di prelievo e integrazioni dovute a titolo di minimo garantito.

La ricorrente ha spiegato che al fine di regolare definitivamente la propria posizione nei confronti del Coni, aveva aderito al condono previsto dall’art. 8, co. 2, della L. 289/2002, relativo proprio alle pendenze debitorie dei “minimi garantiti” concernenti gli anni 2000 e 2001. Ma, nonostante tale regolarizzazione, non era stata ammessa dal Coni alla sottoscrizione delle nuove convenzioni accessive alle concessioni, per mancanza “della documentazione richiesta”.

Come ha dichiarato la società di scommesse “tutto il settore delle scommesse sportive è stato attraversato da una diffusa crisi che ha determinato in capo agli operatori difficoltà di pagamento sia delle imposte dovute ai sensi del D. Lgs. 504/1998, sia del cd. “minimo garantito” offerto in sede di gara al concedente ai fini dell’aggiudicazione della concessione, in misura sganciata dal volume di raccolta delle scommesse. Tale crisi sarebbe imputabile, per un verso, alla concorrenza proveniente da operatori stranieri, non sottoposti alle regole dell’ordinamento italiano, e per altro verso, al fatto che le previsioni ufficiali sulle quali erano impostate le gare per l’assegnazione delle concessioni si sono poi dimostrate assolutamente irreali.

Per la ricorrente il Coni sarebbe a sua volta inadempiente rispetto ad alcuni precisi obblighi assunti con le convenzioni accessive alle concessioni, e non avrebbe sterilizzato il mercato dalla presenza di operatori stranieri che agiscono illegalmente. Inoltre il “minimo garantito” dovuto dalla ricorrente non avrebbe potuto essere richiesto dal Coni, in quanto la sua determinazione in sede di offerta è risultata inficiata dall’errore commesso al momento della redazione del piano di distribuzione delle concessioni, sul quale la gara stessa era stata impostata.

Come ha spiegato il Tar Sicilia nel respingere il ricorso: “fermo restando il fatto che l’eventuale inadempimento della convenzione accessiva alla concessione va valutato dal giudice ordinario ed è quindi sottratto alla giurisdizione del giudice amministrativo, la denunciata presenza di operatori che agiscono nel settore in esame in maniera illegale, in quanto sprovvisti del titolo necessario, non può costituire ragione che determini il venir meno delle obbligazioni di natura pecuniaria gravanti sui concessionari regolarmente autorizzati. La censura che prende le mosse dall’avvenuto pagamento delle some dovute a titolo di adesione al condono di cui all’art. 8 della L. 289/2002 non può essere accolta in ragione della eccepita parzialità del pagamento eseguito in quella occasione”.

PressGiochi