27 Luglio 2024 - 03:43

In Gazzetta Ufficiale la nuova legge Toscana sul gioco

La legge regionale toscana per la prevenzione della ludopatia dopo aver ottenuto il via libero dal Consiglio dei Ministri è stata ufficializzata quest’oggi in Gazzetta ufficiale. Distanze minime: E’ vietata

16 Febbraio 2015

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La legge regionale toscana per la prevenzione della ludopatia dopo aver ottenuto il via libero dal Consiglio dei Ministri è stata ufficializzata quest’oggi in Gazzetta ufficiale.

Distanze minime: E’ vietata l’apertura di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro ad una distanza inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili nei quali non è ammessa l’apertura di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro, tenuto conto dell’impatto degli stessi sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

Divieto di pubblicità e promozione: La pubblicità dei giochi con vincite in denaro è vietata ove recante incitamento al gioco o esaltazione della sua pratica e negli altri casi previsti dall’articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 .

Nuovi obblighi dei gestori: I gestori di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro in cui sono presenti giochi con vincite in denaro sono tenuti ad esporre, all’esterno e all’interno dei locali, materiale informativo finalizzato: a) a evidenziare i rischi connessi alla dipendenza da gioco; b) a segnalare la presenza sul territorio regionale delle strutture pubbliche e del terzo settore dedicate alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla ludopatia;c) a diffondere la conoscenza del numero verde e del sito web di cui all’articolo 3, comma 2, lettera c).

I gestori sono tenuti ad introdurre idonee soluzioni tecniche volte a bloccare automaticamente l’accesso dei minori ai giochi, nonché volte ad avvertire automaticamente il giocatore dei rischi derivanti dalla dipendenza da gioco.

PressGiochi