19 Aprile 2024 - 12:44

Il Tar Lazio sospende la richiesta di ADM di pagamento dei canoni bingo relativi al secondo lockdown

Il Tribunale Amministrativo per il Lazio ha sospeso in queste ore il provvedimento adottato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli lo scorso 23 settembre con il quale chiedeva ai concessionari

12 Ottobre 2022

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Il Tribunale Amministrativo per il Lazio ha sospeso in queste ore il provvedimento adottato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli lo scorso 23 settembre con il quale chiedeva ai concessionari il pagamento dei canoni non versati in occasione del lockdown.

Durante la pandemia, infatti, il DPCM dell’8 marzo 2020 aveva previsto per i concessionari del gioco del bingo la non debenza del canone mensile di proroga per il periodo di sospensione dell’attività, riferita al periodo da marzo a maggio 2020. Nel secondo periodo di lockdown, da novembre 2020 a maggio 2021 le sale erano state costrette a chiudere per la seconda volta, ma in questo caso non era stata emesso alcuna norma che sospendesse per quel periodo il pagamento dei canoni mensili. Ed è relativamente a questo periodo che si riferisce la richiesta dell’Agenzia.

Nel provvedimento, ADM chiedeva, sotto comminatoria dell’escussione delle garanzie prestate e dell’applicazione delle sanzioni a titolo di penale, previste nell’atto integrativo della concessione, l’assolvimento, entro quindici giorni, del versamento di quanto dovuto a titolo di canone di «proroga tecnica».

Come spiega oggi il Tar accogliendo la domanda di misura cautelare, relativa a cinque diversi ricorsi, “alla luce dei dati concreti che connotano la fattispecie del gravame depositato e la posizione legittimante della società ricorrente, quale soggetto fortemente inciso dalla richiesta di pagamento del canone di «proroga tecnica» nel termine di 15 giorni dal ricevimento della nota gravata, si possono ritenere sussistenti i presupposti dell’estrema gravità ed urgenza richiesti dall’art. 56, primo comma, del c.p.a., stante l’oggettiva ed immediata lesività del provvedimento impugnato, nella comparazione con gli opposti interessi pubblici legati alla persistenza delle garanzie per esazione del credito erariale (possibilità di escussione della garanzia fideiussoria sino al 31 dicembre dell’anno in corso)… tali circostanze in fatto inducono a concedere la misura cautelare richiesta con effetti sino e non oltre la data della camera di consiglio utile del 9 novembre 2022, nel cui contesto potranno essere assunte le eventuali determinazioni collegiali idonee alla definizione del giudizio nello stato in cui versa”.

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Fonte immagine: https://www.codereitalia.it/it/gaming-hall-re-gh4.php