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Il condono tombale: termini e condizioni della sanatoria per i CTD

Come scrive l’avvocato Stefano Sbordoni – La legge n. 190/2014 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -legge di stabilità 2015-), entrata in vigore il primo

13 Gennaio 2015

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Come scrive l’avvocato Stefano Sbordoni – La legge n. 190/2014 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -legge di stabilità 2015-), entrata in vigore il primo gennaio 2015, ai commi 643 e 644, ha previsto a decorrere dal primo gennaio   la possibilità di regolarizzare la posizione  (fiscale, di pubblica sicurezza, tecnica con il collegamento con il totalizzatore nationale) per tutti i “soggetti (….) che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche estero, senza essere collegati  al totalizzatore nazionale dell’ Agenzia delle Dogane e Dei Monopoli” .

Il Legislatore è stato preciso nel dettare i tempi del condono tombale, che per il momento sono rispettati. Ed infatti  il cinque gennaio è stato pubblicato sul sito  istituzionale infatti il  modello di dichiarazione che ha per oggetto “articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014 n. 190- dichiarazione di impegno  alla regolarizzazione fiscale per emersione, con domanda di rilascio di titolo abilitativo ai sensi dell’art. 88 tulps, nonché’ di collegamento al totalizzatore nazionale“. Con la compilazione di detta dichiarazione  i soggetti, c.d. “condonanti”, si impegneranno a regolarizzare la loro posizione fiscale, iniziando a corrispondere entro il 31 Gennaio la somma iniziale di diecimila euro ed a sottoscrivere non oltre il 28 febbraio 2015 il disciplinare di raccolta di scommesse (il Legislatore per maggior chiarezza avrebbe dovuto parlare di giochi pubblici, l’utilizzo del termine  generico di scommesse potrebbe creare infatti dubbi interpretativi).

Oltre all’impegno all’emersione, al momento della presentazione del modulo  i richiedenti faranno domanda di rilascio di licenza ex art. 88 Tulps, e un impegno oppure una domanda – a seconda della strada o di percorso che sceglieranno – a collegarsi con il totalizzatore nazionale utilizzando un collegamento già esistente di un concessionario oppure diventando provider di se stessi. Qui è necessario leggere con attenzione quanto stabilito dalla nota n. 8 della dichiarazione pubblicata lo scorso 5 gennaio “Esclusivamente nei casi di numero di punti vendita da regolarizzare almeno pari a 50. In tale caso il dichiarante dovrà possedere i requisiti tecnici-infrastrutturali previsti dalle regole tecniche di cui al bando di gara per l’esercizio dei giochi pubblici di cui all’articolo 10, comma 9-octies, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, consultabile sul sito istituzionale ADM, sezione amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti – Bandi area monopoli – Direzione Generale, al link: Procedura per l’affidamento in concessione dell’esercizio dei giochi pubblici di cui all’articolo 10, comma 9-octies, del decreto-legge 2 marzo 2012. N.16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n.44. Documentazione pubblicata nel sito il 31–07–2012 – Sezione documentazione di gara – Regole tecniche”.

Con la  sottoscrizione del modulo d’adesione al condono tombale  il Legislatore riconosce al CED o CTD il diritto ” esclusivamente fino alla data di scadenza nell’anno 2016 delle concessioni di “Stato vigenti per la raccolta delle scommesse, di gestire analoga raccolta, anche per conto degli attuali concessionari“. Aspetto importante della Legge di Stabilità  sembrerebbe  essere quello che gli operatori – che intenderanno condonarsi-  potranno lavorare senza soluzioni di continuità; ed infatti nel passaggio richiamato nell’incipit del presente articolo, è ben evidenziato che  la decorrenza dell’efficacia del condono  è quella del 1 gennaio 2015.

Qualora poi i soggetti, condonanti e/o emergenti – ed ecco un aspetto, forse ancora poco considerato –   non dovessero sottoscrivere il mini-schema di convenzione oppure non ottenessero la licenza ex art 88 Tulps, o non paghino il pregresso dell’imposta unica – ed ecco il secondo aspetto – dovrebbero chiudere oppure entrare a far parte della categoria dei CTD o CED (che non aderiranno)  ex art. 1, comma 644, della legge N. 190/2014.

La categoria del comma 644 merita particolare attenzione, perchè dovrebbe nascere un nuovo genere di soggetti tollerati dal nostro ordinamento che saranno sottoposti a controlli rigidi (si spera), e che qualora non dovesso ottemperare ai DICTA normativi rischieranno sanzioni elevate (sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1500 per ciascun apparecchio installato, chiusura dell’esercizio in caso di rinvenimento dei minori all’interno del punto vendita, sanzione di euro 5.000,00 nel caso in cui non venga inviato ad ADM il modulo relativo agli estremi dell’immobile dove è localizzata l’attività, sanzioni da euro 10mila ad euro 50mila per violazione d’offerta di scommesse/gioco pubblico non inserite nel  palinsesto autorizzato da ADM, ed ancora sanzione pecuniaria da euro 50mila ad euro 100mila qualora siano consentite  giocate che generano vincite superiori ai 10mila euro).

La prossima scadenza di questo condono, che rappresenta comunque un importante novità anche se nell’attesa che esca l’ennesima pronuncia della Corte di Giustizia contro il nostro sistema concessorio, è il 15 gennaio pv. Qui ADM dovrà pubblicare il disciplinare di concessione e poi, per usare l’espressione del legislatore, “con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (…)sono adottate le disposizioni attuative (….) ivi incluse quelle eventualmente occorrenti per consentire ai soggetti che si regolarizzano  (…..) l’annotazione e la contabilizzazione delle scommesse raccolte fino al momento del loro effettivo  collegamento al totalizzatore nazionale”.  Altro aspetto da chiarire – ma ancora abbiamo pochi elementi – i soggetti che andranno a sottoscrivere diverranno soggetti affiliati ai concessionari quindi meri gestori, oppure saranno dei veri propri concessionari come le vecchie agenzie del 2000? Si dovra pazientare ancora un poco, e magari il disciplinare di concessione sarà in grado di rispondere a queste domande.

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