19 Aprile 2024 - 08:51

Grecia. La Corte di Giustizia UE non giudica come aiuto di stato il monopolio Opap

Per la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, il diritto esclusivo dell’operatore greco alla gestione di 35 000 terminali di videolotterie e di 13 giochi d’azzardo non costituisce un aiuto di Stato. Lo ha stabilito in una sentenza di oggi nella quale spiega che “la Commissione è competente

08 Gennaio 2015

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Per la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, il diritto esclusivo dell’operatore greco alla gestione di 35 000 terminali di videolotterie e di 13 giochi d’azzardo non costituisce un aiuto di Stato. Lo ha stabilito in una sentenza di oggi nella quale spiega che “la Commissione è competente per l’adozione, in seguito ad una fase preliminare di esame, di una decisione con la quale, pur rilevando l’assenza di aiuti di Stato, prende atto degli impegni assunti dallo Stato membro. Essa può anche avviare il dialogo con lo Stato e adattare la sua posizione in funzione dei risultati conseguiti, senza che tale adattamento stabilisca l’esistenza di serie difficoltà”.

Il Tribunale afferma che, all’atto della sua valutazione delle misure notificate, la Commissione non si è confrontata con serie difficoltà e non era quindi tenuta ad avviare la procedura formale di esame dell’aiuto.

Il Tribunale conclude peraltro che occultare dati economici nella versione non riservata della decisione impugnata non abbia impedito ai gestori di casinò di comprendere il ragionamento seguito dalla Commissione o di contestare la decisione giurisdizionale né ha impedito al Tribunale di esercitare il proprio controllo giurisdizionale nel contesto del presente ricorso. I diritti dei ricorrenti alla tutela giurisdizionale effettiva e l’obbligo di motivazione della Commissione sono stati quindi rispettati.

Infine, il Tribunale ritiene che i gestori di casinò non hanno dimostrato che la Commissione sia incorsa in un errore di diritto analizzando congiuntamente l’accordo VLT e l’addendum, dato che questi due accordi erano stati conclusi contemporaneamente con l’OPAP ai fini della privatizzazione di quest’ultimo.

 

Un po’ di storia

In Grecia, l’organizzazione e la gestione dei giochi d’azzardo e delle schedine per scommesse sono conferite alla società per azioni OPAP (Organismos prognostikon agonon podosfairou – Ente pronostici sulle partite di calcio).

Nel 2011 le autorità greche hanno notificato alla Commissione due misure a favore dell’OPAP:

la concessione, per un periodo di dieci anni (fino al 2022), di una licenza esclusiva per la gestione di 35 000 terminali di videolotterie (VLT) a fronte di un canone di EUR 560 milioni («accordo VLT») ;

la proroga di dieci anni (dal 2020 al 2030) dei diritti esclusivi per la gestione di tredici giochi d’azzardo di ogni tipo, mediante un «addendum» alla convenzione conclusa nel 2000 tra lo Stato greco e l’OPAP, a fronte di un importo forfettario di EUR 375 milioni e di un canone del 5 % delle entrate lorde generate.

Nell’aprile 2012 diversi gestori di casinò in Grecia hanno presentato una denuncia alla Commissione, in base al rilievo secondo il quale l’accordo VLT implicava la concessione all’OPAP di un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno; lo Stato greco avrebbe potuto percepire un importo superiore a EUR 560 milioni se avesse concesso più di una licenza per la gestione delle VLT e organizzato una gara di pubblico appalto internazionale per la loro attribuzione.

Con decisione del 3 ottobre 2012, la Commissione ha escluso l’esistenza di un vantaggio dal momento che lo Stato greco si era limitato a garantire all’OPAP il rendimento minimo necessario a un’impresa media per coprire i suoi costi di funzionamento e di finanziamento. Per giungere a questa conclusione, la Commissione ha determinato il valore attuale netto dell’accordo VLT e dell’addendum (tenendo conto del rendimento di mercato ragionevole che poteva essere lasciato all’OPAP) e ha poi comparato tale valore con il corrispettivo pagato dall’OPAP.

Nella sua decisione la Commissione ha valutato separatamente l’accordo VLT e l’addendum ed ha anche svolto un’analisi congiunta, dal momento che i due accordi erano stati notificati congiuntamente dalle autorità greche, che essi riguardavano la concessione di diritti esclusivi alla stessa società nello stesso momento per attività molto simili nonché in considerazione della prospettiva della privatizzazione annunciata dell’OPAP a breve termine. Al fine di valutare la conformità dell’accordo VLT con il diritto della concorrenza, la Commissione si è fondata su uno studio fornito dalle autorità greche che è stato condotto sulla base delle proiezioni delle vendite stimate da una società indipendente specializzata nel settore delle scommesse. La Commissione ha rilevato un sovrapprezzo pagato dall’OPAP per l’addendum.

Nel corso delle discussioni tra la Commissione e le autorità greche durante il procedimento amministrativo, queste ultime si sono impegnate a versare un complemento alla retribuzione inizialmente prevista per l’accordo VLT.

Conseguentemente, la Commissione ha ritenuto che, dopo la modifica della notifica iniziale, l’OPAP avrebbe versato allo Stato greco un importo superiore al valore congiunto dei diritti esclusivi conferiti dall’accordo VLT e dall’addendum e ha quindi concluso che gli accordi non avrebbero conferito un vantaggio all’OPAP.

I gestori di casinò hanno proposto ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione europea contro la decisione della Commissione facendo valere che, in primo luogo, la Commissione è incorsa in uno sviamento di potere omettendo di avviare la procedura formale di esame, in secondo luogo, che è venuta meno al suo obbligo di motivazione e ha violato il diritto a una buona amministrazione, in terzo luogo, che ha violato il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva e, in quarto luogo, che non ha correttamente valutato la questione dell’esistenza di un vantaggio per l’OPAP.