02 Maggio 2024 - 14:09

Gli operatori illegali devono rimborsare ai giocatori le perdite? Parola alla CGUE

E’ approdata in questi giorni presso la Corte di giustizia europea la domanda di pronuncia pregiudiziale fatta dal tribunale civile maltese (Prim’Awla tal-Qorti Ċivili, giudice Grazio Mercieca) nei confronti degli

26 Ottobre 2023

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E’ approdata in questi giorni presso la Corte di giustizia europea la domanda di pronuncia pregiudiziale fatta dal tribunale civile maltese (Prim’Awla tal-Qorti Ċivili, giudice Grazio Mercieca) nei confronti degli operatori di gioco online European Lotto and Betting Ltd e Deutsche Lotto-und Sportwetten ltd colpevoli di operare nel mercato tedesco con licenza maltese.
La controversia fra le parti verte sul recupero delle puntate perse. Oggetto della domanda sono le perdite originate dal gioco delle slot machine online e delle lotterie. Secondo la legislazione tedesca l’organizzazione del gioco d’azzardo in Germania è soggetta a una licenza. È vietato organizzare giochi d’azzardo senza una licenza tedesca.
Con questa motivazione i tribunali tedeschi hanno accolto le richieste di alcuni giocatori di vedersi rimborsare le perdite di gioco realizzate online. Si parla di perdite per un importo di 35.210,51 euro. Secondo i tribunali tedeschi, l’operatore avrebbe fornito illegalmente i propri servizi di gioco poiché non era titolare di una licenza tedesca. A suo avviso, la violazione del divieto tedesco di organizzare giochi d’azzardo senza licenza tedesca comporta la nullità dei contratti. L’operatore ha quindi dovuto rimborsare tutte le puntate perse. Ricorre quindi al tribunale perché ritiene che il rifiuto della licenza tedesca per le slot machine online e per le lotterie configuri una violazione del suo diritto alla libera circolazione dei servizi. Il giudice, pertanto, non avrebbe potuto imputarle l’inadempimento della formalità amministrativa della licenza.
Il Tribunale maltese ha quindi ritenuto legittimo porre alla Corte europea le seguenti questioni pregiudiziali:
1) Se l’[articolo] 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che la compressione della libertà di prestare servizi mediante un divieto generalizzato di slot machine online nello Stato membro del consumatore (Stato di destinazione) nei confronti degli operatori di casinò online che sono autorizzati e regolamentati nel proprio Stato di origine (Malta) non può essere giustificata da ragioni imperative di interesse generale:
— nel caso in cui lo Stato membro di destinazione consenta, allo stesso tempo e ovunque, un gioco d’azzardo simile in luoghi fisici con slot machine autorizzate nelle sale giochi e nei ristoranti per operatori privati, un gioco più intenso nei casinò fisici, operazioni di [l]otteria nazionale autorizzate da parte di lotterie statali in più di 20 000 ricevitorie che si rivolgono al pubblico; e
— autorizzi le operazioni di gioco online con licenza per gli operatori privati di scommesse sportive e ippiche e per gli intermediari privati di lotterie online, che vendono i prodotti delle lotterie statali e di altre lotterie autorizzate;
sebbene lo stesso Stato membro — contrariamente alle [omissis] sentenze [della Corte di giustizia] nelle cause Deutsche Parkinson (C-148/15, punto 35) (1), Markus Stoß (C-316/07) (2) e Lindman (C-42/02) (3) — non sembri aver prodotto prove scientifiche a dimostrazione sia dell’esistenza di pericoli specifici insiti in tali giochi, che contribuiscano in modo significativo al conseguimento delle finalità perseguite dalla sua regolamentazione, segnatamente della prevenzione del gioco problematico; e
sia del fatto che, in considerazione di detti pericoli, la limitazione del divieto alle sole slot machine online — a differenza di tutte le offerte di gioco consentite per le slot machine online e fisiche — possa essere considerata idonea, ineludibile e proporzionata per conseguire le finalità normative.
2) Se l’articolo 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta all’applicazione di un divieto assoluto di giochi d’azzardo da casinò online, di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 4, del trattato interregionale tedesco sul gioco d’azzardo (in prosieguo: il «GlüStV»), qualora la normativa tedesca sul gioco d’azzardo (in prosieguo: il «GlüStV»), in forza del suo articolo 1, non miri a imporre un divieto totale del gioco d’azzardo, bensì a [omissis] «indirizzare il naturale istinto al gioco d’azzardo della popolazione verso canali ordinati e controllati, nonché a contrastare lo sviluppo e la diffusione del gioco d’azzardo non autorizzato nel mercato nero» e vi sia una forte domanda di slot machine online da parte dei giocatori.
3) Se l’articolo 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che un divieto generalizzato di offerte di giochi da casinò online non può essere applicato nel caso in cui:
— i governi di tutti i Länder di tale Stato membro abbiano già concordato che i pericoli di tali offerte di gioco d’azzardo online possono essere combattuti più efficacemente mediante un sistema di approvazione ufficiale preventiva, piuttosto che mediante un divieto totale; e
— abbiano redatto e concordato un futuro quadro normativo con un corrispondente trattato interregionale, che sostituisce il divieto totale con un sistema di approvazione preventiva;
— e, in previsione di questa futura regolamentazione, decidano di accettare le corrispondenti offerte di gioco d’azzardo senza una licenza tedesca, nel rispetto di determinati requisiti, fino al rilascio delle licenze tedesche;
sebbene, in virtù della sentenza [omissis] Winner Wetten [(C-409/06) (4)], il diritto dell’Unione non possa essere temporaneamente sospeso.
4) Se l’articolo 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro (di destinazione) non può giustificare una normativa nazionale adducendo ragioni imperative di interesse generale, nel caso in cui:
— la suddetta normativa vieti ai consumatori di effettuare scommesse oltrefrontiera autorizzate in un altro Stato membro (di origine) su lotterie autorizzate nello Stato membro di destinazione, che sono ivi autorizzate e regolamentate; e
— le lotterie siano autorizzate nello Stato membro di destinazione e la normativa miri a proteggere i giocatori e i minori;
— e la normativa in materia di scommesse autorizzate sulle lotterie nello Stato membro di origine miri anche a proteggere i giocatori e i minori e fornisca lo stesso livello di protezione della normativa sulle lotterie nello Stato di destinazione.

5) Se l’articolo 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che tale norma preclude il recupero delle puntate perse nel corso della partecipazione a lotterie (secondarie) sulla base della presunta illegalità delle operazioni, a causa della mancanza di una licenza nello Stato membro del consumatore, nel caso in cui:
— tale licenza per le lotterie private (secondarie) sia esclusa dalla legge;
— e tale esclusione sia giustificata dai giudici nazionali con un’asserita differenza tra una scommessa, effettuata presso un operatore statale, sull’esito di una lotteria organizzata da uno Stato e una scommessa, effettuata presso un organizzatore privato, sull’esito di una lotteria statale.

6) Se l’articolo 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta al recupero delle puntate perse nel corso della partecipazione a lotterie (secondarie) sulla base della presunta illegalità delle operazioni in mancanza di una licenza nello Stato membro del consumatore, nel caso in cui:
— la legge escluda tale licenza per le lotterie private (secondarie)
— e tale esclusione a favore degli organizzatori di lotterie statali sia giustificata dai giudici nazionali con un’asserita differenza tra una scommessa, effettuata presso un operatore statale, sull’esito di una lotteria organizzata da uno Stato e una scommessa, effettuata presso un organizzatore privato, sull’esito di una medesima lotteria statale.

7) Se l’articolo 56 TFUE e il divieto di abuso di diritto {[omissis] sentenza Niels Kratzer (C-423/15) (5)} debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una domanda di rimborso delle puntate perse, motivata dall’assenza di una licenza tedesca e dall’indebito arricchimento, qualora l’organizzatore sia autorizzato e controllato dalle autorità in un altro Stato membro e il capitale, nonché i diritti al pagamento, del giocatore siano garantiti dalla legge dello Stato membro in cui ha sede l’organizzatore.

 

PressGiochi

Fonte immagine: CORTE DI GIUSTIZIA DELL' UNIONE EUROPEA CJEU CURIA