27 Luglio 2024 - 04:08

Gioco online. La memoria di Logico: “Il decreto impatta negativamente sulla concorrenza e esclude 43 concessionari”

Considerato che l’80% della raccolta fa capo a 20 concessionari e che tutti gli altri sono concessionari di medie dimensioni si ritiene che siamo almeno 30 le medie imprese già

09 Febbraio 2024

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Considerato che l’80% della raccolta fa capo a 20 concessionari e che tutti gli altri sono concessionari di medie dimensioni si ritiene che siamo almeno 30 le medie imprese già operanti che possono trovare remunerativa la partecipazione alla gara” (p.7), nel concludere che “il provvedimento non genera impatti negativi sulla concorrenza”. Ovvero, l’insoddisfazione dei criteri economici di remunerazione (ovvero esclusione de facto) di 43 concessionari, secondo le premesse, come può non esser considerata “impatto negativo sulla concorrenza”?
In ogni caso, confrontando la spesa per il gioco online fra il 2019 e il 2022, si evidenzia pressoché un raddoppio dei valori (da €1,8 a €3,8 miliardi) che comunque non giustifica un incremento così
drastico del costo una tantum della concessione.

Queste sono alcune delle considerazioni dell’Associazione Logico contenute nella memoria presentata in Senato al decreto sul riordino del gioco online dopo l’audizione tenuta alcuni giorni fa.

Vi riproponiamo la memoria in maniera integrale.

AUDIZIONE COMMISSIONE FINANZE in merito allo “schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi pubblici a partire da quelli a distanza ai sensi dell’art. 15 della Legge 9 agosto 2023 n. 111”

Illustre Presidente, Onorevoli componenti della Commissione,
Ringrazio a nome dell’Associazione LOGICO – rappresentativa degli interessi dei concessionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l’esercizio dei giochi pubblici a distanza1, costituita
da importanti società/gruppi internazionali presenti sul mercato italiano dalle prime assegnazioni delle concessioni nel 2007, il cui contributo è stato fondamentale nel corso della storia del gioco a
distanza italiano – per la possibilità di fornire il punto di vista dell’Associazione2 in merito allo “schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi
pubblici a partire da quelli a distanza ai sensi dell’art. 15 della Legge 9 agosto 2023 n. 111” (“Schema di Decreto”) approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 19 dicembre
2023.
Intendo strutturare il mio intervento seguendo l’ordine logico dell’articolato dello Schema di Decreto, rappresentandone, dal punto di vista dell’industria coinvolta, i punti di forza e di
debolezza, i possibili effetti distorsivi della libera concorrenza ed il rischio di incompatibilità con i principi costituzionali nazionali ed eurounitari.
In primis, occorre una doverosa premessa: non siamo così ingenui da pensare di poter scalfire posizioni già consolidate e dettate, quantomeno in apparenza, da mere necessità di cassa. Pertanto, è
opportuno precisare che lo spirito dell’intervento non è solo manifestare contrarietà in merito al significativo incremento del costo unitario della concessione a €7 milioni in sé, bensì evidenziare le
principali mancate opportunità di innovazione del settore, che quantomeno ci si aspetterebbe a fronte di un aumento di 35 volte il costo di concessione.
Invito gli Onorevoli componenti di codesta Commissione ad immaginare, per un momento di essere prossimi alla scadenza ottennale del proprio affitto, identificato per semplicità nei canonici €1000 al mese: al rinnovo certamente non sarebbe una sorpresa la proposta di un aumento allineato all’inflazione, e magari alle nuove condizioni di mercato, oltre ad eventuali ammodernamenti nel
frattempo intercorsi o promessi. Ma se il locatore al rinnovo vi proponesse €35000 al mese, quantomeno vi aspettereste importanti migliorie e ammodernamenti degni di tale portata e ad essa
commisurati. E in tal senso desideriamo porre l’enfasi sull’aspettativa di un necessario ammodernamento normativo, di cui non si vede traccia nel dettato di legge.
Del resto, l’attenzione alla tutela della concorrenza è stata sottolineata anche in sede di intesa in Conferenza Unificata Stato/Regioni lo scorso 25 gennaio 20243: “pur in assenza di specifiche
competenze in materia di sistema concessorio, (…) Si invita a valutare con attenzione il rispetto del principio di libera concorrenza e nello specifico del divieto generale di accordi restrittivi della
concorrenza (articolo 101 TFUE). Il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) ambisce a prevenire restrizioni e distorsioni della concorrenza, quali gli abusi di posizione
dominante, gli accordi anticoncorrenziali, nonché le fusioni e acquisizioni, qualora limitino la concorrenza. Sono inoltre proibiti gli aiuti di Stato che provocano distorsioni della concorrenza.”
Premessa – il mercato dei giochi pubblici a distanza (online) In via preliminare, occorre evidenziare come il mercato dei giochi pubblici online sia caratterizzato – almeno sino ad ora – da una forte dinamica concorrenziale. Questo dato emerge anche dall’Analisi tecnico-Normativa (c.d. “A.T.N.”) che sottolinea la presenza, ad oggi, di 93 concessionari per il solo gioco online e circa 60.000 punti vendita ricariche. In questa sede, appare utile richiamare quanto affermato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”) nel valutare le recenti operazioni di concentrazione (Lottomatica/Beflag4; Sisal/Flutter Entertainment5), in merito al mercato dei giochi pubblici online, con la presenza di “altri numerosi, importanti e qualificati operatori attivi nella raccolta da giochi online con quote superiori o simili (agli operatori parti in questione, ndr)” nonché di “un’ampia gamma di operatori nazionali e multinazionali, con quote minori rispetto ai precedenti concorrenti menzionati, ma che eserciterà anch’essa un forte vincolo concorrenziale sulle Parti”. In tale occasione, l’Autorità ha sottolineato che “il mercato del gioco online in Italia è caratterizzato da dinamiche concorrenziali anche per i seguenti motivi:
i. passare da un operatore all’altro è facile e veloce. L’apertura di conti online con gli operatori di gioco online è gratuita e facile e i clienti sono incentivati ad aprire nuovi conti grazie ad
un’ampia gamma di offerte disponibili sul mercato;

ii. esistono alti livelli di “abbandono” della clientela a favore di operatori concorrenti. Gli operatori di gioco online sono vulnerabili agli alti tassi di abbandono della propria base clienti in favore di altri operatori concorrenti. La perdita del cliente a favore di concorrenti stimola una forte concorrenza tra operatori di gioco online per acquisire, mantenere e riacquistare clienti;
iii. sussiste un’intensa rivalità sulla base di parametri di prezzo e non. Il prezzo è un fattore importante nel processo decisionale dei clienti: la concorrenza sui prezzi nel gioco online si verifica, tra l’altro, nel contesto delle promozioni. Le promozioni o le offerte risultano spesso tra i principali criteri considerati dai clienti nella scelta di un operatore, ma anche la qualità del prodotto è un fattore chiave per acquisire, riacquistare e mantenere i clienti. In effetti, la maggior parte degli operatori compete fortemente sul prodotto e le idee migliori vengono ampiamente replicate sul mercato.”

 

TITOLO I – REGOLE GENERALI E PRINCIPI
L’Associazione, che riunisce diversi operatori esteri presenti sul mercato italiano del gioco online sin dalle prime assegnazioni di concessioni con il c.d. “Bando Bersani”6, condivide tutti i principi
alla base dello Schema di Decreto, con particolare riferimento a:
– l’esigenza di tutela dei minori e del giocatore, attraverso la promozione del gioco legale sicuro, trasparente e responsabile;
– lo sviluppo delle reti di gioco secondo modelli che assicurano competitività e solidità organizzativa, economica ed efficienza dei soggetti che compongono le relative filiere; e
– la prevenzione, contrasto e repressione del gioco illegale o comunque non conforme a quello ammesso e regolato in Italia, nonché delle attività di riciclaggio eventualmente connesse alle
attività di gioco.
L’Associazione ha già realizzato importanti iniziative di comunicazione a difesa dell’online legale, attraverso campagne di informazione sul gioco legale e sicuro7 ed è attiva a livello europeo per
sostenere insieme all’ente di normazione nazionale UNI, un progetto di standardizzazione europea in materia di indicatori di anomalia per promuovere l’offerta di gioco responsabile8.
Orbene, l’art. 15 della Delega Fiscale, nel delegare il riordino del comparto del gioco pubblico al Governo, ha evidentemente inteso prevedere una disciplina organica ed omogenea attraverso un
riordino contestuale riferito a tutti i segmenti di offerta del gioco, sia online che su rete fisica.
Si rileva come l’urgenza di un riordino del comparto risulta più che evidente per il segmento di offerta di gioco su rete fisica (sale scommesse, sale bingo, corner etc), per la mancata indizione, dal
2013 (per il bingo) e dal 2016 (per le scommesse sportive), delle procedure di gara ed il rischio di infrazione europea. Proprio per evitare possibili criticità a livello europeo ed in virtù delle
richiamate finalità di garantire migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell’ordine pubblico e della pubblica fede e di prevenire il rischio di accesso ai minori di età, espressione della
Conferenza Unificata del 2017, l’Associazione richiama la necessità di un riordino organico e contestuale del comparto.

 

TITOLO II – IL RAPPORTO CONCESSORIO PER I GIOCHI A DISTANZA
CAPO I – Art. 6
Giochi pubblici a distanza e sistema concessorio
La procedura di gara prevista all’art.6, co. 5 e seg. dello Schema di Decreto riguarda l’attribuzione ex novo dell’intero novero di concessioni per l’esercizio della raccolta di giochi pubblici online e
andrà a definire l’assetto della predetta attività per tutto il periodo di vigenza delle nuove concessioni (nove anni). L’Associazione ritiene tuttavia che, per effetto di alcuni requisiti e
caratteristiche previste, la procedura di gara potrebbe generare discriminazioni in materia di partecipazione con conseguente concentrazione dell’attività in mano ad un numero ristretto di
concessionari che rischierebbero di essere indotti ad offrire servizi meno efficienti ovvero ad erogarli a condizioni meno vantaggiose, a danno degli utenti.

Lo Schema di Decreto prevede, all’art. 6, co. 5 lett. p) dello Schema di Decreto, un costo una tantum di sette (7) milioni di euro per singola concessione (e per singolo sito internet di offerta di
gioco) per l’esercizio della raccolta di giochi online. Il costo è ben 35 volte superiore rispetto a quello del bando precedente del 2018.

La Relazione Tecnica di accompagnamento allo Schema di Decreto illustra come le ragioni poste a fondamento di tale incremento così significativo si basano sull’aumento della raccolta del gioco a distanza (dapprima identificato nell’ordine del 100% fra il 2019 e il 2022, salvo poi essere identificato nell’ordine del 30% fra il 2019 e il 2023). A tal proposito, non mi dilungherò nel ricordare l’irrilevanza della raccolta in alcun contesto economico secondo i più recenti e ormai consolidati (dal 2016) principi contabili, che imporrebbero l’uso della differenza fra raccolta e vincite (c.d. “margine lordo”), poiché è evidente che tale misura sia stata artatamente selezionata a posteriori, per giustificare l’importo, che da intenzioni e bozze trapelate era in principio di 10 e poi 8 milioni.
Sul punto, è degno di menzione il calcolo sottostante svolto nell’ambito dell’Analisi di impatto della regolamentazione (“A.I.R.”): “l’incidenza sul margine al netto degli investimenti va dal
3,22% annuo del concessionario più grande e raggiunge il 20% per i concessionari molto più piccoli. In questa forbice ci sono 46 concessionari che diventano 52 se l’incidenza arriva al 30%”.
Con il successivo passaggio che si sviluppa la contraddizione più evidente: “Considerato che l’80% della raccolta fa capo a 20 concessionari e che tutti gli altri sono concessionari di medie
dimensioni si ritiene che siamo almeno 30 le medie imprese già operanti che possono trovare remunerativa la partecipazione alla gara” (p.7), nel concludere che “il provvedimento non genera
impatti negativi sulla concorrenza”. Ovvero, l’insoddisfazione dei criteri economici di remunerazione (ovvero esclusione de facto) di 43 concessionari, secondo le premesse, come
può non esser considerata “impatto negativo sulla concorrenza”?
In ogni caso, confrontando la spesa per il gioco online fra il 2019 e il 2022, si evidenzia pressoché un raddoppio dei valori (da €1,8 a €3,8 miliardi) che comunque non giustifica un incremento così
drastico del costo una tantum della concessione, specialmente se rapportato a:

– il corrispondente requisito economico degli ultimi bandi per l’esercizio del gioco a distanza indetti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ai sensi dell’art. 24, co. 13, lett. a) della
Legge 7 luglio 2009 n. 88 nonché ai sensi dell’art. 1, co. 935, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208.
In particolare, si ricorda come l’ultima procedura di aggiudicazione, risalente al gennaio 2018, ha previsto un costo una tantum di €200.000,00 (duecentomila) per concessione (senza alcun limite numerico di sito di offerta di gioco) per una durata – secondo i calcoli dell’Amministrazione dell’8 giugno 2023 – di 7 anni ed un canone di concessione annuo di importo calcolato sia su base fissa (€50.000) che variabile. Questo suggerirebbe – anche volendo applicare un incremento correlato al volume di affari, circostanza mai verificatasi in passato di applicare oggi un costo una tantum non superiore a €400.000 per la medesima durata; e
– la previsione legislativa che innalzava significativamente l’importo del costo una tantum della concessione ad €2.500.000 (due milioni e cinquecentomila/00) come valore a base
d’asta per soli 40 concessionari, ai sensi dell’art. 1, commi 727- 730 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, era ancorata come “diritto” e non come singola “concessione” nell’ambito della procedura di assegnazione dei giochi praticati mediante apparecchi da gioco. La stessa Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non vi ha dato attuazione ed, essendo rimasta inattuata tale disposizione di legge, si ritiene a maggior ragione artificioso identificarla come base di calcolo per determinare un qualsivoglia incremento.

In secondo luogo, tale incremento drastico del costo della concessione non trova alcun riscontro nel panorama legislativo e regolatorio applicabile al costo delle licenze negli altri Stati europei (Stati
Membri e Regno Unito)9, ponendo l’Italia inequivocabilmente ai vertici per quanto concerne l’incidenza dei costi di concessione. Piuttosto, nella maggior parte degli altri Stati, ha prevalso l’applicazione del costo di licenza parametrato al volume d’affari netto dell’operatore licenziatario, opzione certamente più rispettosa del principio di proporzionalità e di non discriminazione.
Non ultimo, va considerata anche le modalità di pagamento del corrispettivo una tantum che comporta, per gli operatori già attivi sul mercato, il versamento contestuale dei €7 milioni per la
contestualità della sottoscrizione dell’atto di aggiudicazione con l’avvio della raccolta di gioco, in violazione dei principi europei di non discriminazione, di parità di trattamento, di mutuo
riconoscimento e di proporzionalità nelle condizioni di accesso al mercato. Qualora il suddetto requisito economico fosse confermato, è stata stimata una partecipazione al bando non superiore a 20 concessionari rispetto ai 93 attualmente esistenti, al netto di nuove forme di aggregazione, con un inevitabile e ingiustificato effetto espulsivo di due terzi del mercato legale.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla citata A.I.R., verrebbe così vanificato l’espletamento della procedura ad evidenza pubblica, in palese violazione del rispetto del principio del favor
partecipationis e il corretto dispiegarsi delle dinamiche competitive favorendo la concentrazione del mercato:
Infine, la relazione tecnica che accompagna lo Schema di Decreto precisa le attese in termini di gettito erariale “immediato e diretto”, pari a 350 milioni di euro. Non vengono rappresentati, prima
di tutto ed in associazione con il considerevole aumento del costo della concessione una tantum quale requisito di accesso al mercato, alcuni obiettivi attinenti a motivi imperativi di interesse
generale.
Ora, è bene ricordare come, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale nazionale ed europeo, l’esigenza economica di aumentare gli introiti dello Stato, di “fare cassa”, non può mai
giustificare una restrizione del mercato: “l’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che, laddove sia dimostrato che una normativa nazionale, la quale impone un prelievo avente per effetto
una riduzione dei compensi dei concessionari incaricati della gestione dei giochi praticati mediante apparecchi da gioco, comporta una restrizione della libertà garantita da questo stesso articolo, tale
disposizione del Trattato FUE osta a che una restrizione siffatta possa essere giustificata sulla scorta di obiettivi fondati esclusivamente su considerazioni attinenti al miglioramento delle finanze
pubbliche”10.

CAPO II – Art. 13
Punti vendita ricariche
L’attuale previsione dell’art. 13 dello Schema di Decreto prevede una “regolarizzazione” degli esercenti dei servizi di apertura e ricarica dei conti di gioco, c.d. punti vendita e ricarica (o
“P.V.R.”), previa iscrizione ad un albo, tenuto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a fronte del pagamento di un importo annuo di €200, importo decrescente per gli anni successivi.
In considerazione delle derive penalmente rilevanti (di intermediazione nell’offerta di gioco) che sono state riscontrate nell’attività dei P.V.R., si ritiene utile sottolineare come già nel maggio del
2022, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha instaurato un registro dei PVR contrattualizzati dagli attuali concessionari.
Senza una procedura di aggiudicazione dei relativi diritti ed una definizione di un sistema di regole relative alla distribuzione territoriale e temporale dei P.V.R., non appare netta la distinzione con i
punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico. Anzi, l’A.IR. indica che “i PVR possono essere presenti solo in punti di raccolta gioco già esistenti” (p. 5). Ma soprattutto, senza una procedura di aggiudicazione ex novo dei relativi diritti, viene così conferito un vantaggio competitivo al partecipante alla procedura di gara che già dispone di una rete di P.V.R.
Sono pienamente mutuabili le osservazioni rese dall’AGCM con parere AS 1597 del 5 agosto 2016 in relazione alla gara per l’attribuzione delle concessioni per la raccolta di scommesse e
segnatamente ai gestori dei negozi, in cui veniva rappresentato come: “Al fine di favorire la più ampia partecipazione in sede di gara, l’Autorità invita inoltre codesta Agenzia a intervenire, in
forza dei poteri di vigilanza e controllo a lei attribuiti, affinché siano risolte le criticità delle previsioni contrattuali in materia di durata e rinnovo presenti nei vigenti contratti tra i
concessionari e i gestori dei negozi dei giochi a base sport, che non risultino conformi alle disposizioni di cui all’articolo 15, comma 1, lettera b), delle attuali convenzioni; nonché ad
attivarsi al fine di evitare che tali criticità siano replicate a seguito della futura gara. Tali previsioni contrattuali, infatti, estendendo la durata del rapporto contrattuale tra concessionario e gestore
oltre il periodo di vigenza della attuale concessione, rischiano sia di impedire la partecipazione alla procedura concorsuale di un elevato numero di gestori in grado potenzialmente di esercitare,
al margine, una concorrenza anche sensibile in sede di gara, sia di ostacolare la mobilità dei gestori a valle della gara.”

CAPO II – Artt. 14 e 15
Tutela della salute del giocatore – Misure di tutela e protezione del giocatore
L’Associazione condivide l’inserimento nell’ambito dello Schema di Decreto, di misure e strumenti idonei a consentire al concessionario un maggiore controllo sul grado di partecipazione al gioco dei
giocatori più esposti al rischio di gioco patologico, purché queste misure vengano attuate:

▪ tenendo conto delle misure e strumenti già esistenti in Italia (e.g. il Registro dei giocatori online autoesclusi, immediato e contestuale su tutti i siti degli operatori concessionari) e
come già sviluppati sui diversi mercati europei ed internazionali;

▪ in maniera coordinata con l’adozione di misure relative all’offerta di gioco su rete fisica (e.g. in cui il Registro unico degli autoesclusi è assente).
L’Associazione ha ben presente le considerazioni dello studio epidemiologico compiuto dall’istituto superiore della sanità a fine 2017 richiamata dall’A.I.R.in cui il profilo del giocatore problematico è
stato individuato in coloro “che praticano più le Slot e le videolotterie e presentano stili di vita meno salutari”.
L’Associazione ha messo a disposizione del Ministero dell’Economia e delle Finanze nonché dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la propria esperienza ed auspica la creazione di un
tavolo di lavoro ad hoc, essendo l’unica associazione a partecipare insieme all’ente di normazione nazionale UNI ai lavori di standardizzazione europea per l’individuazione di standard in materia di
indicatori di rischio di gioco patologico, c.d. markers of harms, in via di definizione ed adozione dall’ente di normazione europeo (CEN).
Riguardo all’investimento della somma pari allo 0,2% dei ricavi netti del concessionario fino ad un tetto massimo annuo, si rappresenta come, già nel 2018, l’Associazione aveva proposto piuttosto di
destinare annualmente una parte del valore dell’attività di pubblicità dei concessionari al fondo per il contrasto d’azzardo patologico di cui all’articolo 1 co. 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

CAPO II – Art. 15 co. 2
Investimenti pubblicitari e promozionali
Anche nell’ottica di poter comunicare le misure di tutela e di protezione del giocatore, l’Associazione propone di superare il divieto di pubblicità, sponsorizzazioni e ogni altra forma di
comunicazione commerciale per le attività di gioco con vincita in denaro, previsto all’art. 9 c.1. del Decreto-legge n. 87 del 12.7.2018 (convertito in Legge n. 96 del 9.8.2018).
Ad oggi, l’articolo 3, co. 1, lett l) dello Schema di Decreto prevede, tra i principi generali, l’utilizzo della pubblicità del gioco pubblico in funzione della diffusione del gioco sicuro e responsabile.
L’art. 15, co. 2 dello Schema di Decreto reintroduce la possibilità, per il concessionario per il gioco online, “di investimenti pubblicitari e promozionali” nell’imporre un importo annuo da destinarsi a
campagne informative o di iniziative di comunicazione responsabile. La pubblicità è uno strumento essenziale per rendere nota l’offerta legale, l’esistenza dei prodotti/servizi di gioco, le modalità di accesso e tutele presenti per i giocatori. Un giocatore che conosce e riconosce un determinato marchio è un giocatore che permetterà a quella determinata società concessionaria di svolgere il proprio ruolo di baluardo della legalità per conto dello Stato stesso che rappresenta.
Questa esigenza di distinzione tra gioco legale e illegale ha costituito il pilastro fondante dell’intero impianto normativo del comparto di gioco nell’ultimo decennio. Lo afferma anche la
Raccomandazione della Commissione europea del 14 luglio 2014 “sui principi per la tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi di gioco d’azzardo on line e per la prevenzione dell’accesso
dei minori ai giochi d’azzardo on line”, secondo la quale “le comunicazioni commerciali sui servizi di gioco d’azzardo on line possono svolgere un ruolo importante nell’orientare i consumatori verso
offerte permesse e controllate”. I principi e limiti posti dalla Raccomandazione non sono mai stati recepiti dal legislatore nazionale che pur si era prefissato di farlo, entro tre mesi dall’entrata in
vigore della Legge di Stabilità 2016 (art. 1 par 937).
L’Associazione ritiene che il divieto di pubblicità per il gioco pubblico nasca da una confusione ab origine tra la quantità e la qualità di un determinato spot pubblicitario. Tuttavia, l’azzeramento
totale della comunicazione pubblicitaria non è una soluzione coerente con l’impianto normativo nazionale ed europeo: prima dell’introduzione del divieto ed anche successivamente, non è stata
fatta alcuna indagine sull’impatto della pubblicità del gioco a distanza né sulle problematiche relative al gioco patologico, tale da supportare un divieto. Le indagini attualmente a disposizione,
svolte dall’ISS, presentano elementi utili a non confermare l’opportunità del divieto introdotto. Lo Schema di Riordino potrebbe essere l’occasione per sostituire il divieto di pubblicità e di
comunicazioni commerciali con una rigida disciplina delle stesse, dando attuazione ai principi posti dalla citata Raccomandazione della Commissione europea del 14 luglio 2014 “sui principi per la
tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi di gioco d’azzardo on line e per la prevenzione dell’accesso dei minori ai giochi d’azzardo on line”, rimasta inattuata. Inoltre, in considerazione delle aspettative di incasso, già citate, di 350 milioni, ovvero un’attesa di 50 concessioni acquisite rispetto al soddisfacimento dei requisiti di profittabilità per 30 dei concessionari esistenti, secondo le premesse già citate, non è dato sapere come il Governo intende anche solo immaginare (per differenza) la partecipazione di 20 nuovi soggetti, i quali non avranno alcuna possibilità di pubblicizzare i propri marchi, men che meno i servizi oggetto di Concessione.

CAPO II – Art. 22
Contrasto all’offerta di gioco a distanza in difetto di concessione
L’Associazione plaude all’introduzione del contrasto all’offerta di gioco a distanza in difetto di concessione attraverso l’impedimento “ai prestatori di servizi di pagamento (de, ndr) la gestione di
operazioni di raccolta e di versamento delle somme relative ad operazioni di gioco in favore e per conto di soggetti privi della predetta concessione.”
Trattasi di una iniziativa estremamente significativa che risponde ai molteplici appelli di LOGiCO che sin dalla sua costituzione ha sollecitato l’istituzione di un tavolo di lavoro congiunto tra
Ministero, ADM, e l’associazione bancaria italiana ABI e l’associazione per analizzare e superare le difficoltà attuative dell’art. 24 co. 29 a 31 Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 – Disposizioni urgenti
per la stabilizzazione finanziaria [Manovra d’estate 2011] convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1 Legge del 15 luglio 2011, n.111 che obbligava gli istituti di credito e di pagamento a
segnalare all’ADM i trasferimenti di denaro a favore di operatori non concessionari in Italia. Tra i successivi tentativi in materia, vale la pena menzionare anche l’art. 28 del Decreto fiscale per
il 2019 aveva introdotto il blocco dei pagamenti in favore di operatori di gioco online privi di concessione al fine di rendere maggiormente tracciabili i flussi di pagamento, di contrastare
l’evasione fiscale e le infiltrazioni della criminalità organizzata, a carico delle società emittenti carte di credito, degli operatori bancari, finanziari e postali. Tale previsione non ha mai ricevuto i
provvedimenti interdirigenziali del Ministero dell’economia e delle finanze attuativi.

A tal proposito, appare quantomeno curioso che tale “scudo” venga nuovamente riproposto in concomitanza con la preannunciata espulsione di una folta schiera di concessionari, i quali hanno
dovuto combattere con gli operatori illegali, in assenza di tale scudo. Quasi ad assicurarsi che, una volta espulsi, grazie allo scudo stesso, costoro non possano più nuocere, in assenza della
concessione che pur legittimamente avrebbero voluto rinnovare.

L’accordo internazionale di liquidità condivisa
L’accordo internazionale sulla liquidità condivisa nel poker siglato a Roma nel 2017 dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con i regolatori di Francia, Spagna e Portogallo, è tuttora in attesa
del decreto direttoriale attuativo, ovvero si può considerare sia stato definitivamente archiviato, nonostante i principali operatori nazionali, in prima battuta contrari all’iniziativa, siano stati nel
frattempo curiosamente acquisiti dai medesimi Gruppi internazionali primariamente interessati a tale progetto.
Gli altri Paesi hanno dato corso all’accordo a partire del primo trimestre 2018 per Spagna e Francia, a cui si è aggiunto il Portogallo nel secondo trimestre. I regolatori non hanno rilevato alcun tipo di
problematica o rischio nell’offerta in liquidità condivisa, men che meno le presunte problematiche di riciclaggio identificate dall’Italia (v. interrogazione parlamentare del Sen. Mirabelli 4/08165 del
3.10.2017). I benefici per gli altri Paesi sono stati evidenti. Grazie soprattutto alla liquidità condivisa le entrate fiscali derivanti dal poker sia in Francia sia in Spagna sono aumentate di circa €4
milioni l’anno. Secondo alcune stime interne all’Associazione, anche l’introduzione in Italia potrebbe comportare un incremento di gettito stimato in almeno €3 milioni l’anno.
In Italia, rimasta fuori dalla liquidità condivisa, il poker ha continuato a perdere quote di mercato nonostante gli investimenti degli operatori concessionari. La liquidità condivisa è sostenuta da tutti
gli operatori aderenti a LOGiCO come urgente misura per mantenere la competitività dell’offerta legale nell’ambito del poker.

Considerazioni conclusive
L’Associazione auspica che si possano trovare soluzioni che consentano da un lato il rispetto della normativa e allo stesso tempo permettano ad operatori concessionari di continuare ad operare in un
settore sicuramente importante, anche per l’economia. Ribadisco in questa sede la disponibilità dell’Associazione a proseguire nel confronto con tutti i soggetti interessati, con l’obiettivo di individuare soluzioni condivise.
∞∞∞
Il Presidente dell’Associazione
Moreno Marasco