17 Maggio 2024 - 04:34

Gioco online: istituiti nuovi codici tributo per il pagamenti delle proroghe delle concessioni

Riguardano il versamento delle penali e degli interessi per inadempimenti diversi dal mancato versamento del canone di concessione e la proroga onerosa delle licenze
In tema di giochi a distanza sono istituiti i codici tributo “5495” e “5496” rispettivamente per la penale e gli interessi per inadempienze convenzionali che non riguardano il canone di concessione, e i codici tributo “5497” e “5498”, per la proroga onerosa che ha interessato gli apparecchi da divertimento e intrattenimento.

26 Giugno 2023

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Con risoluzione dello scorso 23 giugno, l’Agenzia delle entrate ha istituito dei codici tributo per il versamento delle penali e degli interessi, per altri inadempimenti convenzionali diversi dall’omesso/ritardato versamento del canone di concessione, nell’ambito del settore dei giochi a distanza, nonché delle somme dovute per le proroghe delle concessioni disposte dalla legge di bilancio 2023.

Il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 18 luglio 2003 – si legge nella risoluzione – consente la riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie, incluse quelle a titolo di sanzione, di pertinenza dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), con le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Al riguardo, al fine di consentire il versamento delle penali e degli interessi, per altri inadempimenti convenzionali diversi dall’omesso/ritardato versamento del canone di concessione, nell’ambito del settore dei giochi a distanza, nonché delle somme dovute per le proroghe delle concessioni disposte dall’articolo 1, comma 123 e comma 124, lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha chiesto l’istituzione dei relativi codici tributo.

 

  1. Versamento delle penali e degli interessi per altri inadempimenti convenzionali diversi dall’omesso/ritardato versamento del canone di concessione, nell’ambito del settore dei giochi a distanza

L’articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, detta disposizioni in materia di gioco a distanza, e subordina, l’esercizio e la raccolta dei giochi a distanza alla sottoscrizione di apposita convenzione (commi 15 e 22).

La convenzione prevede, all’articolo 19, l’applicazione di penali e interessi nei confronti dei concessionari che risultino inadempienti agli obblighi generali e agli impegni relativi alle attività e funzioni oggetto della concessione.

Con la risoluzione n. 73/E del 25 luglio 2011, sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, mediante il modello “F24 Accise”, delle penali e degli interessi da omesso/ritardato pagamento del canone di concessione.

Tanto premesso, per consentire il versamento, mediante il modello “F24 Accise”, delle somme in argomento, si istituiscono i seguenti codici tributo:

“5495” denominato “Penale per inadempimenti convenzionali diversi dall’omesso/ritardato versamento del canone – art. 19 convenzione giochi a distanza”;

“5496” denominato “Interessi per inadempimenti convenzionali diversi dall’omesso/ritardato versamento del canone – art. 19 convenzione giochi a distanza”.

 

In sede di compilazione del modello “F24 Accise”, i suddetti codici tributo sono esposti nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

– nel campo “ente”, la lettera “M”;

– nel campo “provincia”, nessun valore;

– nel campo “codice identificativo”, il codice concessione (ad esempio: 123456);

– nel campo “mese”, il mese di riferimento per cui si effettua il pagamento, nel formato “MM”;

– nel campo “anno di riferimento”, l’anno di riferimento per cui si effettua il pagamento, nel formato “AAAA”;

– nel campo “rateazione”, nessun valore;

– nel campo “codice atto”, nessun valore;

– nel campo “codice ufficio”, nessun valore.

 

  1. Versamento delle somme dovute per la proroga onerosa delle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, disposta dall’articolo 1, comma 123, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

 

L’articolo 1, comma 123, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto la proroga a titolo oneroso, fino al 31 dicembre 2024, delle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, assegnate ai sensi dell’articolo 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009, n. 88, e dell’articolo 1, comma 935, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in scadenza il 31 dicembre 2022, e ha previsto il versamento di un corrispettivo secondo i criteri ivi indicati.

Tanto premesso, per consentire il versamento, mediante il modello “F24 Accise”, delle somme in argomento, è istituito il seguente codice tributo:

“5497” denominato “Versamento delle somme per la proroga delle concessioni del gioco a distanza”.

 

In sede di compilazione del modello “F24 Accise”, il suddetto codice tributo è esposto nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

– nel campo “ente”, la lettera “M”;

– nel campo “provincia”, la sigla della provincia ove ha sede legale il soggetto tenuto ad effettuare il versamento;

– nel campo “codice identificativo”, il codice concessione (ad esempio: 123456);

– nel campo “mese”, nessun valore;

– nel campo “anno di riferimento”, l’anno di riferimento per cui si effettua il pagamento, nel formato “AAAA”;

– nel campo “rateazione”, il numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate, per l’anno di riferimento (es. 0102 = prima rata di due rate complessive per l’anno di riferimento); nel caso di pagamento annuale in un’unica soluzione il campo è valorizzato con “0101”;

– nel campo “codice atto”, nessun valore;

– nel campo “codice ufficio”, nessun valore.

 

  1. Versamento delle somme dovute per la proroga onerosa delle concessioni relative agli apparecchi da divertimento e intrattenimento, disposta dall’articolo 1, comma 124, lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197

 

L’articolo 1, comma 124, lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto la proroga, fino al 31 dicembre 2024, delle concessioni di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), e ha previsto il versamento di un corrispettivo secondo i criteri ivi indicati.

Tanto premesso, per consentire il versamento, mediante il modello “F24 Accise”, delle somme in argomento, è istituito il seguente codice tributo:

“5498” denominato “Versamento canone di concessione relativo agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento”.

 

In sede di compilazione del modello “F24 Accise”, il suddetto codice tributo è esposto nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

– nel campo “ente”, la lettera “M”;

– nel campo “provincia”, la sigla della provincia ove ha sede legale il soggetto tenuto ad effettuare il versamento;

– nel campo “codice identificativo”, il codice “000001” per i versamenti relativi agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del TULPS (AWP) ovvero il codice “000002” per i versamenti relativi agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del TULPS (VLT);

– nel campo “mese”, nessun valore;

– nel campo “anno di riferimento”, l’anno cui si riferisce il versamento del corrispettivo, nel formato “AAAA”;

– nel campo “rateazione”, il numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate (in caso di pagamento in un’unica soluzione il campo è valorizzato con “0101”);

– nel campo “codice atto”, nessun valore;

– nel campo “codice ufficio”, nessun valore.

 

PressGiochi

Fonte immagine: https://it.depositphotos.com