28 Marzo 2024 - 23:56

Fatturazione elettronica. Concessionari invitati a utilizzare il codice univoco ufficio.

La Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e, in particolare, l’art. 1, commi 209-214, ha istituito l’obbligo per i fornitori di fatturare le cessioni di beni e le prestazioni di

23 Febbraio 2015

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La Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e, in particolare, l’art. 1, commi 209-214, ha istituito l’obbligo per i fornitori di fatturare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi realizzate nei confronti dei ministeri e agenzie fiscali solo con modalità elettroniche attraverso il Sistema di interscambio SDI. Il Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55, ha fissato nel 6 giugno 2014, il termine di decorrenza del suddetto obbligo. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento Finanze, ha comunicato che i concessionari del gioco pubblico, tenuti anch’essi all’emissione della fattura elettronica per i compensi a loro spettanti in base alla raccolta effettuata, devono indirizzare le fatture elettroniche emesse al “Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Agenzie ed Enti della Fiscalità”, utilizzando il seguente codice univoco ufficio:

E0BOHC (connesso al codice fiscale 80207790587 – Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Via dei Normanni n. 5 – 00184 Roma).

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