27 Luglio 2024 - 03:09

Esenzione IVA degli incassi degli esercenti. Una recente sentenza di merito chiarisce la portata della norma

Dell’avv. Generoso Bloise

31 Maggio 2024

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Dalla Corte di Giustizia Tributaria di Frosinone è stata depositata una recentissima pronuncia che merita di essere segnalata per la sua chiara e lineare ricostruzione dell’ambito di applicazione dell’esenzione IVA in tema di incassi da apparecchi da gioco di cui all’art. 110 comma 6 lett. a) del Tulps e del contesto nel quale opera la filiera della raccolta.

Ne parla sulle pagine di PressGiochi MAG l’avvocato Generoso Bloise.

Il caso:

L’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione l’IVA relativa agli incassi di un esercente che aveva ricevuto i propri compensi con bonifici effettuati dal gestore per conto dei concessionari di rete, sostenendo che tali somme fossero sottoposte all’imposta, in quanto corrispettivo di prestazioni effettuate dall’esercente a favore del gestore e non del concessionario; facendo espresso richiamo alle ordinanze nn. 16951, 16952, 16953, 16954, 16955 del 16 giugno 2021 della Corte Cassazione, l’Agenzia riteneva quindi che la norma di esenzione “…deve essere interpretata in senso restrittivo e, pertanto, non può estendersi alle operazioni aventi ad oggetto l’attività posta in essere dagli esercenti in favore dei gestori, consistente nella messa a disposizione dei locali”.

Inutile il confronto tra il contribuente, che aveva prodotto i contratti con 3 concessionari che lo incaricavano della attività di raccolta delle giocate con apparecchi da gioco, e l’ufficio, che sin dalla prima richiesta di documenti e in fase di adesione e fino alla proposizione del ricorso ha sempre sostenuto che era doveroso, per non essere sottoposti a recupero dell’imposta, produrre i contratti tra esso esercente e il gestore degli apparecchi: richiesta rimasta ovviamente inevasa dall’esercente.

L’ufficio ha quindi emesso l’avviso di accertamento prontamente impugnato dall’esercente.

La sentenza:

La Corte di Giustizia tributaria di Frosinone ha esaminato la documentazione e i contenuti dei contratti tra esercente e concessionario ed ha accolto integralmente il ricorso del contribuente, con questa lucidissima e interessante motivazione: “In tema di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità idonei per il gioco lecito di cui all’art.110, comma 6, del TULPS la gestione della rete telematica del gioco, di proprietà dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), viene affidata in concessione a soggetti terzi individuati con procedura ad evidenza pubblica; ai concessionari così individuati è affidata tutta la complessa gestione dell’attività telematica del gioco lecito che va dalla raccolta e dal trasferimento dei dati registrati dagli apparecchi all’Amministrazione centrale ai controlli sul corretto funzionamento degli apparecchi; dalla raccolta e contabilizzazione delle somme giocate alle vincite, dal PREU al riversamento del denaro nelle casse statali; dal censimento degli apparecchi a quello dei locali dove essi vengono installati.

Orbene, stante la complessità dell’attività, la legge prevede che i concessionari possano stipulare rapporti contrattuali con soggetti terzi, individuati il più delle volte nel cosiddetto ‘gestore’ o possessore degli apparecchi, e nell’’esercente’, ossia l’attività finale, il bar, la sala giochi, la rivendita di tabacchi ecc., ove vengono materialmente installati gli apparecchi da gioco e dove si reca il pubblico a giocare.

A tali soggetti i concessionari, su base contrattuale, affidano i compiti di cui sopra ed in particolare quelli di raccolta delle giocate.

In tema di IVA l’art. 10, comma 1, numero 6), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, stabilisce espressamente che sono esenti da IVA: “Le operazioni relative all’esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive modificazioni, nonché quelle relative all’esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per l’agricoltura e per le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate”.

A sua volta, art. 1, comma 497 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), prevede che: “L’esenzione IVA di cui all’art. 10, primo comma, numero 6), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alla raccolta delle giocate con gli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, anche relativamente ai rapporti tra i concessionari della rete per la gestione telematica ed i terzi incaricati della raccolta stessa”.

E’ dunque necessario verificare, alla luce di quanto è agli atti del processo, se la società ricorrente, in qualità di esercente, fosse stata contrattualmente investita, direttamente dai concessionari, di effettuare raccolta delle giocate o se invece le attività da lei compiute rientrassero invece, così come sostenuto dall’Agenzia resistente, in prestazioni di servizi riguardanti il rapporto diretto tra gestore ed esercente, con esclusione quindi del coinvolgimento diretto del concessionario. In questo caso, difatti, non essendo quest’ultimo direttamente parte del rapporto contrattuale, il corrispettivo percepito dall’esercente sarebbe assoggettato ad IVA con l’aliquota ordinaria, riguardando esclusivamente il rapporto con il c.d. gestore.

Ebbene, dai documenti a disposizione di questa Corte non emerge alcun elemento che possa far ritenere che il compenso percepito dalla ricorrente sia il frutto di prestazione di servizi intercorrenti esclusivamente tra soggetto esercente e gestore degli apparecchi da gioco lecito installati presso di lui e non piuttosto derivante da un rapporto diretto tra esercente e concessionario.

Né l’Agenzia delle Entrate ha dettagliato in cosa sarebbero consistite queste prestazioni di servizi tra l’esercente ed il gestore che sostiene essere state poste in essere; la stessa figura del gestore peraltro non emerge direttamente dagli atti processuali.

I contratti depositati dall’esercente dimostrano anzi il contrario.

Quello stipulato con la concessionaria LOTTOMATICA prevede espressamente all’art. 2.1 l’affidamento diretto all’esercente delle attività relative alla raccolta del gioco lecito mediante gli apparecchi, attività dettagliatamente indicate e specificate nello stesso articolo, che corrispondono esattamente a quelle che la stessa Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha chiarito essere ricomprese nella “raccolta del gioco” (cfr parere fornito alla SAPAR dell’11.08.2008).

Anche in punto di compensi l’art. 7.1 chiarisce che il Concessionario riconoscerà il compenso all’esercente, per le prestazioni contrattuali, anche mezzo del gestore, a riprova di quanto sostenuto dal ricorrente a giustificazione della mancanza di bonifici diretti tra concessionario e l’esercente contestata dall’Agenzia.

Lo stesso rapporto diretto ed esclusivo con le concessionarie, si riscontra altresì nei contratti stipulati dalla ricorrente con la B PLUS GIOCOLEGALE LIMITED e con la HBG CONNEX, le quali hanno del pari affidato all’esercente l’attività di raccolta delle giocate così come descritte e precisate nel loro ambito applicativo dal combinato disposto dell’art.1, comma 533, L.266/2005 (finanziaria 2006), e art.1, comma 2, lett.c), Decreto AAMS 311/CGV del 17.05.2006 e riepilogate nel suddetto richiamato parere dell’Amministrazione monopoli di Stato.

In buona sostanza, emerge chiaramente il rapporto diretto tra i concessionari e l’esercente al quale sono state affidate direttamente attività specificatamente qualificabili come di raccolta di gioco e non invece quello esclusivo tra gestore ed esercente, con conseguente assoggettabilità ad esenzione IVA della somma indebitamente portata a recupero dall’Agenzia”.

 

A circa venti anni dalla entrata in vigore della norma, la lucidità di questa pronuncia è certamente un ottimo risultato e conforta quanti operano nel settore, ma quello che più insegna di questa vicenda è la fermezza dell’esercente che ha portato con convinzione le proprie ragioni al vaglio dei Giudici e prodotto documentazione lineare e concludente nel confronto con l’ufficio, prima, ed in giudizio, poi.

 

Generoso Bloise – PressGiochi MAG

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