16 Giugno 2024 - 17:28

Elenco Ries. Tar Lazio annulla la cancellazione disposta da ADM

Nonostante la mancanza della licenza ex art. 88 TULPS, la ricorrente era in possesso della licenza ex art. 86 TULPS, sufficiente per l’iscrizione all’Elenco RIES per l’installazione e il funzionamento degli apparecchi elettronici di cui all’art. 110, comma 6, lett. A, del TULPS

23 Maggio 2024

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Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per il Lazio, Sezione Seconda, ha recentemente emesso una sentenza significativa in merito all’iscrizione nell’Elenco RIES di un’impresa di gioco lecito. La decisione riguarda un internet caffè situato a Colle Val d’Elsa, che aveva ottenuto l’iscrizione e i successivi rinnovi annuali all’Elenco RIES per l’anno 2022, basandosi sull’autocertificazione del possesso della licenza ex art. 86 del TULPS, necessaria per la somministrazione di alimenti e bevande. Tuttavia, durante una verifica ispettiva del 31 marzo 2023, i funzionari dell’Agenzia dei Monopoli per la Toscana hanno riscontrato che nel locale venivano effettuate scommesse senza la necessaria autorizzazione ex art. 88 TULPS, in collaborazione con un bookmaker estero non autorizzato.
A seguito di questa verifica, l’Agenzia dei Monopoli ha avviato il procedimento di cancellazione dell’impresa dall’Elenco RIES, poi effettivamente disposto. La titolare dell’internet caffè ha contestato la legittimità di tale provvedimento, sostenendo di essere in regola con la licenza ex art. 86 TULPS per l’installazione e il funzionamento degli apparecchi elettronici, ma non con la licenza ex art. 88 TULPS necessaria per la raccolta delle scommesse.
Il TAR del Lazio ha giudicato il provvedimento dell’Agenzia come viziato per violazione del principio di proporzionalità. Il Collegio ha riconosciuto che, nonostante la mancanza della licenza ex art. 88 TULPS, la ricorrente era in possesso della licenza ex art. 86 TULPS, sufficiente per l’iscrizione all’Elenco RIES per l’installazione e il funzionamento degli apparecchi elettronici di cui all’art. 110, comma 6, lett. A, del TULPS. Pertanto, il provvedimento di cancellazione è stato ritenuto sproporzionato, poiché ha penalizzato l’attività dell’impresa anche per aspetti per i quali la licenza era regolarmente posseduta.
Il TAR ha sottolineato che la cancellazione dall’Elenco RIES, pur giustificata per l’attività di raccolta scommesse non autorizzata, non deve precludere lo svolgimento di attività per le quali l’impresa possiede tutte le autorizzazioni necessarie.
Il provvedimento impugnato è stato quindi annullato nella parte in cui disponeva la cancellazione dell’internet caffè dall’Elenco RIES per l’installazione e il funzionamento degli apparecchi elettronici.
PressGiochi