03 Maggio 2024 - 19:41

Distanziometro sale giochi. CdS ordina relazione sulla disciplina urbanistica di Reggio Emilia

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha emesso un’ordinanza riguardante il ricorso proposto dal gestore di una sala giochi contro il regolamento del Comune di Reggio Emilia

22 Aprile 2024

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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha emesso un’ordinanza riguardante il ricorso proposto dal gestore di una sala giochi contro il regolamento del Comune di Reggio Emilia in materia di sale giochi e mappatura dei luoghi sensibili.
Secondo quanto disposto dal Comune di Reggio Emilia, la sala giochi avrebbe dovuto chiudere o delocalizzazione l’attività in base alla distanza dai cosiddetti “luoghi sensibili”, come istituti scolastici, luoghi di culto, e altri prevista dalla legge regionale e attuata con regolamento comunale.
Secondo il Consiglio di Stato il Comune ha agito conformemente alle leggi regionali in materia tuttavia ha ordinato all’amministrazione di Reggio Emilia di presentare entro trenta giorni una relazione dettagliata sugli atti di disciplina urbanistica che potrebbero aver impedito la delocalizzazione delle sale gioco oggetto del ricorso, il periodo di validità di tali normative, se esse abbiano impedito l’accoglimento di eventuali istanze di delocalizzazione e qualsiasi altro elemento rilevante per il caso.
Un elemento rilevante è emerso dalla sentenza di un Tribunale Amministrativo Regionale di Parma, che ha annullato un provvedimento simile emesso dallo stesso Comune di Reggio Emilia riguardante un’altra sala giochi. Il Tribunale ha ritenuto che, a causa di una particolare situazione urbanistica e della mancata volontà del Comune di stipulare accordi operativi, la delocalizzazione non fosse possibile.
“Nel periodo in cui la ricorrente in quel giudizio avrebbe potuto presentare un’istanza di delocalizzazione, era vigente in Comune di Reggio Emilia una disciplina urbanistica che congiuntamente alla volontà di quel Comune di non stipulare accordi operativi con le imprese interessate, precludeva completamente la delocalizzazione stessa e quindi determinava “una situazione peculiare in cui l’effetto espulsivo non è determinato dal cosiddetto “distanziometro”, ossia la necessaria distanza di almeno 500 metri dell’attività di gioco dai luoghi sensibili individuati dal Comune, ma dalla situazione urbanistica presente nello stesso Comune congiuntamente alla sua volontà di non addivenire alla stipula di accordi operativi” ha affermato il giudice.
Lo scopo è quello di escludere un effetto espulsivo per le sale giochi per la concomitanza tra distanziometro e altri vincoli urbanistici presenti in città.
PressGiochi

Fonte immagine: https://it.depositphotos.com