03 Maggio 2024 - 00:27

Distanziometro. Il CdS conferma le distanze a Trento e non si rifà al precedente spagnolo

“La sentenza del Consiglio di Stato decide di non applicare i principi unionali cari alla Corte di Giustizia, facendo salvo il distanziometro di Trento, con ciò discostandosi dal noto precedente

31 Gennaio 2024

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“La sentenza del Consiglio di Stato decide di non applicare i principi unionali cari alla Corte di Giustizia, facendo salvo il distanziometro di Trento, con ciò discostandosi dal noto precedente del Tribunale Spagnolo, affermando che la normativa del caso citato sarebbe ben più onerosa rispetto a quella italiana, prevedendo divieto di accesso ai minori e divieto di pubblicità. Il tutto senza considerare che in Italia esiste l’uno e l’altro divieto oltre al registro di auto esclusione per alcune tipologie di giochi”.

Così l’avv. Geronimo Cardia commentando la recente sentenza del Consiglio di Stato. “Peraltro il precedente spagnolo mette anche in evidenza un principio di discriminazione su divieti applicati a determinate tipologie di giochi e non ad altri.

Sì e’ persa un’altra occasione dunque per superare il corto circuito istituzionale del contrasto tra normativa nazionale e normativa dei territori.

Ora nella provincia di Trento si procedera’ quindi con le chiusure, con la perdita di gettito erariale, di presidio di legalità di livelli occupazionali e soprattutto di tutela dell’utente.

Mentre il riordino dell’online e’ partito non resta che vedere se e quando quello del territorio consentirà di procedere con il superamento della questione territoriale che blocca tutto, gare incluse.”

 

Come si legge nella sentenza: “La Corte non ha preso espressamente in esame la possibilità che il distanziometro possa risultare costituzionalmente illegittimo in quanto produrrebbe in tesi un “effetto espulsivo” dal territorio del Comune interessato di un’attività in sé lecita e autorizzata. Sulla base delle motivazioni riportate, che si riferiscono in sintesi a ragioni di utilità sociale, la costante giurisprudenza di questo Consiglio ha però ritenuto manifestamente infondata la relativa questione, argomentando insintesi dall’art. 41 Cost. che, come è noto, consente “programmi e controlli” sull’attività economica privata allo scopo di indirizzarla a “fini sociali”: così per tutte la citata C.d.S. sez. IV 26 ottobre 2023 n.9271 e sez. VI 11 marzo 2019 n.1618…

Nel concreto, la giurisprudenza in esame ha considerato poi legittimo il distanziometro nel momento in cui la distanza minima da rispettare sia fissata in un valore non eccessivo, compreso fra i 300 e i 500 metri di cui si tratta, con la conseguenza di lasciare disponibile per esercitare l’attività in esame una percentuale anche modesta, ma comunque esistente, del territorio comunale. Si veda, ad esempio, il caso deciso da C.d.S. sez. V 16 dicembre 2022 n. 11036, in cui a fronte di una distanza minima da rispettare di 500 metri, prevista dalla legislazione dell’Emilia Romagna, si è escluso l’effetto espulsivo in presenza di una superficie utile per insediare l’attività pari in percentuale a circa l’1% del territorio comunale e in valore assoluto a circa 170 ha. Di contro, nel caso deciso da C.d.S. sez. III 10 febbraio 2016 n. 579 si è ritenuta irragionevole una distanza minima di 1000 metri, non come conseguenza di un suo presunto effetto espulsivo, ma perché fissata da un regolamento senza una completa istruttoria sulla sua congruità.

Il Collegio ribadisce poi che questa conclusione, per cui il distanziometro non ha di per sé effetto espulsivo, risulta ancora più condivisibile alla luce della recente sentenza di questo Consiglio sez. V 18 ottobre 2023 n. 9071, secondo la quale una sala gioco o scommesse legittimamente aperta non può essere costretta a delocalizzare o a chiudere per effetto della successiva apertura di un’attività sensibile a distanza inferiore a quella prescritta.

La parte appellante non ha ritenuto di richiedere al Collegio che sulla questione sia disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione Europea; ha però ritenuto di utilizzare il possibile contrasto con le norme europeedelle norme in esame come ulteriore argomento per sostenerne l’illegittimità costituzionale. Ciò posto, la giurisprudenza sopra citata, per tutte appunto C.d.S. 2422/2023 e 1618/2019, non ha ritenuto di promuovere sul punto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea e, quindi, ha ritenuto che le norme sul distanziometro non contrastino, in generale, con il diritto dell’Unione. Ciò argomentando anzitutto dagli articoli 36, 49, 52 e 56 del TFUE, che ammettono le misure derogatorie in

materia di libera circolazione delle merci e di prestazione dei servizi “che siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica”, nonché argomentando dalla giurisprudenza della Corte di giustizia che consente agli Stati membri di adottare restrizioni al gioco d’azzardo lecito

giustificate da ragioni imperative di interesse generale, quali la tutela dei consumatori e la prevenzione della frode e dell’incitamento dei cittadini ad una spesa eccessiva legata al gioco: per tutte Corte di giustizia UE 22 ottobre 2014 C- 344/13 e C-367/13 e 30 giugno 2011 C-¬212/08.

In altre parole, così espressamente C.d.S. 1618/2019, si è ritenuta ricorrere una fattispecie di acte clair, che esclude la necessità di rinvio pregiudiziale. Questa conclusione va ribadita anche alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di giustizia stessa, in particolare della sentenza 6 ottobre 2021, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi, C-561/19, trattandosi di un caso in cui la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi. Il Collegio condivide queste conclusioni e non ritiene di modificarle nemmeno alla luce del rinvio pregiudiziale disposto con la più volte citata ordinanza 26 settembre 2023 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Così come risulta a semplice lettura, presupposto di questo provvedimento è una legislazione nazionale notevolmente più restrittiva di quella nazionale italiana, che prevede: “a) il divieto di accesso e di  partecipazione da parte di minori, persone legalmente inabili da sentenza passata in giudicato, amministratori di enti sportivi e arbitri di attività sulle quali si effettuano scommesse, amministratori e azionisti di società di scommesse, persone portatrici di armi, intossicate o influenzate dal consumo di sostanze psicotrope, che interrompono lo svolgimento dei giochi, di persone iscritte nell’Anagrafe degli esclusi dall’accesso al gioco … b) il divieto di pubblicità, promozione o sponsorizzazione e di qualsiasi tipo di promozione commerciale, anche telematica attraverso reti di comunicazione sociale, nonché la promozione del gioco all’esterno dei locali, la pubblicità statica sulle strade pubbliche e sui mezzi di trasporto , manifesti o immagini su qualsiasi supporto” (ordinanza, p. 16 della traduzione).

A fronte di tale normativa, il Giudice spagnolo chiede in sintesi di sapere se le ulteriori restrizioni, aggiunte con l’introduzione del distanziometro, possano ritenersi giustificate sulla base del principio di proporzionalità, e quindi pone, con tutta evidenza, una questione non rilevante in questo processo.

In conclusione, il Collegio non può che osservare come il limite di distanza di 300 metri fissato dalla normativa della Provincia di Trento rientri nei valori ritenuti non sproporzionati dalla giurisprudenza di questo Consiglio, e come lo stesso vada affermato per la percentuale di territorio disponibile per la delocalizzazione”.

PressGiochi