17 Maggio 2024 - 04:47

Distanziometri. La competenza dei controlli spetta ai comuni, non alla questura

La responsabilità degli accertamenti relativi alla individuazione delle distanza di 500 mt delle sale giochi dai luoghi sensibili, come stabilito dalla Giunta regionale, non è competenza del Questore all’atto del

07 Agosto 2015

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La responsabilità degli accertamenti relativi alla individuazione delle distanza di 500 mt delle sale giochi dai luoghi sensibili, come stabilito dalla Giunta regionale, non è competenza del Questore all’atto del rilascio delle licenze di sua competenza, ai sensi dell’art. 88 Tulps, quanto invece competenza dei comuni, come stabilito dall’art. 5 della norma. A vigilare sul rispetto della legge sarà quindi la polizia locale con appositi controlli.

Lo afferma una circolare del Ministero dell’Interno che nel marzo 2014 chiariva gli effetti applicativi della legge regionale della Lombardia che ha introdotto il divieto di collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito nei locali che si trovano ad una distanza di 500 mt da istituti scolastici ed altri luoghi ritenuti sensibili.

La stessa legge – chiarisce il Ministero – prevede che i Comuni possano individuare altri luoghi ritenuti sensibili tenuto conto dell’impatto delle sale per il gioco pubblico sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

Le richieste di chiarimenti pervenute attengono alle conseguenze di tali previsioni normative in sede di rilascio della licenza ai sensi dell’art. 88 tulps, che potrebbero considerarsi vincolanti per il questore.

 

In via preliminare – riporta la circolare – giova rammentare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 300 del 2011 ha nettamente separato i profili di ordine e sicurezza pubblica connessi alla materia delle sale da gioco da quelli legati al contrasto delle ludopatie, alla tutele del decoro urbano e dei minori nonché alla gestione del territorio (tra i quali vanno certamente ricompresi i profili relativi alla collocazione dei punti di rete fisica di raccolta del gioco), che non attengono alla materia dell’ordine e della sicurezza pubblica ma riguardano competenza delle autonomie locali.

Alla luce di tale sentenza è stata dunque diramata la circolare intesa ad evidenziare che la valutazione del questore deve rimanere circoscritta alla tutela dei profili legati all’ordine pubblico e alla sicurezza e quindi alla verifica dei requisiti soggettivi richiesti dall’art. 88 tulps in capo al richiedente, nell’ambito di una doverosa distinzione di competenze rispetto agli altri interessi pubblici citati, che fanno capo alle amministrazioni locali.

Diversamente opinando, tra l’altro, il questore dovrebbe provvedere, in sede istruttoria, a verifiche ulteriori rispetto a quelle prescritte dal Tulps in quanto previste da normative locali o regionali, assumendone gli esiti come elementi vincolanti del suo provvedimento finale, di cui rispondere eventualmente anche in sede contenziosa. In tal modo lo stesso questore, potrebbe trovarsi a negare una licenza di polizia non per il difetto di taluno dei requisiti prescritti dal tulps, dunque per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, bensì per la presenza di una limitazione posta da una fonte di altro rango per la tutela di interessi pubblici che non attengono agli ambiti di sua specifica competenza, di cui però assumerebbe la responsabilità, in evidente disarmonia con quanto affermato dalla Corte Costituzionale.

Appare pertanto coerente con i principi costituzionali concludere che, in questo settore di attività, vi è un concorso di interessi pubblici di pari rilievo facenti capo ad amministrazioni diverse, statali da un lato e territoriali dall’altro, con la conseguenza che il regime di pubblica sicurezza convive con eventuali norme di leggi regionali o regolamentazioni comunali che, muovendo su un piano diverso rispetto a quello della licenza di polizia, pongono limiti e preclusioni all’apertura di sale da gioco o di sale bingo o vlt.

La soluzione interpretativa preferibile sembra quella di ritenere circoscritti ai soli requisiti richiesti dal Tulps i presupposti per il rilascio della licenza nonché l’ambito dei successivi controlli di polizia, fermi restando i divieti e le limitazioni introdotte da normative locali.

L’eventuale rilascio del titolo di polizia non consente, in altri termini, di superare detti divieti e limitazioni, cui gli interessati debbono in ogni caso attenersi, così come sono tenuti ad assolvere gli altri obblighi di legge inerenti all’esercizio dell’attività autorizzata conformemente a quanto ordinariamente avviene per ogni altra licenza di polizia, sembrando opportuno, per una doverosa chiarezza nei confronti degli interessati, che di tale circostanza essi siano informati anche attraverso una esplicita avvertenza apposta in calce alla licenza.

Tale soluzione sembra da preferire a quella prospettata da qualche questura, consistente nell’apertura di una fase endoprocedimentale di richiesta di un nulla osta comunale non previsto dalla norma, il cui rilascio potrebbe non risultare compatibile con i termini di conclusione del procedimento principale e che, comunque, finirebbe per esporre il provvedimento questorile alle controindicazioni cui si è fatto cenno.

 

 

PressGiochi