17 Maggio 2024 - 03:52

Distanze. Palazzo Spada dichiara illegittimo il regolamento edilizio di Milano

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto dal comune di Milano contro la sentenza del Tar Lombardia che aveva accolto alcuni ricorsi di gestori di sale giochi contro la

16 Giugno 2017

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Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto dal comune di Milano contro la sentenza del Tar Lombardia che aveva accolto alcuni ricorsi di gestori di sale giochi contro la diffida di esercizio di sala giochi e/o sala scommesse e dalla collocazione di apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito richiamando il nuovo regolamento edilizio del comune di Milano entrato in vigore dal 26 novembre 2014.

 

“Va tenuto conto- ha affermato oggi il CdS richiamando la normativa regionale, comunale in materia di gioco,  che la disposizione del regolamento edilizio comunale di Milano è incentrata unicamente sul fattore distanza delle sale scommesse da obiettivi sensibili; a fronte di tale constatazione, avendo la regione Lombardia esercitato la propria discrezionalità legislativa in materia a competenza concorrente nei termini suddescritti, ciò implica che il regolamento suddetto collida con detta prescrizione e debba pertanto essere dichiarato illegittimo

Correttamente, il T.a.r. ha fatto presente che al Comune spetterebbe una residua possibilità di disciplinare la problematica laddove, nell’ambito delle competenze urbanistiche ed edilizie affidate dalla Regione, fosse intervenuto in materia di allocazione delle sale scommesse, al fine di garantire lo sviluppo dell’ordinata e “salubre” convivenza della comunità di riferimento, in caso di specifiche problematiche emerse sul territorio comunale o su parti di esso.

Ciò, però, nel caso di specie non è avvenuto, non in virtù della circostanza che la norma asseritamente “preclusiva” è contenuta nel regolamento edilizio (il che di per sé, si ripete, non avrebbe portata dirimente in senso negativo) ma perché nessun riferimento a tali problematiche è ivi contenuto, il che implica che la statuizione del Ta.r. impugnata meriti conferma”.

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