27 Luglio 2024 - 03:27

Distanze di gioco a Trento: il TRGA respinge la richiesta di sospensiva di una sala giochi

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento ha respinto la domanda di una sala giochi soggetta all’obbligo del distanziometro dai luoghi sensibili entrato definitivamente in vigore lo scorso agosto,

10 Ottobre 2022

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Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento ha respinto la domanda di una sala giochi soggetta all’obbligo del distanziometro dai luoghi sensibili entrato definitivamente in vigore lo scorso agosto, la quale chiedeva la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti emessi dal Comune di Trento per la rimozione degli apparecchi da gioco.

Per il TRGA “le predette fonti di legge provinciale non possono essere – allo stato – tout court disapplicate in via contingentemente cautelare da questo giudice dell’urgenza proprio in quanto esse prendono in considerazione principalmente le conseguenze sociali dell’offerta di una tipologia di giochi suscettivi di innescare pericolosi fenomeni compulsivi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché dell’impatto sul territorio dell’afflusso a tali giochi da parte degli utenti, apparendo quindi il presupposto dell’intervento del legislatore allo stato costituzionalmente fondato anche sulla materia del governo del territorio di cui all’art. 117, terzo comma, Cost. e, a fortiori, anche in tema di competenza di legislazione primaria a’ sensi dell’art. 8, n. 5, del predetto Statuto speciale di autonomia e di legislazione concorrente a’ sensi dell’art. 9, n. 3, dello Statuto medesimo in materia di commercio, nonché dello stesso art. 9, n. 1, in materia di polizia locale urbana, e posto comunque chel’art. 41 Cost. dispone – tra l’altro – che l’iniziativa economica del privato non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute e alla sicurezza”.

“Né va sottaciuto- afferma ancora il tribunale – che, quanto al dedotto profilo di danno, la medesima parte ricorrente, fruendo del consistente periodo transitorio accordato dalla disciplina contenuta nei predetti articoli di legge provinciale, avrebbe comunque potuto utilmente attivarsi per trasferire il proprio esercizio nella pur ridotta area “non espulsiva” dell’attività di cui trattasi e di cui essa stessa allo stato comprova l’esistenza mediante la grafica contenuta a pag. 11 dell’atto introduttivo del presente giudizio”.

Il TRGA ha quindi disposto la trattazione alla camera di consiglio del 10 novembre 2022.

PressGiochi