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Decreto fiscale: la Comm. Bilancio si prepara ad esaminare gli emendamenti su gara Gratta e Vinci e tassazione slot machine

In Commissione Bilancio del Senato prosegue l’esame del Decreto Fiscale che sarà collegato alla legge di Bilancio e che contiene disposizioni per la proroga della concessione delle lotterie istantanee fisiche

09 Novembre 2017

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In Commissione Bilancio del Senato prosegue l’esame del Decreto Fiscale che sarà collegato alla legge di Bilancio e che contiene disposizioni per la proroga della concessione delle lotterie istantanee fisiche e online. Dopo la seduta del 31 ottobre è proseguito ieri l’esame degli emendamenti.

E’ stato ritirato l’emendamento del senatore Hans Berger (PSI) che proponeva: “A decorrere dal lº gennaio 2018 l’aliquota del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 58 per cento dell’ammontare della somma risultante dalla differenza tra il totale delle somme giocate e l’ammontare delle somme restituite in vincita e delle somme spettanti all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a titolo di canone.  All’onere derivante dal comma 1-bis, pari a 55 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede a valere sul Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all’articolo 1, comma 431 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rifinanziato dal comma 2 del presente articolo».

 

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Ricordiamo che gli altri emendamenti sono stati presentati in materia di giochi.

La senatrice De Petris, chiede che “A decorrere dal 1º gennaio 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7,25 per cento dell’ammontare delle somme giocate».

 

De Petris, Barozzino, Petraglia ed altri chiedono che “ In previsione della prossima scadenza della vigente concessione per la raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nel pieno rispetto dei princìpi comunitari sulla concorrenza in materia di concessioni pubbliche statali generatrici di entrate erariali, avvia entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le procedure di selezione concorrenziali occorrenti per conseguire tempestivamente l’aggiudicazione di una nuova concessione sulla base dei criteri di cui all’articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2009».

 

 

I senatori Ricchiuti, Guerra, Fornaro ed altri propongono : “Per assicurare la maggiore concorrenzialità economicità e capillarità distributiva della raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, in previsione della scadenza della vigente concessione per l’esercizio di tale forma di gioco, entro il31 dicembre 2017 1’Agenzia delle dogane e dei monopoli avvia le procedure occorrenti per conseguire tempestivamente l’aggiudicazione della concessione, relativa alla raccolta, anche a distanza, delle predette lotterie, ai più qualificati operatori di gioco, nazionali e comunitari; individuati in numero comunque non superiore a quattro e muniti di idonei requisiti di affidabilità morale, tecnica ed economica.

La concessione di cui al comma 1 prevede un aggio comprensivo del compenso non inferiore all’8 per cento dovuto ai punti vendita per le lotterie ad estrazione istantanea, pari all’11,90 per cento della raccolta e valori medi di restituzione della raccolta in vincite, per ciascun concessionario aggiudicatario, non superiori al 75 per cento.

La selezione concorrenziale per l’aggiudicazione della concessione è basata sul criterio, dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nell’ambito della quale valore prioritario è attribuito ai seguenti criteri:

  1. a) rialzo delle offerte rispetto ad una base predefinita che assicuri, comunque, entrate complessivamente non inferiori a 800 milioni di euro nell’anno 2018, indipendentemente. Dal numero finale dei soggetti aggiudicatari;
  2. b) previsione di una entrata a titolo di cauzione da parte dei partecipanti alla gara pari a 50 milioni di euro per l’anno 2017;
  3. c) offerta di standard qualitativi che garantiscano la più completa sicurezza dei consumatori in termini di non alterabilità e non limitabilità dei biglietti, nonché di sicurezza del sistema di pagamento delle vincite;
  4. d) capillarità della distribuzione attraverso una rete su tutto il territorio nazionale, esclusiva per concessionario, costituita da un numero non inferiore ai punti vendita garantiti dall’attuale concessionario, da attivare entro il 31 dicembre 2019, fermo restando il divieto a pena di nullità, di clausole contrattuali che determinino restrizioni alla libertà contrattuale dei fornitori di beni o servizi.

Le concessioni di cui al comma 1, eventualmente rinnovabili per non più di una volta, hanno la durata massima di nove anni, suddivisi in due periodi rispettivamente di cinque e quattro anni. La prosecuzione della concessione per il secondo periodo è subordinata alla positiva valutazione dell’andamento della gestione da parte dell’amministrazione concedente da esprimere entro il primo semestre del quinto anno di concessione.»”.

 

 

I senatori Broglia, Santini e Tomaselli chedono che “Al comma 1, sostituire le parole da: «, commi 3 e 4» fino a: «dell’atto di concessione» con le seguenti: «commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli in previsione della prossima scadenza della vigente concessione per l’esercizio della raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e al fine di assicurarne la maggiore concorrenzialità economicità e capillarità distributiva provvede ad avviare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure per la selezione pubblica per l’affidamento in concessione dell’esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea»”.

 

 

Di Biagio e Gualdani, infine, chiedono che “ A decorrere dal 1º gennaio 2018 l’aliquota del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 58 per cento dell’ammontare della somma risultante dalla differenza tra i1 totale delle somme giocate e l’ammontare delle somme restituite in vincita e delle somme spettanti all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a titolo di canone»”.

 

 

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