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Ctd. Il Tar Lazio riconferma: “l’attivazione della rete di negozi è subordinata alla realizzazione, da parte del concessionario, della configurazione della stessa”

“La qualità di concessionario costituisce il presupposto imprescindibile per svolgere l’attività di raccolta scommesse, sicché la licenza di polizia può essere rilasciata esclusivamente a soggetti concessionari, ai quali la legge

03 Marzo 2015

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“La qualità di concessionario costituisce il presupposto imprescindibile per svolgere l’attività di raccolta scommesse, sicché la licenza di polizia può essere rilasciata esclusivamente a soggetti concessionari, ai quali la legge riserva appunto la possibilità di svolgere l’attività suddetta. Inoltre, ai sensi del combinato disposto degli artt. 14 e 19 della concessione medesima, “l’attivazione della rete di negozi è subordinata alla realizzazione, da parte del concessionario, della configurazione della rete” stessa, non valendo la concessione indistintamente per qualsiasi punto, “alla redazione della relazione tecnica ed all’esito positivo della verifica” tecnico funzionale”. Con queste parole il Tar Lazio ha respinto il ricorso presentato da un centro trasmissione dati legato ad un bookmaker estero privo di concessione ministeriale.

“La disciplina dei giochi d’azzardo – ricorda il giudice romano, chiamato spesso ad intervenire sulla questione – rientra nei settori in cui sussistono tra gli Stati membri notevoli divergenze di ordine morale, religioso e culturale. In assenza di un’armonizzazione in materia a livello dell’Unione europea, spetta al singolo Stato membro valutare, in tali settori, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi coinvolti comporta, tenendo presente che, nell’ambito di una controversia sottoposta alla Corte ai sensi dell’art. 267 del T.F.U.E., l’identificazione degli obiettivi effettivamente perseguiti dalla normativa nazionale rientra nella competenza del giudice del rinvio. Per tale ragione in questo specifico settore le Autorità nazionali dispongono di un ampio potere discrezionale per stabilire quali siano le esigenze che la tutela del consumatore e dell’ordine sociale comporta e, a condizione che siano inoltre rispettati i requisiti stabiliti dalla giurisprudenza della Corte, spetta a ciascuno Stato membro decidere se, nel contesto dei legittimi scopi da esso perseguiti, sia necessario vietare totalmente o parzialmente attività riconducibili ai giochi e alle scommesse, oppure soltanto limitarle e prevedere a tal fine modalità di controllo più o meno rigorose.

Perciò, anche alla luce dell’interpretazione fornita dalla C.G.U.E., deve ritenersi conforme al diritto comunitario (artt. 43 e 49 CE), in quanto espressione di interessi imperativi generali, imporre licenze per l’esercizio dell’attività di bookmaker, previo rilascio di concessione da parte dell’A.A.M.S., escludendo il loro mutuo riconoscimento con professionisti esteri.

Le limitazioni, non solo alla libertà di stabilimento, ma altresì alla prestazione di servizi, previste nel nostro ordinamento nel settore in esame vanno considerate lecite, ex artt. 43, 45, 46 e 49 CE, perché finalizzate ad interessi imperativi generali (cfr. sentenza del 24.1.2013, Stanleybet International e a., C-186/11 e C-209/11), quali la lotta alla criminalità, purché soddisfino il principio di proporzionalità e nella misura in cui i mezzi impiegati siano coerenti e sistematici (cfr., in tal senso, le citate sentenze Placanica e a., punti da 52 a 55, nonché Costa e Cifone, punti da 61 a 63).

Esse costituiscono un mezzo per prevenire l’esercizio delle attività in tale settore per fini criminali o fraudolenti e per contrastare la ludopatia. Peraltro, in considerazione della ratio sottesa alla disciplina nazionale ed in assenza di un’armonica normativa comunitaria sul gioco d’azzardo, non è consentito il mutuo riconoscimento delle licenze e, pertanto, uno Stato membro, nell’ambito della sua discrezionalità, può negare l’esercizio sul proprio territorio al bookmaker estero privo di licenza”.

“Va comunque precisato – ha concluso il giudice – che la concessione in parola concerne un solo diritto e, pertanto, interessa unicamente un centro di trasmissione dati, successivamente identificato in un punto diverso da quello gestito dal presente ricorrente. Ne deriva che, diversamente da quanto assunto in ricorso, non sussiste al riguardo alcun travisamento dei fatti. Né può fondatamente opporsi una disparità di trattamento rispetto ad altri concessionari, i cui centri di trasmissione dati, secondo la prospettazione attorea, sarebbero in numero superiore ai diritti ottenuti”.

 

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