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CTD. Il Tar Lazio respinge ricorso di un intermediario legato a bookmaker estero

Il Tar Lazio ha respinto il ricorso di un centro trasmissioni dati legato ad un bookmaker austriaco privo all’epoca dei fatti di concessione ministeriale. Il ctd chiedeva l’annullamento del provvedimento

23 Febbraio 2015

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Il Tar Lazio ha respinto il ricorso di un centro trasmissioni dati legato ad un bookmaker austriaco privo all’epoca dei fatti di concessione ministeriale. Il ctd chiedeva l’annullamento del provvedimento questorile con cui era stata disposta l’immediata cessazione dell’attività.

Il Collegio ha osservato che l’adozione del provvedimento impugnato scaturisce dalla circostanza che, con separato provvedimento era stata respinta l’autorizzazione a svolgere la predetta attività e che, nonostante non fosse stata autorizzata, essa veniva ugualmente esercitata. “Il fatto che si sia accertato che detta attività fosse esercitata in assenza del titolo richiesto determina una situazione di pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini… Secondo una giurisprudenza costante, le restrizioni alle attività dei giochi d’azzardo possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela dei consumatori nonché la prevenzione delle frodi e dell’incitamento dei cittadini a spese eccessive legate al gioco. Oltre a ciò, per quanto riguarda la normativa italiana in materia di giochi d’azzardo, la Corte ha dichiarato che l’obiettivo attinente alla lotta contro la criminalità collegata a tali giochi è idoneo a giustificare le restrizioni alle libertà fondamentali derivanti da tale normativa.

Per tale ragione, in questo specifico settore, le autorità nazionali dispongono di un ampio potere discrezionale per stabilire quali siano le esigenze che la tutela del consumatore e dell’ordine sociale comporta e, a condizione che siano inoltre rispettati i requisiti stabiliti dalla giurisprudenza della Corte, spetta a ciascuno Stato membro decidere se, nel contesto dei legittimi scopi da esso perseguiti, sia necessario vietare totalmente o parzialmente attività riconducibili ai giochi e alle scommesse, oppure soltanto limitarle e prevedere a tal fine modalità di controllo pia o meno rigorose.

Ciò induce, da una parte, a disattendere la richiesta di parte ricorrente tesa a sollevare questione pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 del TFUE in merito alla non conformità del regime concessorio interno agli artt. 43 e 49 del Trattato CE e, dall’altra, a ritenere conforme al diritto comunitario (artt. 43 e 49 CE), perche espressione di interessi imperativi generali, imporre di ottenere licenze per l’esercizio dell’attività di bookmaker, previa concessione dell’AAMS ed autorizzazioni di polizia, escludendo il loro mutuo riconoscimento con professionisti esteri.

Come è noto, le autorizzazioni di polizia sono disciplinate dal RD n. 773/31, novellato dall’art. 37 della legge n. 388/00. L’art. 88 del TULPS stabilisce che un’autorizzazione di polizia, che presuppone un certo numero di controlli delle qualità personali e professionali del richiedente, può essere rilasciata, nel settore dei giochi d’azzardo, esclusivamente a coloro che sono già in possesso di una concessione. La normativa italiana prevede, inoltre, sanzioni penali per chiunque proponga al pubblico giochi d’azzardo senza concessione o autorizzazione di polizia.

Queste limitazioni alla liberta di stabilimento e di prestazioni di servizi vanno considerate lecite, ex artt. 43, 45, 46 e 49 CE, perche finalizzate ad interessi imperativi generali quali la lotta alla criminalità, purché soddisfino il principio di proporzionalità e nella misura in cui i mezzi impiegati siano coerenti e sistematici. Esse costituiscono un mezzo per prevenire l’esercizio delle attività in tale settore per fini criminali o fraudolenti e per contrastare la ludopatia.

Tale autorizzazione di polizia è subordinata al rilascio della concessione statale e, quindi, sono conformi al diritto UE i divieti imposti a chi non ne sia in possesso.

in considerazione della ratio della disciplina nazionale (tesa alla tutela dei consumatori) ed in assenza di un’armonica normativa comunitaria sul gioco d’azzardo, non e consentito il mutuo riconoscimento delle licenze e, pertanto, uno stato membro, nell’ambito della sua discrezionalità, può negare l’esercizio sul proprio territorio al bookmaker estero privo di licenza”.

La difesa del centro trasmissioni dati ha insistito sul profilo dell’erroneità e della carenza della motivazione fornita dall’autorità di sicurezza, laddove ha fatto riferimento all’assenza di una concessione, senza individuare in concreto ragioni ostative di ordine pubblico, che nella giurisprudenza comunitaria debbono in concreto sussistere affinché il settore delle scommesse venga attratto nel regime derogatorio di cui agli articoli 45 e 46 del trattato CE.

Il Collegio ritiene, però, che “la motivazione fornita dall’autorità di pubblica sicurezza sia congrua ed esaustiva posto che l’atto impugnato è basato, in particolare, sull’assenza della concessione che è compatibile con l’ordinamento comunitario e costituisce l’unico strumento attraverso il quale risulta individuabile l’effettivo gestore delle scommesse.

In definitiva, la qualità di concessionario costituisce il presupposto imprescindibile per svolgere l’attività in questione, sicché la licenza di polizia (ed il conseguente svolgimento dell’attività) può essere rilasciata esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti, ai quali la legge riserva la possibilità di svolgere l’attività suddetta.

Nel caso di specie, l’atto impugnato è basato — tra l’altro – proprio sul fatto che né la parte ricorrente, né la citata Società straniera, risultano in possesso di concessione o autorizzazione statale per poter esercitare nel territorio italiano l’attività di scommesse e giochi pubblici aventi ad oggetto eventi sportivi e non, sicché il provvedimento impugnato risulta legittimo. Non assume particolare rilievo, infine, il fatto che la Società SKS365 Group GmbH sarebbe titolare della concessione n. 4584 rilasciata dall’A.A.M.S. in data 30.10.2013”.

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