03 Maggio 2024 - 00:38

Cremona. Tar: “Ok a fasce orarie sulle slot machine, niente limiti per i giochi di puro intrattenimento”

Tra ieri e oggi il Tar Lombardia ha respinto diversi ricorsi di sale giochi che si sono opposti all’ordinanza con la quale il Comune di Cremona ha limitato gli orari

02 Ottobre 2018

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Tra ieri e oggi il Tar Lombardia ha respinto diversi ricorsi di sale giochi che si sono opposti all’ordinanza con la quale il Comune di Cremona ha limitato gli orari di funzionamento delle sale da gioco d’azzardo lecito e degli apparecchi da gioco di cui al citato art. 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S., riducendolo a sole sette ore, comprese tre le 10 e le 13, nonché le 18 e le 22.

 

Nello specifico, le sale hanno contestato che con l’ordinanza il Sindaco avrebbe limitato l’orario dell’esercizio anche del mero gioco con apparecchi di c.d. “puro intrattenimento”, che non consentono alcuna vincita in denaro.

Non è stato tuttavia dello stesso parere il giudice amministrativo secondo il quale “le limitazioni orarie sono state disposte in riferimento al solo funzionamento degli apparati di cui al comma 6 dell’art- 110 del TULPS e, dunque, per quelli che prevedono la possibilità di vincita in denaro. Non può, dunque, essere ravvisata la dedotta disparità di trattamento dovuta all’equiparazione di due realtà diverse, nonché l’illogica limitazione dell’esercizio del gioco di puro intrattenimento”.

 

“Se è pur vero – ha continuato il giudice – che la determinazione degli orari di cui alla ordinanza in parola non risulta essere supportata da una specifica istruttoria, non si può trascurare che tale provvedimento rappresenta un mero atto attuativo delle disposizioni regolamentari, queste sì, elaborate sulla scorta di una compiuta istruttoria. Al fine di dimostrare come le prescrizioni dell’ordinanza censurata rappresentino una mera attuazione del regolamento, basti ricordare che, con le sue linee guida, l’atto di indirizzo consigliare aveva già limitato a otto le ore di esercizio, poi incise minimamente dal Sindaco, che le ha ridotte solo a sette, individuandole peraltro, in conformità al dettato del regolamento, nelle fasce orarie in cui vi è minore afflusso in particolare della popolazione giovane e anziana…

L’eventuale illegittimità sarebbe, – conclude il Tar –  da ricercare nel regolamento e non anche nell’ordinanza che lo ha attuato”.

 

PressGiochi