07 Ottobre 2024 - 14:17

Condono di Natale per i CTD. Di Stefano Sbordoni

In data 22 dicembre 2014  – scrive l’avvocato Stefano Sbordoni – con 307 voti favorevoli e 116 contrari la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la Legge di Stabilità

31 Dicembre 2014

In data 22 dicembre 2014  – scrive l’avvocato Stefano Sbordoni – con 307 voti favorevoli e 116 contrari la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la Legge di Stabilità 2015. Il testo è composto da un unico articolo e ben 735 commi, la manovra  ammonta a 32 miliardi di euro complessivi, parte dei quali dovranno arrivare dal settore dei giochi e delle scommesse a seguito di rilevanti interventi, anche a livello regolamentare.

Oltre alle due misure espresse in soldoni, balzello di 500 milioni di euro per gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento e gara lotto (700 mln base d’asta), al comma 643, inserito con il maxiemendamento presentato dal Governo in sede di discussione al Senato, c’è anche il condono CTD, in virtù del quale è prevista la possibilità per i soggetti che (ad oggi) offrono scommesse con vincite in denaro senza essere collegati al totalizzatore nazionale, di regolarizzare la propria posizione. Il comma è molto articolato e decrive la procedura di condono.

Entro il 31 gennaio 2015 i soggetti interessati dovrebbero inoltrare ad ADM una dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione con la domanda di rilascio della licenza per l’esercizio delle scommesse nonché di collegamento al totalizzatore nazionale, oltre al versamento di 10.000 euro, da compensare con l’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse. Interessante appare il passaggio che parla della conclusione dei contratti tra i giocatori ed i vari centri di raccolta dati (c.d. CTD) e/o centro trasmissioni dati (c.d. CED). Secondo il Legislatore infatti il giocatore è l’offerente, il  contratto di gioco per l’effetto si considera perfezionato in Italia ed è conseguentemente regolato dalla legislazione nazionale. In virtù di questo assioma i CTD e/o CED si possono regolarizzare a condizione che:

1) non oltre il 31 gennaio 2015 inoltrino ad ADM, secondo il modello reso disponibile dalla stessa entro il 5 gennaio 2015, una dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione, con domanda di rilascio di titolo abilitativo ai sensi dell’articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché di collegamento al totalizzatore nazionale, anche tramite uno dei concessionari di Stato per la raccolta di scommesse, con il contestuale versamento mediante modello F24 della somma di euro 10.000, da compensare in sede di versamento per la compensazione dell’imposta unica;

2) le domande siano sottoscritte dal titolare dell’esercizio, ovvero del punto di raccolta che offre le scommesse. Solo i gestori dei CED e dei CTD dunque, niente bookmaker. Gli interlocutori  di ADM diventano i singoli gestori e non le Società più o meno straniere. Le domande dovranno pervenire anche per posta elettronica  (non si parla di pec!)  entro il 31 gennaio 2015, con la copia del modello di versamento quietanzato;

3) le domande contengano tra le altre cose l’esplicito impegno di sottoscrizione – non oltre il 28 febbraio 2015 – del disciplinare di raccolta delle scommesse predisposto dall’Agenzia, recante condizioni e termini coerenti con quelli sottoscritti dai concessionari di Stato per la raccolta delle scommesse e con il regime di regolarizzazione. Sarà interessante conoscere cosa si intende per regime di regolarizzazione e se ricalcherà pedissequamente quello previsto per il bando Monti. I ced/ctd condonati saranno quindi sottoposti agli stessi vincoli dei loro colleghi concessionari.

A seguito di ciò:

  1. a) ADM, subito dopo la sottoscrizione del disciplinare, trasmette alla questura territorialmente competente ai fini del rilascio dell’art. 88 TULPS le domande pervenute unitamente a tutta la  documentazione che i singoli CED e/o CTD avranno inviato entro il 31 gennaio 2015;
  2. b) la regolarizzazione fiscale, che si affianca a quella amministrativa (disciplinare sottoscritto entro il 28 febbraio 2015 e licenza art. 88 TULPS) si perfeziona con il versamento dell’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998 n. 504, dovuta per i periodi d’imposta anteriori al 2015 e per i quali non sia ancora scaduto il termine di decadenza per l’accertamento. L’imposta sarà determinata con le modalità previste dall’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111(id est “Ai fini della determinazione dell’imposta unica l’ufficio applica, nei casi di cui al presente comma, l’aliquota massima prevista per ciascuna tipologia di scommessa dall’articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504”) ridotta di un terzo e senza applicazione di sanzioni ed interessi, in due rate di pari importo che scadono, rispettivamente, il 30 giugno e il 30 novembre 2015;
  3. c) gli atti di accertamento e di irrogazione di sanzioni già notificati entro il 31 dicembre 2014, perdono effetto a condizione che l’imposta versata per la regolarizzazione, con riguardo al periodo d’imposta oggetto degli atti medesimi, non sia di importo inferiore a quello in essi indicato;
  4. d) con la presentazione della domanda, al gestore del CED e/o del CTD  è riconosciuto il diritto, esclusivamente “fino alla data di scadenza nell’anno 2016, delle concessioni di Stato vigenti per la raccolta delle scommesse”, di gestire analoga raccolta, anche per conto di uno degli attuali concessionari. Questo passaggio, come del resto tutta la norma, non è di pronta soluzione. Viene ex lege riconosciuto un diritto alla raccolta di scommesse senza però una concessione. Non si comprende poi quale sarà la scadenza naturale dei disciplinari sottoscritti dai CED e/o CTD, se sarà quella del 30 giugno 2016 o quella di una eventuale proroga tecnica riconosciuta ai concessionari;
  5. e) il gestore in via di regolarizzazione grazie al condono, potrebbe perdere perde il diritto alla raccolta delle scommesse in caso di mancato rilascio della licenza ex art. 88 TULPS (e qui conteranno anche i tempi di rilascio), ovvero in caso di mancato versamento anche di una sola delle rate dell’imposta unica.

Sebbene gli spunti giuridici che il Legislatore ha offerto possano essere interessanti, quello che dovrebbe preoccupare l’Esecutivo ed il Regolatore sono sia gli esiti erariali attesi che gli effetti, considerati peraltro anche i termini ristrettissimi. In poco meno di 21 giorni, senza alcuna gara ad evidenza pubblica, si dà vita ad una nuova rete che potrebbe rimanere grigia avendo caratteristiche sue proprie in virtù dei natali. Quanto al mercato ed agli operatori concessionari attuali, il rischio è quello di non avere una vera e propria soluzione e quindi di approdare alla scadenza del giugno 2016 con un nulla di fatto, che renderebbe vana una procedura di gara. Ma come l’araba fenice, il mercato dei giochi ha nel suo DNA i geni per rinascere, anche se oggi sono in molti a tentare di bruciarlo. Attendiamo pazienti il primo termine del 5 gennaio (data in cui dovranno essere pubblicati i moduli sul sito di ADM) oramai molto vicino per vedere come inizia questa scommessa.

PressGiochi