Sull’incameramento da parte dei Monopoli del deposito cauzionale versato a garanzia degli adempimenti contrattuali derivanti dallo schema di convenzione di concessione risponde il giudice ordinario e non quello amministrativo. Questa
Sull’incameramento da parte dei Monopoli del deposito cauzionale versato a garanzia degli adempimenti contrattuali derivanti dallo schema di convenzione di concessione risponde il giudice ordinario e non quello amministrativo. Questa la sintesi cui è giunto oggi il Tar Lazio sentenziando l’inammissibilità di un ricorso presentato da un operatore romano.
“Le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi – ha ricordato il giudice -rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario se non coinvolgano l’accertamento dell’esistenza o del contenuto della concessione, né la verifica dell’azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante ovvero investano l’esercizio di poteri discrezionali – valutativi nella determinazione delle indennità o canoni stessi…
Va ricordato che l’attività di raccolta scommesse e di organizzazione/esercizio di concorsi pronostici, riservata allo Stato e ad altre amministrazioni, di cui nella fattispecie si verte, integra, alla stregua dell’ordinamento vigente, un servizio pubblico suscettibile di concessione in gestione a terzi, in relazione al quale la causa del potere riconosciuto alla pubblica amministrazione persegue, unitamente allo scopo di assicurare un congruo flusso di entrate all’erario, anche e soprattutto quello di garantire, a fronte della espansione del settore, l’interesse pubblico alla regolarità e moralità del servizio e, in particolare, la prevenzione della sua possibile degenerazione criminale.
Pertanto l’attività di raccolta delle scommesse sportive va qualificata quale servizio pubblico, con la conseguenza che per le controversie che riguardano tale settore trova applicazione l’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che – in conformità alle indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale con la cit. sentenza n. 204 del 2004 – devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi”.
Nel caso in esame, il petitum sostanziale, investe profili esclusivamente patrimoniali, essendo in discussione non già il contenuto dei rapporto concessorio, bensì più semplicemente l’accertamento dell’esatto importo dei canoni di concessione dovuti, sulla base della disciplina convenzionale. Per quanto riguarda, poi, l’incameramento del deposito cauzionale, va altresì ricordato che la decisione di procedere all’incameramento della cauzione è stata adottata dall’amministrazione sulla base di una clausola della convenzione accedente alla concessione e quindi al di fuori dell’esercizio di un potere autoritativo. Anche in questo caso, – ha concluso il giudice -pertanto, sussiste la giurisdizione del g.o. sulla relativa controversia”.
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