02 Maggio 2024 - 17:54

Concessioni Bingo: Palazzo Spada conferma alla CJUE l’interesse transfrontaliero delle proroghe

Il Consiglio di Stato con ordinanza datata oggi 16 novembre 2023 interviene sulla richiesta di chiarimenti arrivata della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sui rinvii relativi alle proroghe del bingo.

16 Novembre 2023

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Il Consiglio di Stato con ordinanza datata oggi 16 novembre 2023 interviene sulla richiesta di chiarimenti arrivata della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sui rinvii relativi alle proroghe del bingo. In sostanza i giudici comunitari avevano chiesto se la vicenda presentasse un “interesse transfrontaliero certo”, e di conseguenza “un elemento di collegamento con le libertà di circolazione”. Conferma arrivata oggi dal CdS relativamente al ricorso promosso dall‘associazione Ascob rappresentata dagli avvocati Matilde Tariciotti e Luca Giacobbe.

I giudici di Palazzo Spada hanno evidenziato “le ragioni per le quali ritiene che elementi prevalenti depongano nel senso dell’applicabilità delle previsioni della Direttiva 2014/23/UE (restando comunque riservata alla stessa Corte l’interpretazione e l’applicazione delle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione). Laddove la Corte di giustizia concluda che nella vicenda in esame non trovino applicazione le disposizioni della ‘Direttiva servizi’, questo Giudice nazionale del rinvio espone qui di seguito le ragioni per cui (rispondendo alla richiesta di chiarimenti formulata dalla stessa Corte) ritiene che nel caso in esame vengano in rilievo concessioni caratterizzate da un interesse transfrontaliero.”

Secondo il Consiglio di Stato le Concessioni del Bingo possono essere qualificate come concessioni di servizi ai sensi della definizione contenuta all’art. 5, par. 1, lettera b), della direttiva 2014/23/UE.

Infatti si tratta di contratti/convenzioni accessive al provvedimento di concessione mediante le quali l’amministrazione aggiudicatrice consegue i benefici della prestazione di un servizio determinato, assicurando una remunerazione al prestatario … infatti, il corrispettivo dei concessionari consiste nel diritto di gestire detti giochi in favore degli utenti finali e la sua entità è data dalla raccolta che deriva dalla vendita delle cartelle (quindi dalla gestione del servizio), dedotti il prelievo erariale, le vincite e la quota che spetta al soggetto preposto al controllo centralizzato del gioco. Si rientrerebbe appieno, pertanto, nella definizione di cui al cit. art. 5 della direttiva n. 2014/23/UE, secondo cui: “un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori affidano la fornitura e la gestione di servizi diversi dall’esecuzione di lavori di cui alla lettera a) ad uno o più operatori economici, ove il corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo”.

“Le concessioni all’esame – si legge ancora – sembrerebbero ricadere nell’ambito di applicazione della citata direttiva, dal momento che il valore di una concessione è dato dal “fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’IVA, stimato dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore, quale corrispettivo […] dei servizi oggetto della concessione […]”. Se dunque il valore della concessione è rappresentato dall’insieme della raccolta di gioco (ossia l’insieme delle somme giocate dagli utenti finali) nell’arco di durata della concessione, si ha che “avendo riguardo ai dati della raccolta, anche solo mensile (dai 300mila ai 500mila euro mensili), che gli appellanti hanno fornito nell’ambito del giudizio di primo grado (cfr. doc. n. 15 fasc. I grado), non vi è dubbio che il valore delle concessioni per cui è causa sia di certo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria. Inoltre, anche avendo riguardo ai soli ricavi del bingo (dunque alla raccolta, al netto del prelievo erariale e delle vincite dei giocatori) che emergono, almeno in relazione agli appellanti dalla perizia depositata sub doc. n. 13 del fasc. di primo grado, le conclusioni non mutano. In particolare, anche dalla citata perizia, emergono ricavi che oscillano annualmente fra i 500.000 ed i 700.000 euro e che se moltiplicati per gli anni di durata della concessione (o nella specie) della proroga onerosa (dieci anni) di certo conducono mediamente ad un valore superiore ad € 5.186.000” (v. memoria depositata dagli appellanti in data 28 ottobre 2023)”.

“le concessioni di cui si discute ed il regime di proroga al quale le stesse sono soggette ormai da dieci anni sono state assegnate attraverso una gara pubblica comunitaria, alla quale potevano partecipare operatori nazionali, ma anche operatori appartenenti ad altri paesi membri dell’Unione. Le concessioni in proroga sono attualmente detenute da operatori nazionali, ma anche da operatori che, pur essendo formalmente nazionali, sono società che appartengono a gruppi ubicati in altri Stati membri dell’Unione (ad es. Austria, Spagna). Questa circostanza fattuale dimostra la sussistenza di un interesse transfrontaliero certo sulla base di un dato concreto (e non soltanto sulla base delle generali e astratte caratteristiche delle concessioni di cui si parla)”.

“Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia “l’esistenza di un interesse transfrontaliero certo, può risultare dall’importanza economica della convenzione di cui è prevista la conclusione, dal luogo della sua esecuzione oppure da caratteristiche tecniche. Sotto questo profilo, vanno considerati due aspetti:

in primo luogo, il volume di affari generato dalla raccolta di gioco, che – come già evidenziato – si aggira su un fatturato di somme comunque superiori agli € 5.186.000,00 per tutta la durata del rapporto (si tratta di un elemento che di per sé rappresenta un indice serio, oggettivo e positivamente apprezzabile in termini di importanza e appetibilità dell’attività economica di impresa);

in secondo luogo, le caratteristiche specifiche dell’esercizio della detta attività economica, che parrebbe premiare le imprese maggiori, spesso organizzate in gruppi imprenditoriali, soprattutto stranieri. Ciò risulta avvalorato dal fatto che anche la Commissione europea, nelle proprie osservazioni, ha rilevato che dal 2014 ad oggi, alcuni operatori hanno accresciuto il proprio numero di concessioni, a discapito di altri, verosimilmente proprio in ragione dell’oneroso regime di proroga, il cui canone colpisce in egual misura tutti i concessionari a prescindere dalla loro capacità di raccolta di gioco”.

PressGiochi

Fonte immagine: sala atlantica bingo