03 Maggio 2024 - 13:52

Commissione Bilancio: “Su proroga concessione necessari maggiori elementi conoscitivi”

La Commissione Bilancio della Camera sta analizzando i profili del Capo II del Decreto fiscale che interviene in materia di giochi pubblici. Come affermato ieri dal relatore Giuseppe Buompane del

14 Novembre 2019

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La Commissione Bilancio della Camera sta analizzando i profili del Capo II del Decreto fiscale che interviene in materia di giochi pubblici.

Come affermato ieri dal relatore Giuseppe Buompane del M5S “Con riguardo ai profili di quantificazione dell’articolo 24, recante proroga delle concessioni di scommesse e Bingo, evidenzia che la norma interviene in materia di scommesse e di Bingo, differendo l’avvio delle gare e prolungando la validità delle concessioni in essere. Quanto al differimento della gara per il Bingo, rammenta che, per effetto del comma 1048 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2018, tale gara doveva assicurare un introito di almeno 73 milioni di euro nell’anno di svolgimento (originariamente, appunto, il 2018): tale effetto era registrato per intero nell’esercizio interessato, in termini di cassa, e pro quota negli esercizi di durata novennale della concessione, in termini di indebitamento netto. Osserva che, per effetto del differimento della gara, l’introito in questione dovrebbe essere ora versato dagli aggiudicatari nell’esercizio 2020: in merito, dunque, agli effetti finanziari rilevabili in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto, ritiene che andrebbero acquisiti elementi conoscitivi.

Quanto al differimento della gara per le scommesse, rammenta che, per effetto del comma 932 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2016, la base d’asta dovrà essere non inferiore ad euro 32.000 per ogni punto di vendita principale e ad euro 18.000 per ogni corner. Rileva che, in base al sopra citato comma 1048 e alla relativa relazione tecnica, tale provento una tantum si sarebbe dovuto realizzare (a legislazione previgente) nel 2018. In virtù del differimento della gara, invece, anche questo introito dovrebbe ora essere versato dagli aggiudicatari nell’anno 2020: rinvia pertanto alla richiesta di elementi conoscitivi sopra formulata in relazione alla gara per il Bingo. Quanto alla proroga di concessioni del Bingo, prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica, che appaiono verificabili e coerenti con quanto affermato in precedenti relazioni tecniche relative alla medesima fattispecie, e non formula pertanto osservazioni. Quanto alla proroga delle concessioni di scommesse, evidenzia che la relazione tecnica, nel fornire gli elementi a base della stima di maggior gettito, assume, implicitamente, che tutti i negozi e i corner decidano di accettare la proroga. Rispetto alla relazione tecnica riferita al più volte citato comma 1048, rileva che la numerosità della platea interessata – indicata dalla relazione tecnica in esame – risulta già diminuita. Andrebbe dunque acquisita a suo avviso conferma della prudenzialità della stima sotto questo profilo. Infine, con riguardo al differimento dell’indizione di entrambe le gare, reputa utile acquisire conferma della compatibilità con la normativa europea, al fine di evitare eventuali procedure di infrazione.
Con riferimento ai profili di quantificazione dell’articolo 25, recante termine Pag. 94per la sostituzione degli apparecchi da gioco, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che alle precedenti disposizioni intervenute in materia di sostituzione degli apparecchi AWP, di proroga dei relativi termini e di riduzione del numero dei nulla osta rilasciabili (riduzione, questa, correlata alla sostituzione degli apparecchi) non sono stati ascritti effetti finanziari.
Con riguardo ai profili di quantificazione dell’articolo 26, in materia di prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento, rileva che la norma interviene sul PREU, aumentandone le aliquote a decorrere dal 10 febbraio 2020. Per il periodo 1o gennaio-9 febbraio 2020 rileva, invece, una lieve diminuzione, in misura inferiore a un decimo di punto percentuale. Osserva che la relazione tecnica assume, in linea con altre precedenti stime, una riduzione del 3 per cento della raccolta per le VLT in relazione a possibili riduzioni del payout. Evidenzia che, al di là di tale elemento, i calcoli sono basati su ipotesi di invarianza della raccolta: in merito, ritiene che andrebbe acquisita conferma della prudenzialità di tale ipotesi alla luce dei recenti incrementi del PREU. Inoltre, pur tenendo conto dei tempi tecnici necessari per intervenire sul payout a livello di singolo apparecchio, andrebbe a suo parere specificato per quale ragione la riduzione della raccolta sia fatta decorrere dal 2021 anziché dal 2020. Osserva che, sulla base degli elementi forniti dalla relazione tecnica, il procedimento matematico che conduce al maggior gettito è sostanzialmente verificabile, sia pure con alcuni disallineamenti.
Circa i profili di quantificazione dell’articolo 27, evidenzia che la norma istituisce il Registro unico degli operatori del gioco pubblico, cui devono iscriversi gli operatori del settore dei giochi e delle scommesse, dietro il versamento di una quota annua d’iscrizione. Rileva che l’attivazione del registro è subordinata all’adozione di un decreto ministeriale e alla stessa conseguirà la soppressione del cd. «Albo RIES» (di cui all’articolo 1, comma 82, della legge di stabilità per il 2011). Prende atto dei dati forniti dalla relazione tecnica in merito alla numerosità dei soggetti obbligati e alla loro ripartizione per categorie secondo le quote d’iscrizione, da cui è matematicamente ricostruibile il maggior gettito annuo stimato dalla relazione medesima. Per quanto riguarda la soppressione dell’Albo «RIES», tuttavia, rileva che la relazione tecnica non commenta il comma 10: ritiene che in merito andrebbero acquisiti dati ed elementi di quantificazione, tenuto conto che l’iscrizione all’attuale Albo è subordinata al versamento di una quota annua (il cui gettito dovrebbe quindi venire meno), ma che, d’altro canto, alla disposizione istitutiva dell’Albo (articolo 1, comma 82, della legge di stabilità per il 2011) erano stati ascritti effetti positivi per il solo anno 2011 e non per gli anni seguenti. Inoltre, per quanto riguarda gli adempimenti posti in capo all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pur prendendo atto che la stessa, già a legislazione vigente, gestisce l’Albo RIES, per molti aspetti analogo al nuovo Registro, osserva tuttavia che, stando alla relazione tecnica, è atteso il sostanziale raddoppio dei soggetti iscritti, per ciascuno dei quali vanno verificati i requisiti: andrebbero dunque a suo parere forniti ulteriori elementi in merito all’effettiva possibilità per l’Agenzia di provvedere alla gestione del registro nel quadro delle risorse disponibili.
Per quel che riguarda i profili di quantificazione dell’articolo 28, recante blocco dei pagamenti a operatori abusivi di giochi e scommesse on line, evidenzia che la norma interviene sui trasferimenti di denaro in favore di soggetti che operano abusivamente nel settore dei giochi on line, sostituendo, in capo agli operatori dei sistemi di pagamento, il previgente obbligo di segnalazione dell’operazione con un vero e proprio divieto di darvi corso. Rileva che ai previgenti obblighi di segnalazione non erano stati ascritti effetti di gettito mentre ai presenti divieti sono ascritti effetti nella misura di dieci milioni annui di maggior gettito (eccetto che nel primo anno di vigenza, considerata la necessità di provvedimenti attuativi). In Pag. 95proposito, ritiene che andrebbe confermata l’effettiva prudenzialità dell’iscrizione di maggiori entrate in relazione al divieto di operazioni svolte in evasione di imposta. Osserva che tali maggiori entrate, infatti, dipendono dall’ipotesi, esplicitata dalla relazione tecnica, che la raccolta degli operatori in evasione d’imposta venga canalizzata verso operatori legali e controllati: in particolare, sarebbe a suo parere opportuno acquisire ulteriori elementi di valutazione in merito all’assunzione che tale nuovo flusso sia commisurabile (sia pure in chiave prudenziale) al 5 del per cento del flusso di gioco legale e tracciato. In tale ottica, sarebbe a suo avviso utile disporre dei dati complessivi circa gli importi dei pagamenti che sono stati segnalati in adempimento della previgente normativa o almeno di dati riferiti al maggior gettito conseguito per effetto della stessa, qualora tali effetti siano estrapolabili dal complesso delle entrate del settore. Inoltre, con riferimento al gettito per il 2020 (che la relazione tecnica riduce a un quarto tenuto conto della necessità di adottare i provvedimenti attuativi), rileva che la disposizione non fissa un termine, neppure ordinatorio, per l’adozione dei provvedimenti medesimi, ai quali è rimessa esplicitamente la fissazione della decorrenza dell’efficacia della norma: andrebbe dunque a suo parere acquisita conferma che i provvedimenti possano essere predisposti in tempi utili per assicurare il gettito del 2020 nella misura attesa. Infine, tenuto conto che l’articolo 40 del decreto-legge n. 98 del 2011 destina quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 24 alla copertura degli oneri ascrivibili al medesimo decreto-legge n. 98, ritiene che andrebbe acquisita conferma che l’abrogazione dei commi 29-31 del medesimo articolo 24 non sia suscettibile di incidere sulle coperture del decreto-legge citato. Riguardo all’attribuzione delle competenze sanzionatorie ai competenti uffici dell’ADM, non formula osservazioni, tenuto conto che i medesimi adempimenti, riferiti all’identica platea di soggetti obbligati, erano già attribuiti agli uffici a legislazione vigente.
In ordine ai profili di quantificazione dell’articolo 29, recante potenziamento dei controlli in materia di giochi, rileva che la disposizione in esame è sostanzialmente riproduttiva di quanto già previsto dalla legislazione previgente, in particolare dal comma 1 dell’articolo 10 del decreto-legge n. 16 del 2012, che viene ora abrogato. Pur prendendo atto, dunque, degli elementi informativi e valutativi forniti dall’attuale relazione tecnica, volti a suffragare la stima di 25 milioni annui di maggiori entrate, ritiene che andrebbero esplicitate le ragioni in base alle quali si ritiene che i predetti effetti possano considerarsi aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dalla disposizione ora abrogata: infatti, pur rilevando che a quest’ultima non era stato, a suo tempo, ascritto in via preventiva uno specifico impatto sui saldi dalla relazione tecnica, osserva che la stessa disposizione dovrebbe comunque aver esplicato i propri effetti di carattere finanziario, che dovrebbero risultare quindi già inclusi nelle previsioni di entrata. A tal proposito sarebbe pertanto a suo parere utile acquisire elementi in merito ai risultati di gettito ottenuti in vigenza della disposizione ora abrogata.
Con riguardo ai profili di quantificazione dell’articolo 30, recante requisiti per esercenti e concessionari in materia di giochi pubblici, non ha osservazioni da formulare, considerata la natura ordinamentale delle disposizioni”.

 

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