08 Ottobre 2024 - 14:55

La Cassazione conferma il reato di gestione di organizzazione del gioco d’azzardo in una casa privata

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un privato per la riforma della sentenza del Tribunale di S.M. Capua Vetere relativa decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale

20 Luglio 2017

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un privato per la riforma della sentenza del Tribunale di S.M. Capua Vetere relativa decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Napoli Nord, avente ad oggetto la somma di denaro di euro 42.174,35 per aver organizzato presso la propria abitazione una vera e propria casa da gioco d’azzardo.

 

Per la Corte: “nella valutazione del fumus commissí delicti, quale presupposto del sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 1 cod. proc. pen., il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pure sommariamente, le ragioni che rendono allo stato sostenibile l’impostazione accusatoria; ciò però non significa che possa sindacare la concreta fondatezza dell’accusa, ma deve solo accertare la possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato. Nella specie, il Collegio cautelare ha correttamente valutato il fumus del reato contestato, richiamando specificamente ed ampiamente le risultanze processuali comprovanti tale requisito e confutando specificamente le censure difensive al riguardo. Il ricorrente, pur deducendo formalmente vizio di violazione di legge, propone sostanzialmente censure attinenti il merito delle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, censure che non è consentito proporre in sede di legittimità”.

 

 

“Il secondo motivo di ricorso è inammissibile- prosegue la cassazione- Va ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice”.

PressGiochi