03 Maggio 2024 - 03:49

Cassazione: gli esercenti hanno l’obbligo di verificare la conformità degli apparecchi da gioco

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli contro la decisione del tribunale di Firenze che ha annullato l’ordinanza, con la quale l’Amministrazione aveva

22 Giugno 2020

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La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli contro la decisione del tribunale di Firenze che ha annullato l’ordinanza, con la quale l’Amministrazione aveva inflitto la sanzione pecuniaria amministrativa di C 12.000,00  al titolare di un locale ove erano posti in funzione gli apparecchi di gioco, non conformi.

Come ha ricordato la Corte di Cassazione, “Non è evocabile la giurisprudenza che afferma la responsabilità tributaria del gestore di rete; qui, infatti, quel che rileva è che i macchinari permettevano il gioco d’azzardo, essendo risultato violato l’art. 110, co. 7, TULPS, circostanza, questa, che il soggetto che aveva la vigilanza sul locale, ove gli strumenti risultavano collocati, era ben in condizione di conoscere; – il comma 9, lett. c) dell’art. 7 del T.U.L.P.S. dispone: «chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l’uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi, in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi».

E’ di tutta evidenza che la disposizione sanziona la condotta omissiva o commissiva di chiunque consenta l’uso degli apparecchi di gioco non conformi a legge e, pertanto, fra i soggetti agenti rientra legittimamente il ricorrente, titolare, per la qualità ricoperta, del locale ove erano posti in funzione gli apparecchi di cui detto”.

La Corte ha quindi concluso che “è legittima l’irrogazione della sanzione” se il titolare della sala non riesce a dimostrare la “propria estraneità al fatto o l’impossibilità di evitarlo tramite un diligente espletamento dei compiti connessi alla carica ricoperta”.

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