17 Maggio 2024 - 08:39

Bolzano: dal Tar nuova conferma alle distanze per le slot adottate dalla Provincia

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione autonoma di Bolzano ha confermato quest’oggi la sospensione della licenza per una gelateria che aveva installato apparecchi da gioco entro un raggio di

20 Ottobre 2015

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Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione autonoma di Bolzano ha confermato quest’oggi la sospensione della licenza per una gelateria che aveva installato apparecchi da gioco entro un raggio di 300 metri da numerosi punti sensibili.

 

Come ha ricordato il Collegio richiamando le varie leggi anti-slot approvate dalla provincia negli ultimi anni, “i giochi leciti non possono essere messi a disposizione in un raggio di 300 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio – assistenziale… il sindaco può, con provvedimento motivato, disporre in ogni momento la rimozione dei difetti contestati oppure dei giochi leciti in contrasto con l’articolo 11, sospendendo, in casi particolarmente gravi, l’attività dell’esercizio fino all’avvenuta rimozione dei difetti ovvero di questi giochi”.

 

Ricorda il Collegio che il legislatore provinciale, con le modifiche introdotte nel 2012 (così come con quelle introdotte nel 2010), non è intervenuto per contrastare e prevenire il gioco illegale, ma è intervenuto per disporre la rimozione degli apparecchi da gioco in ragione della loro prossimità a determinati luoghi, che potrebbero, da un lato indurre al gioco soggetti psicologicamente più vulnerabili od immaturi e, dall’altro lato, creare problemi di viabilità e di inquinamento acustico delle aree interessate.

 

Inoltre – per quanto riguarda i rapporti tra esercenti e gestori/concessionari, “l’Amministrazione comunale è del tutto estranea ai rapporti che legano i titolari delle licenze di esercizi pubblici con i proprietari/noleggiatori e con i concessionari dei giochi, che restano regolati dai rispettivi contratti.

 

La norma imperativa sopravvenuta determina la risoluzione, di diritto, dei contratti in contrasto con le disposizioni ivi previste, senza che, perciò, il titolare della licenza possa legittimamente appellarsi a quei rapporti contrattuali (e alla asserita presunta inerzia del concessionario intimato dal titolare della licenza alla rimozione) per evitare la rimozione degli apparecchi imposta dalla norma imperativa sopravvenuta… La norma si limita a disporre la rimozione degli apparecchi che si trovino su limitate e ben determinate fasce di territorio, giudicate sensibili. Gli stessi apparecchi ben possono essere installati in esercizi ubicati al di fuori delle aree c.d. sensibili, senza alcun pregiudizio per la rete telematica.

 

Infine per quanto riguarda il rispetto dei principi comunitari, la giurisprudenza comunitaria e nazionale, ha escluso la qualificazione di “regole tecniche” per le disposizioni che contengano restrizioni all’apertura di locali adibiti al gioco, a tutela di determinate categorie di persone maggiormente vulnerabili in funzione della prevenzione della dipendenza dal gioco (interesse fondamentale, salvaguardato dallo stesso Trattato CEE), affermando la conseguente non necessità di previa comunicazione alla Commissione europea, ai sensi della direttiva 98/34/CE.

 

PressGiochi