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AS.TRO predispone moduli per il contraddittorio amministrativo contro le prime sanzioni elevate in Piemonte

AS.TRO comunica di avere censito alcune contestazioni di infrazione alla Legge Regionale del Piemonte, elevate a pubblici esercizi ritenuti “sotto-distanza”, ovvero all’interno di percorsi pedonali asseritamente misurati come troppo vicini

27 Novembre 2017

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AS.TRO comunica di avere censito alcune contestazioni di infrazione alla Legge Regionale del Piemonte, elevate a pubblici esercizi ritenuti “sotto-distanza”, ovvero all’interno di percorsi pedonali asseritamente misurati come troppo vicini a quei luoghi sensibili che nessun atto di nessun Comune ha mai provveduto a “mappare con pubblica messa a disposizione delle rilevazioni” alle cittadinanze.

Come noto la legge n. 689/ 81, espressamente richiamata dalla Legge Regionale come normativa di riferimento per la regolamentazione delle contestazioni (e dei contenziosi ad esse conseguenti), prevede il c.d. contradditorio amministrativo, ovvero la facoltà di depositare scritti difensivi da parte del destinatario della contestazione a mezzo dei quali invocare la revoca in auto-tutela della sanzione.

AS.TRO sta ultimando la predisposizione di alcuni moduli defensionali che metterà a disposizione dei punti vendita sanzionati tramite atti di contestazione che dovessero risultare sprovvisti dei requisiti contemplati dalla Legge n. 689/ 81, ed in particolare dell’allegazione delle evidenze probatorie descrittive delle operazioni di misurazione delle distanze.

La normativa attuale, infatti, non consente di impugnare direttamente all’Autorità Giudiziaria il mero atto di contestazione di infrazione (al quale si assegna il ruolo di titolo per la legittima esazione della sola “oblazione spontanea”, ovvero l’accesso alla estinzione agevolata della procedura sanzionatoria), in quanto l’atto assoggettato al vaglio della Magistratura è solo l’ordinanza ingiunzione (la formalizzazione della pretesa pecuniaria della P.A. successiva al trascorrere dei 60 giorni previsti per la definizione agevolata).

La rilevanza del contradditorio è tuttavia evidente: l’articolazione delle difese e le motivazioni di rigetto delle stesse costituiscono “perimetri” non suscettibili di essere mutati o estesi in giudizio, di tal ché la P.A. non più potrà addurre – per resistere in giudizio all’impugnazione dell’ordinanza – Ingiunzione – profili ulteriori da quelli formalizzati per respingere le difese del contravventore.

In considerazione dell’approccio operativo-amministrativo adottato dai Comuni della Regione Piemonte, la descritta fase risulta particolarmente idonea a “far emergere” sia l’assenza di mappatura preventiva dei luoghi sensibili, sia l’assenza di una procedura “fide-facente” di misurazione delle distanze.

Spetterà poi al Giudice valutare la legittimità di una sanzione elevata ad un pubblico esercente in cui l’illecito contestato consiste in una distanza misurata attraverso procedure o prassi non documentate e non allegate alla sanzione stessa.

 

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