30 Aprile 2024 - 22:39

Le modifiche alla lotteria degli scontrini introdotte dal decreto Crescita

L’articolo 12-quinquies, introdotto in sede referente, nel decreto Crescita autorizza la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, da parte dei commercianti al minuto e dei soggetti assimilati, entro dodici

21 Giugno 2019

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L’articolo 12-quinquies, introdotto in sede referente, nel decreto Crescita autorizza la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, da parte dei commercianti al minuto e dei soggetti assimilati, entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione. Viene eliminata la norma che consente l’individuazione di specifiche aree in cui è possibile documentare i corrispettivi mediante ricevuta o scontrino.

In relazione alla lotteria legata allo scontrino fiscale, si raddoppia la possibilità di vincita per le transazioni effettuate con carta di debito e credito rispetto alle transazioni effettuate per mezzo di contanti.

 

Lotteria degli scontrini – Il comma 2 dell’articolo 12-quinquies modifica la disciplina della cd. lotteria degli scontrini, introdotta dalla legge di bilancio 2017.

I commi 540-544 della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016) hanno previsto che il codice fiscale del cliente sia indicato su scontrini e fatture, a richiesta, per istituire una lotteria nazionale sui medesimi documenti. L’avvio della cd. lotteria scontrini è stato rinviato nel tempo, da ultimo (articolo 18 del decreto-legge n. 119 del 2018) al 1° gennaio 2020.

La lotteria è riservata ai soli contribuenti maggiorenni, residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Per partecipare all’estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all’esercente e che quest’ultimo trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione. L’attuazione della lotteria è demandata a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, con particolare riferimento alla disciplina delle modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione della lotteria.

Con le modifiche in esame viene novellata la norma (articolo 1, comma 542 della legge di bilancio 2017) che – per incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici – dispone un innalzamento della probabilità di vincita dei premi della lotteria scontrini, se le transazioni sono effettuate attraverso strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito. In particolare le norme in esame elevano la percentuale di aumento delle probabilità di vincita dal venti al cento per cento, rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro contante.

Di conseguenza, con le modifiche in commento, per le transazioni effettuate con carta di debito e credito raddoppia la possibilità di vincita alla lotteria scontrini.

 

 

 

No agevolazioni a sale scommesse – Il provvedimento prevede anche l’esclusione delle sale giochi dalle agevolazioni previste. Si includono le sale scommesse o che detengono al loro interno apparecchi di intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del T.U.L.P.S (R.D. 773/1931). Si tratta degli apparecchi idonei per il gioco lecito, vale a dire quelli dotati di attestato di conformità rilasciato dall’Agenzia delle dogane e dei Monopoli e obbligatoriamente collegati alla rete telematica, slot machine, e quelli facenti parte della rete telematica che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa, videolottery.

 

 

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