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Riduzione Awp. Avv. Arano: “Su giudizio Codere tutto può cambiare”

Sulla riduzione delle AWP – il TAR Lazio sospende le dismissioni dei 2.593 NOE acquisiti da CODERE nel 2017 – Le tesi a confronto: tra regola STATICA e DINAMICA. Tutto

24 Febbraio 2018

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Sulla riduzione delle AWP – il TAR Lazio sospende le dismissioni dei 2.593 NOE acquisiti da CODERE nel 2017 – Le tesi a confronto: tra regola STATICA e DINAMICA. Tutto può cambiare all’esito del Giudizio in corso :vediamo come!

Come è noto – afferma l’avvocato Massimiliano Ariano – con decreto 981/2018 il Tar Lazio ha sospeso le dismissioni dei 2.593 NOE acquisiti da CODERE nel 2017 a seguito di ricorso avanzato dal predetto Concessionario avverso il D.M. del 25/07/2017 inerente la procedura di riduzione del numero di N.O.E.

Tra i motivi di ricorso quello attenzionato dal predetto provvedimento cautelare ha ad oggetto la questione se l’imposta riduzione deve riguardare tutte le operazioni di incremento di N.O.E. attuate a decorrere dal 01/01/2017 o solo quelle a decorrere dal 01/09/2017, con conseguente esenzione dei N.O.E. rilasciati in data antecedente, e ciò in base a quanto disposto dall’art. 2 comma 1 del cit D.M. del 25/07/2017 (GU n.204 del 1-9-2017) secondo cui <<ciascun concessionario […] procede: a) nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ( n.d.r. 01/09/2017) e il 31 dicembre 2017, alla riduzione […]>>.

Il fatto da cui trae origine l’impugnativa di Codere è la decisione assunta da A.A.M.S che, interpellata per dirimere un contrasto in ordine al dies a quo a partire dal quale i concessionari devono realizzare la riduzione dei NOE, ha preferito seguire la soluzione del confronto statico del numero dei NOE al 31.12.2016 e quelli rispettivamente al 31.12.2017 e al 30.04.2018, piuttosto che quella secondo cui la riduzione deve essere attuata dal 01/09/2017. Una siffatta decisione ha penalizzato i concessionari che hanno incrementato il numero di NOE nell’anno 2017 viceversa ha avvantaggiato i concessionari che hanno dismesso i propri titoli fino all’01/09/2017.
Ad oggi la regola VIGENTE è quella c.d. STATICA secondo cui scontano l’imposta riduzione tutte le operazioni di dismissione e di incremento di N.O.E. attuate a decorrere dal 01/01/2017

Esemplifichiamo
a) Regola STATICA
Concessionario X titolare di 10.000 N.O.E. alla data del 31/12/2016 – riduzione al 15% = -1.500 N.O.E

 

 

Da ciò si evince quanto segue:

Il Concessionario penalizzato è colui che ha incrementato il numero di titoli di 500 unità visto che gli stessi rientreranno tra quelli da sottoporre a riduzione. Come si legge in Tabella per colui che ha incrementato di 500 unità il numero totale di titoli la riduzione sarà pari a 2.000 NOE ossia 1.500 (pari al 15% di 10.000) + 500 ossia i NOE rilasciati in data antecedente all’01/09/2017

Se dal giudizio in corso dovesse uscire vittorioso il Concessionario e con esso la tesi secondo cui la riduzione partirebbe dall’01/09/2017, il Monopolio si vedrebbe costretto a rivedere tutte le decisioni di revoca dei NOE in esubero rilasciati a decorrere dall’1/01/2017. Ove tutto ciò dovesse accadere la NUOVA regola sarebbe quella C.D. DINAMICA secondo cui non rileverebbero ai fini della riduzione tutte le operazioni di dismissione e di incremento di N.O.E. attuate in data antecedente all’01/09/2017.

Esemplificando
b) Regola DINAMICA
Concessionario X titolare di 10.000 N.O.E. alla data del 31/12/2016 – riduzione al 15% = -1.500 N.O.E

 

 

Da ciò si evince quanto segue:
Come si vede in Tabella il Concessionario – che ha incrementato il numero di titoli di 500 unità in data antecedente all’01/09/2017 – sarebbe avvantaggiato dall’applicazione della predetta regola in quanto i predetti NOE non rientreranno tra quelli da sottoporre a riduzione.

Mentre il Concessionario – che ha provveduto alle dismissioni di 1.000 NOE – verrebbe ad essere penalizzato in quanto perderebbe, non già 500 NOE, bensì 1.500 titoli
Alla luce di quanto sopra le differenze come innanzi evidenziate si riverberano sui Gestori ed invero, laddove dovesse prevalere la regola dinamica, colui che ha incrementato il proprio parco macchine non perderà le AWP in più acquistate nel 2017 stante il principio secondo cui a scontare l’imposta riduzione debba essere l’operazione di incremento successiva alla data dell’01/09/2017.

Allo stato attuale – conclude il legale –  si può solo dire che in ragione del su citato provvedimento giudiziario i Gestori interessati dall’atto di revoca sospeso non dovranno, almeno fino al 21/03/2018, data in cui il Tar si pronuncerà definitivamente sulla predetta questione, dismettere le proprie macchine. Per comprendere se l’eccedenze fin ora rilevate dai Monopoli, secondo la predetta regola c.d STATICA, siano corrette o meno occorrerà attendere l’esito finale del predetto giudizio. Dinanzi al TAR pende un altro giudizio n.r.g. 11067/2017 introitato da SAPAR che ha impugnato i provvedimenti sempre in tema di riduzione AWP. L’udienza prossima è fissata per il 23/05/2018.

 

 

 

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