27 Luglio 2024 - 04:24

Fondo Salva sport: ADM definisce le modalità di applicazione alla raccolta scommesse

Vista la necessità di assicurare la copertura finanziaria del “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale” l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli con determina direttoriale a firma del direttore

09 Gennaio 2023

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Vista la necessità di assicurare la copertura finanziaria del “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale” l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli con determina direttoriale a firma del direttore Marcello Minenna ha comunicato ai concessionari le modalità di calcolo e di applicazione dell’importo dello 0,5 per cento alla raccolta sulle scommesse.

L’importo è calcolato come segue:
a) applicando l’aliquota dello 0,5 per cento alla raccolta al netto dell’imposta unica calcolata nel periodo corrispondente per scommesse sportive a quota fissa, scommesse a quota fissa su simulazione di eventi, concorsi pronostici ippici, scommesse di ippica nazionale, scommesse ippiche a totalizzatore, scommesse ippiche a quota fissa e multiple a riferimento;
b) applicando l’aliquota dello 0,5 per cento alla raccolta del periodo corrispondente per i concorsi pronostici sportivi e le scommesse sportive a totalizzatore;
c) applicando l’aliquota dello 0,5 per cento alle somme percepite dai giocatori che, nell’ambito delle scommesse a quota fissa con interazione diretta tra giocatori, hanno assolto la funzione di “banco”, al netto dell’Imposta Unica.

Il periodo contabile di riferimento è il quadrimestre così suddiviso:
a) 20 maggio 2020 – 31 agosto 2020;
b) 1° settembre 2020 – 31 dicembre 2020;
c) 1° gennaio 2021 – 30 aprile 2021;
d) 1° maggio 2021 – 31 agosto 2021;
e) 1° settembre 2021 – 31 dicembre 2021.

 


DETERMINAZIONE DIRETTORIALE del 5 gennaio 2023
VISTO il Decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

VISTO l’articolo 16, comma 1, della Legge 13 maggio 1999, n. 133 in base al quale con riferimento a nuovi tipi di scommessa sulle competizioni sportive, nonché a ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro dell’Economia e delle finanze emana regolamenti a norma dell’articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo;

VISTA la Legge 18 ottobre 2001, n. 383, concernente il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi e, in particolare, l’articolo 12, commi 1 e 2;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi del citato articolo 12 della Legge n. 383 del 2001, nonché il Decreto Legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con Legge 8 agosto 2002, n. 178, concernenti l’affidamento all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) di tutte le funzioni statali in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

VISTO il Decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 e successive modificazioni, recante il riordino dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse in attuazione dell’articolo 1, comma 2, della Legge 3 agosto 1998, n. 288;

VISTO l’articolo 1, commi 944 e 945, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 nonché l’articolo 1, comma 1052, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 1 marzo 2006, n. 111, con cui è stato approvato il Regolamento recante la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi;

VISTA la Determinazione Direttoriale n. 3759 del 29 luglio 2016, che prevede, tra l’altro, la definizione dei requisiti minimi, delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento delle piattaforme di gioco virtuale per le scommesse a quota fissa su simulazioni di eventi;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, con cui è approvato il Regolamento recante norme concernenti l’istituzione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, ai sensi dell’articolo 16 della Legge 13 maggio 1999, n. 133;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 con cui è approvato il Regolamento recante la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva;

VISTO l’articolo 1, comma 634 e seguenti della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019- 2021” che introducono modifiche alla ripartizione della posta di gioco e sopprimono, per i concorsi pronostici sportivi e per le scommesse a totalizzatore sportive e non sportive, l’imposta unica di cui al Decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 e il diritto fisso di cui all’articolo 27,
commi 1 e 2, della Legge 30 dicembre 1991, n. 412;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 01 agosto 2022, n. 145 recante “Regolamento concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi”;

VISTA la Determinazione Direttoriale n. 18726/Giochi/Sco del 12 maggio 2008, come modificata dalla Determinazione Direttoriale 10 marzo 2010, che stabilisce le modalità attuative del concorso pronostici su base ippica denominato “V7”;

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 26 ottobre 2005 che ha approvato i requisiti tecnici delle formule delle nuove scommesse ippiche a totalizzatore, denominate “Vincente nazionale” e “Accoppiata nazionale”;

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 20 dicembre 2005 che ha approvato i requisiti tecnici della formula della nuova scommessa ippica a totalizzatore, denominata “Nuova Tris nazionale”;

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 20 dicembre 2005 che ha approvato i requisiti tecnici delle formule delle nuove scommesse ippiche a totalizzatore, denominate “Quartè nazionale” e “Quintè nazionale”;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 25 ottobre 2004, che introduce la regolamentazione delle scommesse sulle corse dei cavalli;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 18 marzo 2013, n. 47, con cui è stato approvato il Regolamento recante la disciplina delle scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra i giocatori (c.d. Betting Exchange);

VISTO l’articolo 217 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della Legge 17 luglio 2020, n. 77, che istituisce il “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale”;

VISTO, in particolare, l’articolo 217, comma 2, del su citato Decreto Legge che, tra l’altro, dispone che dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge e sino al 31 dicembre 2021, una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on- line, sia tramite canali tradizionali, come determinata con cadenza quadrimestrale dall’ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all’imposta unica di cui al Decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, sia versata all’entrata del bilancio dello Stato e resti acquisita all’erario;

CONSIDERATO che il prelievo previsto dal citato articolo 217 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 rappresenta una forma di imposizione indiretta che colpisce la manifestazione di ricchezza consistente nella partecipazione al gioco delle scommesse, in quanto l’aliquota dello
0,5% si applica sul totale della raccolta al netto della sola imposta unica di cui al Decreto Legislativo 23 dicembre 1998, n. 504;
CONSIDERATO che il quadrimestre, individuato come periodo contabile di riferimento dei versamenti, è un intervallo di tempo congruo e uniforme che funge da base per l’analisi delle prestazioni economiche dei concessionari;

VISTA la nota prot. n. 400355/RU del 26 ottobre 2021 con cui l’Agenzia ha comunicato ai concessionari il raggiungimento, per l’anno 2021, della soglia di 50 milioni di euro nel mese di agosto;

CONSIDERATO che la soglia di 40 milioni di euro da destinare al Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale per l’anno 2020 è stata raggiunta nel mese di novembre e la soglia di 50 milioni di euro per l’anno 2021 nel mese di agosto;

TENUTO CONTO degli elementi emersi nel corso dell’interlocuzione svolta con la Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale del Bilancio in merito alla corretta interpretazione delle disposizioni recate dal citato articolo 217, comma 2, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 e, in particolare, del secondo periodo nel quale è quantificata l’entità del finanziamento del Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale;
TENUTO CONTO sia dell’interpretazione teleologica del citato articolo 217, comma 2, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 che dell’interpretazione testuale secondo cui il limite massimo di 40 milioni di euro per l’anno 2020 e 50 milioni di euro per l’anno 2021 non si riferisce alla misura massima delle somme dovute dai soggetti passivi del prelievo bensì alla parte di prelievo destinata ad alimentare il “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale”;

CONSIDERATO che i concessionari di giochi pubblici assumono la qualifica di agenti contabili in base a quanto disposto dalla Legge per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato e che in tale ruolo i concessionari sono obbligati alla resa del conto giudiziale che certifica una gestione corretta e trasparente delle attività di riscossione di proventi pubblici affidate dalla Pubblica Amministrazione e sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti;

TENUTO CONTO che, come segnalato sia dalla Corte dei conti, in occasione dell’adunanza della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato dedicata alla Relazione concernente il citato Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale, sia dalla Ragioneria Generale dello Stato, l’interpretazione da adottare trova conferma nel disposto del terzo periodo del richiamato articolo 217, comma 2, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34,
in cui sono definite le modalità di alimentazione del Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale, nel caso in cui l’ammontare delle entrate corrispondenti allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, sia inferiore alle somme iscritte nel Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale;

VISTA la Determinazione Direttoriale prot. n. 5721/RU dell’8 gennaio 2022;

RITENUTO di confermare gli elementi essenziali della norma tributaria sostanziale quali il presupposto impositivo, i soggetti passivi, la base imponibile e le modalità di calcolo dell’imposta, già disciplinati dalla Determinazione Direttoriale prot. n. 5721/RU dell’8 gennaio 2022;

RITENUTO di dover adeguare le norme procedimentali concernenti gli obblighi strumentali alla corretta attuazione del prelievo tributario, con particolare riferimento alle procedure e ai termini di versamento, alla luce dei criteri interpretativi sopra esposti;
RITENUTO che sussistano le ragioni di interesse pubblico di cui all’articolo 21 nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 sottese all’annullamento d’ufficio della citata Determinazione Direttoriale con conseguente riedizione del provvedimento;

RITENUTO infatti che sussista la necessità dell’adozione di una nuova Determinazione Direttoriale che sostituisca la precedente e definisca le modalità di alimentazione del citato Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale sulla base di una interpretazione aderente al tenore testuale delle disposizioni recate dal richiamato articolo 217, comma 2, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34;

CONSIDERATA la necessità di assicurare per gli anni 2020 e 2021 la copertura finanziaria del “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale” senza oneri o squilibri a carico della finanza pubblica;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 10 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, i rapporti tra contribuenti e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1

A UTOTUTELA

1. Per le motivazioni riportate in premessa è disposto l’annullamento, in autotutela, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 21 nonies, della Determinazione Direttoriale prot. n. 5721/RU dell’8 gennaio 2022 e delle note, trasmesse ai concessionari, di invito a effettuare i versamenti delle somme destinate ad alimentare il Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale, calcolate in applicazione dei criteri esposti in detta
Determinazione Direttoriale.

2. È altresì annullato, sotto il profilo meramente amministrativo, ogni altro atto connesso, prodromico o conseguente ai provvedimenti e alle comunicazioni indicate nel precedente comma.

A RTICOLO 2

OGGETTO

1. La presente Determinazione stabilisce le modalità di calcolo e di applicazione dell’importo dello 0,5 per cento alla raccolta sulle scommesse di cui all’articolo 217, comma 2, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34.

2. Il predetto importo è versato a cura dei concessionari secondo le modalità di cui agli articoli seguenti.

A RTICOLO MODALITÀ DI CALCOLO

1. La somma costituente “raccolta” è individuata sulla base dei singoli provvedimenti di regolamentazione delle scommesse.
2. L’importo è calcolato come segue:

a) applicando l’aliquota dello 0,5 per cento alla raccolta al netto dell’imposta unica calcolata nel periodo corrispondente per scommesse sportive a quota fissa, scommesse a quota fissa su simulazione di eventi, concorsi pronostici ippici, scommesse di ippica nazionale, scommesse ippiche a totalizzatore, scommesse ippiche a quota fissa e multiple a riferimento;

b) applicando l’aliquota dello 0,5 per cento alla raccolta del periodo corrispondente per i concorsi pronostici sportivi e le scommesse sportive a totalizzatore;

c) applicando l’aliquota dello 0,5 per cento alle somme percepite dai giocatori che, nell’ambito delle scommesse a quota fissa con interazione diretta tra giocatori, hanno assolto la funzione di “banco”, al netto dell’Imposta Unica.

A RTICOLO 4

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELL IMPORTO

L’importo complessivo da versare riferito a ciascun quadrimestre, è dato dalla somma degli importi calcolati mensilmente per ciascuna tipologia di gioco.

A RTICOLO 5

PERIODI CONTABILI DI RIFERIMENTO

1. Il periodo contabile di riferimento è il quadrimestre così suddiviso:

a) 20 maggio 2020 – 31 agosto 2020;

b) 1° settembre 2020 – 31 dicembre 2020;

c) 1° gennaio 2021 – 30 aprile 2021;

d) 1° maggio 2021 – 31 agosto 2021;

e) 1° settembre 2021 – 31 dicembre 2021.

A RTICOLO 6

PROCEDURE E TERMINI DI VERSAMENTO DEGLI ONERI AGGIUNTIVI

1. Gli uffici competenti della Direzione Giochi provvederanno a ricalcolare gli importi dovuti dai singoli concessionari di propria gestione e vigilanza e a comunicare gli effetti finanziari della presente Determinazione ai soggetti passivi di imposta o che, come nel Betting Exchange, assumono responsabilità solidale nel versamento di quanto dovuto.
2. I diversi valori finanziari positivi per l’Amministrazione finanziaria derivanti dall’aggiornamento degli importi dovuti dai singoli concessionari per gli anni contabili 2020 e 2021, verranno versati all’Erario entro 180 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.

3. Qualora dall’applicazione della presente Determinazione dovessero presentarsi, rispetto a singole posizioni, valori contabili negativi per l’Amministrazione finanziaria derivanti dall’aggiornamento degli importi non dovuti dai singoli concessionari per gli anni di riferimento contabile 2020 e 2021, l’Agenzia, con separato provvedimento, previa informativa da rendere alla Ragioneria Generale dello Stato, stabilirà le modalità procedurali per la restituzione di quanto maggiormente versato all’erario. Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e a ogni effetto di Legge.
Marcello Minenna


 

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