27 Luglio 2024 - 03:40

Calabria: nel testo approvato alla legge sui giochi, restano le distanze, ma si elimina la retroattività e si allungano gli orari di apertura

Entrerà in vigore il prossimo 1 gennaio la proposta di legge che modifica le disposizioni relative alla attività di gioco pubblico nel testo licenziato dalla I Commissione affari istituzionali ieri.

21 Dicembre 2022

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Entrerà in vigore il prossimo 1 gennaio la proposta di legge che modifica le disposizioni relative alla attività di gioco pubblico nel testo licenziato dalla I Commissione affari istituzionali ieri.

La pdl tornerà in Consiglio Regionale nella prossima seduta.

Nessuna modifica all’applicazione del distanziometro, ma si elimina l’applicazione della norma anche sui giochi di puro intrattenimento comma 7. Si modifica la previsione relativa al limite massimo di apertura non superiore alle otto ore giornaliere, stabilendo la chiusura dalle 24,00 alle 9,00 per le attività di gioco e si annulla la retroattività della legge.

La proposta approvata mira nel dettaglio a modificare l’articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018 n. 9 recante: “Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘Ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza.)”. Si ritiene opportuno intervenire per disciplinare meglio la regolamentazione delle fasce orarie entro le quali consentire l’esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), oltre che eliminare la distinzione tra esercizi commerciali e rivendite di generi di monopolio per quanto riguarda l’aspetto delle distanze minime da osservare in relazione all’ambito dimensionale dei comuni. Si fissa, inoltre, con l’intervento de quo, la stessa distanza tra tutte le categorie commerciali.

Infine, si interviene per normare che le disposizioni dei commi 3 e 4 dell’articolo 16 si applicano esclusivamente alle nuove concessioni rilasciate successivamente alla data del 03 maggio 2018.

Proposta di legge recante: “Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n.9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘Ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza.)”.

Art. 1

(Modifiche all’articolo 16 della 1.r. 9/2018)

1. All’articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘Ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza.), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Le sale da gioco, le sale scommesse degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici o aperti al pubblico e delle rivendite di generi di monopolio in cui sono presenti o comunque accessibili le forme di gioco a rischio di sviluppare dipendenza previste dalla normativa vigente osservano la chiusura dalle ore 24.00 alle ore 09.00.

Il mancato rispetto delle limitazioni all’orario dell’esercizio del gioco di cui al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00

per ogni apparecchio per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931.

b) al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:

  1. le parole:”, commi 6 e 7″ sono sostituite dalle seguenti: “, comma 6”;

c) ai commi 4, 5 e 8 le parole:”, commi 6 e 7″ sono sostituite dalle seguenti: “, comma 6”;

d) Il comma 13 della l.r. n. 9/2018 è sostituito dal seguente:

“13. Le disposizioni previste dai commi 3 e 4 del presente articolo si applicano alle concessioni per le sale da gioco, per le rivendite di generi di monopolio, per le sale scommesse e per ogni altro locale autorizzato alla raccolta di gioco, rilasciate successivamente alla data del 03 maggio 2018.”

e) il comma 14 è abrogato.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il primo gennaio 2023.

 

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