03 Maggio 2024 - 09:43

Scommesse. Tar Campania nega art. 88 a CTD: “Ancora valido il sistema del doppio binario”

Un centro trasmissione dati di Napoli è ricorso al Tar Campania contro il provvedimento del Questore che gli aveva negato la licenza di polizia ex art. 88 TULPS. Con il

04 Settembre 2015

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Un centro trasmissione dati di Napoli è ricorso al Tar Campania contro il provvedimento del Questore che gli aveva negato la licenza di polizia ex art. 88 TULPS.

Con il provvedimento impugnato, la Questura di Napoli ha respinto l’istanza del ricorrente in considerazione del fatto che questi non è in possesso della concessione del Ministero della Economia e delle Finanze e che la società Corporation LTD cui faceva da intermediario non ha presentato istanza di partecipazione all’ultimo bando di gara per l’affidamento in concessione dell’esercizio dei giochi pubblici.

“Anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 2, comma 2-ter, del d.l. n. 40/2010 (inserito dalla legge di conversione 22 maggio 2010 n. 73), – ha dichiarato il giudice – il nostro sistema giuridico rimane improntato al c.d. “doppio binario”, costituito dalla necessità di ottenere, anche per l’attività di raccolta dati delle scommesse per conto di un operatore estero, come quella che il ricorrente vorrebbe esercitare, sia la concessione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze sia l’autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all’art. 88 del t.u.l.p.s..

Secondo pacifica giurisprudenza, la licenza di cui all’art. 88 del t.u.l.p.s. non può essere rilasciata a chi non sia in possesso della concessione ministeriale e, sotto tale profilo, l’attività demandata al Questore è vincolata, non essendo ammessa alcuna discrezionalità dell’Amministrazione, che in assenza della concessione, è tenuta ad emettere un provvedimento di rigetto per insussistenza di uno dei presupposti di legge.

Inoltre, il ricorrente non ha allegato, né in sede procedimentale né in sede processuale, alcuna circostanza, indipendente dalla sua volontà, che gli abbia impedito di partecipare nel 2012 alla gara per l’aggiudicazione dell’esercizio delle scommesse; ne consegue che alcun comportamento discriminatorio è ravvisabile nei suoi confronti e che debbono essere respinte le doglianze relative alla dedotta violazione del Trattato U.E. e dei principi comunitari di proporzionalità e di non discriminazione”.

Sulla questione, il giudice ha richiamato la giurisprudenza comunitaria, spiegando che “La Corte di Giustizia ha avuto modo di precisare che:- gli artt. 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, la circostanza che un operatore disponga, nello Stato membro in cui è stabilito, di un’autorizzazione che gli consente di offrire giochi d’azzardo non osta a che un altro Stato membro subordini, nel rispetto dei requisiti posti dal diritto dell’Unione, la possibilità per tale operatore di offrire siffatti servizi a consumatori che si trovino nel suo territorio al possesso di un’autorizzazione rilasciata dalle sue autorità, poiché non vi è ancora un obbligo di mutuo riconoscimento delle autorizzazioni rilasciate dai vari Stati membri (sentenza Markus Stoβ, 8 settembre 2010);

– le normative nazionali come quelle che vietano agli organizzatori di lotterie di altri Stati membri di promuoverle sul territorio dello Stato, o che proibiscono agli operatori di altri Paesi comunitari di mettere in circolazione apparecchi automatici per giochi d’azzardo o, ancora, che riservano a taluni enti il diritto di esercitare scommesse sugli avvenimenti sportivi possono essere giustificate, qualora non comportino alcuna discriminazione in base alla nazionalità, da esigenze imperative di interesse generale, quali la lotta alle frodi e alle infiltrazioni criminali, la protezione dell’ordine sociale, la tutela dei giocatori ed il contenimento della propensione al gioco, essendo rimesso, in questi casi, al giudice nazionale la verifica della reale rispondenza delle discipline in questione, alla luce delle loro concrete modalità di applicazione, a tali obiettivi e della loro proporzionalità.

Anche la Suprema Corte di Cassazione ha reputato le disposizioni di cui all’art. 88 del t.u.l.p.s. “non … in contrasto con i principi comunitari della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione Europea, atteso che la normativa nazionale persegue razionalmente finalità di controllo per motivi di ordine pubblico idonee a giustificare le restrizioni nazionali ai citati principi comunitari”.

Alla luce di queste considerazione, ha concluso il Tar, la domanda di annullamento del provvedimento della Questura di Napoli e la connessa domanda risarcitoria, formulate dal ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio, sono infondate e vanno respinte.

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