03 Maggio 2024 - 09:27

Scommesse. Il Tar Catania accoglie richiesta di un CTD

Il Tribunale amministrativo di Catania ha oggi accolto la richiesta di sospensiva presentata da un centro trasmissione dati attivo nella raccolta delle scommesse su rete fisica per conto del bookmaker

21 Marzo 2016

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Il Tribunale amministrativo di Catania ha oggi accolto la richiesta di sospensiva presentata da un centro trasmissione dati attivo nella raccolta delle scommesse su rete fisica per conto del bookmaker austriaco “SKS365 Group GmbH” che chiedeva l’annullamento della decisione con la quale il questore aveva negato la licenza ex. art. 88 del Tulps.

Considerato che, per effetto dell’adozione dell’atto impugnato, si determina l’automatismo giuridico della sostanziale immediata decadenza dell’autorizzazione adottata in data 1/10/15 in via temporanea dall’A.A.M.S. in favore del titolare della concessione relativamente al punto di raccolta delle scommesse gestito dal ricorrente, il giudice tenendo in considerazione che il provvedimento di decadenza avrebbe creato pregiudizio a carico dell’attività economica “de qua con conseguente venir meno del “principale mezzo di sostentamento” del ricorrente e del suo nucleo familiare,

ha deciso di accogliere la richiesta di sospensiva in attesa della camera di consiglio che si terrà il prossimo 7 aprile.

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