18 Maggio 2024 - 15:46

Legge di Bilancio. Pittella (PD) propone l’evoluzione tecnologica delle reti di controllo dei giochi

Si parla di ‘Evoluzione tecnologica delle reti pubbliche di controllo dei giochi e per il contrasto al gioco d’azzardo patologico’ in un altro emendamento presentato dal senatore del Pd Pittella

30 Novembre 2021

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Si parla di ‘Evoluzione tecnologica delle reti pubbliche di controllo dei giochi e per il contrasto al gioco d’azzardo patologico’ in un altro emendamento presentato dal senatore del Pd Pittella alla legge di Bilancio 2022.

Pittella propone: “Per perseguire più efficacemente gli obiettivi di tutela dell’ordine pubblico, della salute delle persone, della pubblica fede dei giocatori e di effettività del divieto di gioco per i minori, il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 30 giugno 2022, definisce l’evoluzione tecnologica delle reti pubbliche di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e degli apparecchi previsti all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, avendo quali criteri direttivi la possibilità, tramite le reti stesse, di verifica a distanza dei titoli autorizzatori, dell’avvio delle sessioni di gioco e dell’integrità dei programmi e dei dati di gioco nonché l’implementazione di sistemi di verifica della presenza degli avventori in un Registro nazionale di autoesclusione dall’accesso al gioco in esercizi con apparecchi di cui alla lettera b) del predetto comma 6..

Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità di sperimentazione di tecnologie innovative atte a consentirne la più rapida implementazione, prevedendo procedure di autorizzazione all’installazione da parte degli affidatari delle reti per la gestione telematica. Per realizzare gli investimenti tecnologici necessari alla sperimentazione, detti affidatari hanno facoltà di richiedere entro il 30 settembre 2022 titoli autorizzatori per apparecchi previsti all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in numero non superiore al settanta per cento degli apparecchi dei quali risultavano titolari al 31 dicembre 2020.

Per ogni singolo titolo autorizzatorio è dovuto un corrispettivo, una tantum ai sensi dall’articolo 24, comma 36, del decreto-legge 98 del 2011 di euro 2.000 per le autorizzazioni all’esercizio di apparecchi di cui alla lettera a) del predetto comma 6 e di euro 15.000 per le autorizzazioni all’esercizio di apparecchi di cui alla lettera b) del predetto comma 6. Qualora il numero dei titoli autorizzatori richiesti risulti inferiore al settanta per cento degli apparecchi autorizzati, gli operatori che hanno già richiesto titoli nel loro limite massimo possono richiedere, entro il 15 ottobre 2022, ulteriori titoli con assegnazione proporzionale da parte dell’Agenzia ai migliori offerenti in ragione dell’offerta più elevata, avendo a base gli importi di cui al presente comma. I corrispettivi sono versati per il cinquanta per cento entro il 30 novembre 2022 e per il restante cinquanta per cento entro trenta giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione della concessione di cui al successivo comma 729.

È consentito l’utilizzo delle autorizzazioni rilasciate per la prestazione di garanzie economiche da parte di terzi agli affidatari delle concessioni.

La sperimentazione delle necessarie implementazioni delle reti telematiche nonché degli apparecchi di nuova generazione tecnologica presso i punti vendita iscritti negli appositi registri tenuti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è consentita dal 1° luglio 2023 previa verifica del versamento del corrispettivo previsto al 30 novembre 2022 da parte del richiedente e del collaudo delle avvenute implementazioni sulla rete telematica.

Il mancato versamento del corrispettivo dovuto comporta la decadenza da tutte le autorizzazioni già rilasciate.

Per preservare un’adeguata offerta legale e la continuità del gettito erariale generato dall’offerta degli apparecchi da intrattenimento, fino all’aggiudicazione delle procedure selettive di cui al comma 729 è consentito l’esercizio degli apparecchi di cui gli affidatari delle concessioni risultano titolari in forza delle precedenti assegnazioni”

Nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale, per incrementare la competitività e l’affidabilità degli incaricati degli specifici servizi pubblici e sulla base del quadro distributivo a livello nazionale dei giochi pubblici ridefinito ai sensi dell’articolo 9, comma 6-bis, del Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87, come convertito dalla Legge 9 agosto 2018, n. 186, entro il 30 giugno 2023 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avvia le procedure occorrenti per i nuovi affidamenti delle reti per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, prevedendo l’aggiudicazione di un numero complessivo di autorizzazioni alla gestione telematica di 200.000 apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e 50.000 apparecchi di cui alla lettera b) del menzionato comma 6, a fronte del versamento degli importi una tantum, di euro 2.000 per le autorizzazioni all’esercizio di apparecchi di cui alla lettera a) del predetto comma 6 e di euro 15.000 per le autorizzazioni all’esercizio di apparecchi di cui alla lettera b) del predetto comma 6.

Possono partecipare alle procedure selettive i soggetti aventi sede legale nello Spazio economico europeo sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento di tale Stato, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica. Le concessioni rilasciate hanno durata di nove anni, non rinnovabile. L’aggiudicazione definitiva dell’affidamento della realizzazione ovvero della conduzione delle infrastrutture delle reti è attribuita a più operatori, in condizione di avviare la raccolta di almeno 2.500 apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) del richiamato testo unico e di almeno 350 apparecchi di cui alla lettera b) del menzionato comma 6 entro sei mesi dall’aggiudicazione provvisoria.

Al fine della valutazione delle offerte presentate dagli operatori già affidatari della gestione telematica degli apparecchi che abbiano avviato la sperimentazione di cui al comma 727, sono calcolati anche gli importi da essi già corrisposti ai sensi dello stesso comma; in tale caso i titoli autorizzatori rilasciati per le finalità di sperimentazione sono automaticamente rinnovati ai fini dell’esercizio della nuova convenzione di concessione.

Qualora il numero dei titoli autorizzatori richiesti sia inferiore al numero totale assegnabile per ciascuna tipologia di apparecchi, gli operatori in possesso o che hanno già richiesto titoli autorizzatori possono richiedere, entro 90 giorni dalla aggiudicazione, ulteriori titoli con assegnazione proporzionale da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ai migliori offerenti in ragione dell’offerta più elevata, avendo a base gli importi rispettivamente previsti al comma 727. In caso di aggiudicazione, le somme dovute devono essere versate in due rate: la prima, pari al cinquanta per cento della base d’asta, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione della concessione e la seconda, pari alla differenza tra l’offerta presentata ed il versamento effettuato, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione di concessione. In caso di assegnazione di ulteriori titoli non inizialmente assegnati, il versamento è effettuato entro trenta giorni dalla nuova assegnazione.

In vista della scadenza delle vigenti concessioni in materia di gioco a distanza, con gara da indire entro il 15 dicembre 2022, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei princìpi e delle regole europee e nazionali, attribuisce mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria 200 concessioni per la raccolta del gioco a distanza con una base d’asta non inferiore ad euro 2.000.000 per ciascuna concessione. Possono partecipare alle selezioni i soggetti aventi sede legale nello Spazio economico europeo sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento di tale Stato, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica. Le concessioni rilasciate hanno durata di nove anni, non rinnovabile. Nella procedura di gara l’Agenzia precisa le modalità secondo le quali l’esercizio commerciale di ciascuna concessione, ivi compresa la denominazione o l’utilizzo di marchi o segni distintivi nei siti Web, è consentito esclusivamente al medesimo soggetto giuridico titolare della concessione stessa, con esclusione di qualsiasi organizzazione esterna al soggetto stesso.

 

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