29 Aprile 2024 - 05:29

Il Consiglio dei Ministri approva il decreto sui giochi online

Alle 12 è iniziato il Consiglio dei ministri che si è concluso alle 13 circa. Ha approvato in prima lettura un nuovo decreto legislativo con le disposizioni relative alle gare

19 Dicembre 2023

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Alle 12 è iniziato il Consiglio dei ministri che si è concluso alle 13 circa. Ha approvato in prima lettura un nuovo decreto legislativo con le disposizioni relative alle gare dei giochi a distanza: si è messa fine alla stagione delle proroghe dei giochi online predisponendo una cornice generale per la definizione dell’intero sistema e per bandire le nuove gare. Sono inoltre previste misure volte al contrasto all’illegalità e alla tutela dei giocatori più deboli.

“Al prossimo Consiglio dei ministri, l’ultimo del 2023, saranno approvati altri decreti delegati attuativi della riforma del sistema tributario. Tra questi anche il decreto legislativo sui tre scaglioni Irpef, per il quale si è preferito un rinvio di qualche giorno per consentire un coordinamento tecnico in coerenza con la legge di Bilancio in via di approvazione. Un atto di grande serietà che conferma la volontà del governo di coniugare le esigenze dei cittadini e l’equilibrio dei conti pubblici”. Lo afferma il viceministro dell’Economia Maurizio Leo in una nota.   “Ad ogni modo, prosegue a ritmi serrati, e nel pieno rispetto dei tempi previsti, la rivoluzione fiscale del governo Meloni. Una riforma – conclude – che il Paese attende da oltre mezzo secolo e che oggi sta vedendo la luce grazie all’azione concreta del governo di centrodestra”.

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Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell’articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111.

Il testo costituisce il quadro regolatorio nazionale della disciplina dei giochi pubblici ammessi in Italia, in particolare quelli a distanza (ovvero quelli che prevedono l’effettuazione del gioco in modalità interattiva attraverso una piattaforma su internet, in tv o al telefono), con esclusione di quelli a rete fisica e delle case da gioco (per le quali resta ferma la disciplina vigente).

Il testo individua i principi, compresi quelli di matrice europea, che regolano il gioco pubblico (tutela dei minori, cura e prevenzione delle ludopatie, contrasto del gioco illegale, tutela dell’affidamento nei rapporti tra Stato e concessionario, utilizzo della pubblicità funzionale alla diffusione del gioco sicuro e responsabile).

Inoltre, si disciplina il rapporto concessorio per i giochi a distanza, con l’individuazione delle varie tipologie di giochi pubblici a distanza con vincite in denaro. Si conferma che l’esercizio e la raccolta a distanza dei giochi pubblici è consentito ai titolari di concessione rilasciata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli all’esito di gara pubblica e si prevede che la durata massima della concessione sia di 9 anni, con esclusione del rinnovo. Sono previsti specifici requisiti (soggettivi, professionali, tecnici, patrimoniali, etc.) e condizioni (piano degli investimenti, iniziative per contrastare il gioco patologico, rilascio di garanzie, versamenti di cauzioni, etc.) che devono essere posseduti dai soggetti che partecipano alla gara pubblica e che devono valere per la durata della concessione. Tra gli obblighi a carico del concessionario vi sono: la tracciabilità dei flussi finanziari connessi al gioco, il versamento di un corrispettivo una tantum di 7 milioni di euro per ogni concessione richiesta e il pagamento di un canone annuo di concessione determinato nella misura del 3% del margine netto del concessionario.

Inoltre, sono introdotte specifiche penali in caso di mancato o ritardato versamento, di ritardo superiore a 30 giorni nella presentazione della documentazione e dell’inadempimento degli obblighi previsti dalla convenzione e sono previste ipotesi di risoluzione consensuale della convenzione.

Si prevede che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli adotti le regole tecniche minime per l’organizzazione, da parte del concessionario, della propria rete telematica e dell’infrastruttura hardware e software di trasmissione dei dati ai fini della gestione della concessione (art. 12) e l’istituzione di un albo per la registrazione dei soggetti che esercitano attività di punti vendita ricariche.

A tutela dei giocatori, si istituisce la Consulta permanente dei giochi pubblici ammessi in Italia, il cui fine principale è individuato nel monitoraggio dell’andamento delle attività di gioco, incluse quelle illecite e non autorizzate, e i relativi effetti sulla salute. Sono individuati i criteri che devono essere rispettati dal concessionario per tutelare e proteggere il giocatore, prevenendo e contrastando il gioco patologico (misure di limitazione e autolimitazione del gioco, messaggi automatici circa la durata del gioco e i livelli di spesa, contenuti informativi sul gioco patologico, monitoraggio dei livelli di rischio, etc.). Inoltre, si stabilisce che il concessionario debba investire una somma pari allo 0,2% dei suoi ricavi netti, comunque non superiore a 1 milione di euro per anno, in campagne informative o iniziative di comunicazione responsabile, secondo temi stabiliti da una apposita Commissione operante presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria.

Infine, in materia di offerta illegale di gioco, con regolamento del Ministero dell’economia e delle finanze saranno stabilite le modalità per l’esclusione dell’offerta di gioco con vincita in denaro attraverso reti telematiche o di telecomunicazione effettuata da soggetti privi di concessione; di concerto con la Banca d’Italia, le modalità per impedire ai prestatori di servizi di pagamento la gestione di operazioni a favore o per conto di soggetti privi di concessione; misure informatiche per l’individuazione dei siti di offerta di gioco a distanza non legale.
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di Finanza saranno incaricate di pubblicare le liste dei siti di offerta legale di gioco a distanza e quelle dei siti il cui accesso è inibito. Si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 180.000 euro, in
caso di violazione, da parte degli operatori telefonici o dei prestatori di servizi di pagamento dell’obbligo di inibire l’uso, rispettivamente, delle reti telematiche e di telecomunicazione o dei servizi di pagamento imposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

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