29 Aprile 2024 - 05:30

Decreto giochi online: alla Camera prende il via l’esame del provvedimento

Ha preso via ieri alla Camera dei deputati l’esame dello Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza.

01 Febbraio 2024

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Ha preso via ieri alla Camera dei deputati l’esame dello Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza. Il Presidente della Commissione finanze, Marco Osnato, ha ricordato che il termine per l’espressione del parere della Commissione è fissato al 22 febbraio 2024 e che al momento manca il documento della prescritta intesa della Conferenza unificata. La Commissione può pertanto iniziarne l’esame ma non potrà concluderlo finché tale documentazione non sarà trasmessa. Intanto le associazioni di categoria del settore giochi stanno presentando le proprie richieste per essere ascoltati e portare il proprio contributo all’opera di riordino.

Il relatore nella seduta di ieri ha riassunto i contenuti del provvedimento.

Fabrizio Sala di Forza Italia ha ricordato che “la legge delega 11 agosto 2023, n. 111, relativa alla revisione del sistema tributario, indica all’articolo 15 i principi ed i criteri direttivi in materia di riforma del settore dei giochi sia dal punto di vista organizzativo che sotto il profilo fiscale nonché con riferimento alla protezione dei giocatori ed al contrasto della ludopatia. Lo schema all’esame non si occupa dei profili fiscali e della disciplina della raccolta del gioco secondo i canali tradizionali (reti fisiche di raccolta dei giochi) ma si concentra, a parte alcuni aspetti generali, essenzialmente sulla disciplina dei giochi a distanza”.
Sala ricorda che lo schema di decreto legislativo è composto di 26 articoli.
Il Titolo I (artt. 1-5) disciplina alcuni aspetti generali concernenti la disciplina dei giochi (finalità del provvedimento, definizioni, principi ordinamentali in materia di gioco nazionali ed europei, disciplina delle fonti di regolamentazione della materia).
Il Titolo II disciplina il rapporto concessorio riguardante i giochi a distanza sia nei suoi termini generali (artt. 6-11) sia con riferimento alla rete telematica e di punti vendita delle ricariche (artt. 12-13).
Il Titolo III (artt. 14-15), contiene norme concernenti la tutela e la protezione del giocatore (non esclusivamente riferite al gioco a distanza, ma di portata generale).
Il Titolo IV concerne la gestione dei giochi a distanza (artt. 16-21) mentre il titolo V (art. 22) concerne il contrasto all’offerta illegale di gioco (con specifico riferimento al gioco a distanza). Il titolo VI contiene le disposizioni finali (art. 23-26).
Passando ad una rapida rassegna del contenuto degli articoli, ricorda che l’articolo 1 specifica la finalità sottostante alle norme del decreto in commento ovvero quello di introdurre un quadro regolatorio sistematico della disciplina dei giochi. La norma prevede, inoltre, che le disposizioni per la regolamentazione dei giochi esercitati attraverso rete fisica saranno contenute in un successivo decreto legislativo e che resta esclusa dall’ambito di applicazione del decreto in esame la disciplina delle case da gioco.
L’articolo 2 reca le definizioni di alcuni termini utilizzati nel decreto in esame.
L’articolo 3 indica principi ordinamentali del gioco in Italia che devono essere anche considerati quali criteri interpretativi delle norme in materia di gioco pubblico.
L’articolo 4 indica i principi europei in materia di gioco da applicarsi nell’esercizio del gioco pubblico in Italia. La norma stabilisce, altresì, che i principi europei valgono come criterio interpretativo preferenziale delle norme poste alla disciplina del gioco nel nostro ordinamento.
L’articolo 5 indica le fonti che normano la disciplina del gioco in Italia, stabilendo altresì che eventuali modifiche alla disciplina vigente possono essere introdotte soltanto se riportate in modo esplicito. Il comma 3, inoltre, introduce norme volte a garantire il principio di stabilità delle regole delle concessioni.
L’articolo 6 reca la disciplina dell’esercizio e della raccolta dei giochi pubblici a distanza, con vincita in denaro, e del relativo sistema concessorio. In particolare la norma individua le tipologie di giochi rientranti nella disciplina medesima, elenca i requisiti e gli obblighi a cui sono tenuti i soggetti partecipanti alla gara pubblica di concessione, disciplina l’istruttoria della domanda di partecipazione nonché le condizioni minime che deve presentare il contratto di conto di gioco, predisposto dal Pag. 170concessionario, tra il concessionario medesimo e il giocatore.
L’articolo 7 impone ai concessionari autorizzati alla raccolta a distanza dei giochi pubblici di tracciare i riversamenti e le vincite derivanti dalla raccolta delle giocate nonché i compensi spettanti ai soggetti operanti nella propria rete. Sono esclusi da tale obbligo i pagamenti dei rimborsi ai giocatori e i riversamenti a favore dello Stato o dell’Agenzia per pagamenti di imposte, tasse o utili erariali.
L’articolo 8 individua le condizioni minime da introdurre nelle clausole relative a penali contrattuali inserite negli schemi di convenzione relativi alle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, in particolare specificando la misura massima delle somme dovute a titolo di penale nelle diverse ipotesi di inadempimento, nonché prevedendone la riduzione in caso di versamento del dovuto entro sette giorni.
L’articolo 9 dispone che il trasferimento di una concessione per la raccolta di giochi pubblici a distanza deve essere autorizzato preventivamente ed espressamente dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli a pena di nullità. Si affida inoltre ad un regolamento il compito di disciplinare le modalità con le quali, al ricorrere del presupposto per la revoca della concessione ovvero per la decadenza dalla stessa, l’Agenzia può assegnare al concessionario un termine per rimuovere le cause che altrimenti determinano la revoca ovvero la decadenza. Lo stesso regolamento stabilisce, per il caso di revoca della concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, condizioni e limiti per il pagamento di un indennizzo al concessionario proporzionato all’effettivo residuo onere di investimento fino alla data della revoca.
L’articolo 10 disciplina le ipotesi di rinegoziazione in buona fede delle condizioni contrattuali, in particolare disponendo che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli inserisca, nel contratto accessivo alle concessioni per la raccolta dei giochi pubblici a distanza, clausole finalizzate alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali per il ripristino dell’originario equilibrio, ove si verifichino specifiche circostanze.
È disciplinata altresì l’eccessiva onerosità sopravvenuta, che permette al concessionario di chiedere alla Agenzia di concordare una scadenza anticipata della concessione e la relativa risoluzione consensuale della convenzione ad essa accessiva. In tal caso può essere previsto e corrisposto un indennizzo a favore del concessionario, con provvedimenti normativi.
L’articolo 11 dispone che l’affidamento della concessione comporta il trasferimento al concessionario del rischio operativo legato alla sua gestione secondo la normativa del Codice dei contratti pubblici.
L’articolo 12 affida all’Agenzia delle dogane e dei monopoli il compito di adottare le regole tecniche minime in funzione ed esecuzione delle quali ciascuno dei concessionari appronta e mette in operatività la propria rete telematica ovvero l’infrastruttura hardware e software di trasmissione dei dati necessaria per la gestione operativa della concessione, allo scopo di perseguire la salvaguardia e la tutela di alcuni interessi generali.
L’articolo 13 affida all’Agenzia delle dogane e dei monopoli il compito di istituire e tenere l’albo per la registrazione dei titolari di rivendite, ordinarie o speciali, di generi di monopolio autorizzati alla raccolta di giochi pubblici, nonché dei soggetti che esercitano attività di punti vendita ricariche. L’iscrizione all’albo è subordinata al pagamento di una somma (200 euro per il primo anno e 150 per i successivi) ed è presupposto e condizione necessaria ed essenziale per lo svolgimento dell’attività di punto vendita ricariche, con esclusione espressa di un qualunque prelievo delle somme giacenti sul conto di gioco e del pagamento delle vincite.
Le disposizioni individuano le specifiche modalità di pagamento per l’effettuazione delle ricariche e pongono altresì dei limiti all’uso del contante; è al riguardo predisposto un sistema di controlli e un apparato sanzionatorio.
L’articolo 14 chiarisce gli obiettivi primari della disciplina dei giochi, che consistono nel perseguire piena e affidabile protezione della salute del giocatore attraverso misure idonee a prevenire ogni modalità di gioco che possa generare disturbi patologici del comportamento o forme di ludopatia, anche attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale. Istituisce poi una Consulta permanente dei giochi pubblici ammessi in Italia, con lo scopo di monitorare l’andamento delle attività di gioco e i loro effetti sulla salute dei giocatori, nonché di proporre al Governo misure ed interventi idonei allo scopo di contrastare lo sviluppo di ludopatia.
L’articolo 15 individua i criteri cui si devono informare le forme organizzative del concessionario e i suoi strumenti tecnici, tecnologici e informatici allo scopo di tutelare e proteggere il giocatore, prevenendo e contrastando il gioco patologico.
Impone altresì ai concessionari di investire annualmente una somma pari allo 0,2 per cento dei loro ricavi netti, comunque non superiore a 1 milione di euro per anno, in campagne informative ovvero in iniziative di comunicazione responsabile. Istituisce infine una commissione governativa operante presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri avente lo scopo di individuare i temi su cui devono vertere le predette campagne informative e iniziative di comunicazione, senza nuovi o maggiori oneri a capo della finanza pubblica.
L’articolo 16 detta previsioni in materia di responsabilità per l’offerta e la raccolta del gioco a distanza effettuati dal concessionario.
L’articolo 17 demanda al regolamento di ciascun gioco la definizione degli aspetti di dettaglio riguardanti le vincite, gli eventuali rimborsi, nonché la conservazione da parte del concessionario dei dati e delle informazioni riguardanti le vincite.
L’articolo 18 pone in capo al concessionario l’obbligo di provvedere al pagamento delle vincite in denaro dei giochi da lui gestiti.
L’articolo 19 demanda al regolamento di gioco la definizione delle comunicazioni degli esiti di gioco sul sito informatico del concessionario.
L’articolo 20 disciplina la manutenzione dei prodotti di gioco. In particolare si consente a un regolamento, previa verifica della neutralità sui saldi di finanza pubblica, in relazione ai singoli giochi a distanza, di disporre variazioni della restituzione in vincita e della posta di gioco, nonché delle misure del prelievo, direttamente proporzionali alla diminuzione della raccolta del gettito erariale, comunque non superiore al valore assoluto della diminuzione percentuale accertata; ciò può avvenire nel caso in cui la relativa offerta denoti una perdita dei predetti raccolta e gettito erariale, nell’arco dell’ultimo biennio, non inferiore al cinque per cento.
L’articolo 21 detta previsioni rivolte ai concessionari dei giochi numerici e delle lotterie a estrazione istantanea, ai fini della raccolta a distanza dei suddetti giochi consentendola, per i giochi oggetto dei rispettivi titoli concessori, a condizione di disporre di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall’Agenzia.
L’articolo 22 contiene previsioni volte a contrastare l’offerta di gioco a distanza in difetto di concessione, rinviando la definizione delle stesse ad apposito regolamento.
L’articolo 23 contiene le disposizioni transitorie e finali stabilendo, tra l’altro, che entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministro dell’economia e delle finanze trasmette ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica una relazione sul settore dei giochi pubblici, contenente dati sui progressi in materia di tutela dei giocatori e di legalità, sullo stato di sviluppo delle concessioni e delle relative reti di raccolta, sui volumi della raccolta, sui risultati economici della gestione del settore del gioco. La norma stabilisce inoltre che, in occasione del futuro riordino normativo in materia di raccolta del gioco attraverso reti fisiche, si provveda altresì a quello complessivo in materia di fiscalità e di prelievi erariali nel settore del gioco pubblico. Infine si dispone che l’Agenzia pubblica senza indugio, dopo l’entrata in vigore del presente decreto e in sua piena Pag. 172conformità, emani il bando di gara per l’assegnazione delle concessioni per la raccolta dei giochi a distanza di cui alle lettere da a) a f) dell’articolo 6, comma 1, in scadenza il 31 dicembre 2024.
L’articolo 24 contiene disposizioni di coordinamento. In particolare, la norma, al comma 1, lettera a), demanda a un decreto legislativo successivo l’individuazione delle norme statali di rango primario e secondario, nonché delle disposizioni statali di natura amministrativa generale, che sono o restano abrogate in ragione della loro incompatibilità con quelle del presente decreto e l’introduzione di norme di occorrente coordinamento formale e sostanziale con quelle del presente decreto. Il comma 1, lettera b), chiarisce che fino all’entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, lettera a), alle violazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge continuano ad applicarsi le relative sanzioni.
L’articolo 25 stabilisce che le maggiori entrate derivanti dall’applicazione di alcune norme del provvedimento in esame sono destinate a incrementare l’apposito fondo istituito dalla legge di delegazione fiscale.
L’articolo 26 stabilisce infine l’entrata in vigore del provvedimento.

 

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