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Consiglio di Stato. Non c’è disparità di trattamento tra regolamentazione giochi online e vlt

Il Consiglio di Stato si è espresso oggi in merito all’appello del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che hanno impugnato la sentenza con

19 Novembre 2015

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Il Consiglio di Stato si è espresso oggi in merito all’appello del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che hanno impugnato la sentenza con la quale il T.A.R. del Lazio ha annullato il decreto direttoriale recante la disciplina dei giochi di abilità nonché dei giochi a sorte a quota fissa e dei giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo con partecipazione a distanza, nella parte in cui escludeva da detta disciplina il gioco del lotto e i giochi a questo complementari. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha accolto l’appello principale e respinto quello incidentale.

 

Va ricordato che la società B Plus Giocolegale Ltd. (oggi denominata Global Starnet Ltd.) ha impugnato dinanzi al T.A.R. del Lazio il decreto direttoriale dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato il quale ha dettato la disciplina della raccolta a distanza dei giochi di sorte a quota fissa e dei giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo. BPlus lamentava il fatto che nel sopravvenuto decreto direttoriale fosse contenuta un’innovativa disciplina per l’affidamento in concessione della distribuzione on line, fra gli altri, anche dei medesimi giochi del tipo simulazione in video di dispositivi a rulli, già inclusi nella sua originaria concessione (e per i quali aveva già sostenuto ingenti investimenti, chiedendo e ottenendo diritti d’installazione per ben 11.953 VLT), in modo da creare un canale distributivo parallelo dei medesimi giochi, a condizioni economiche e fiscali molto più favorevoli per le imprese interessate, e quindi svuotare di contenuto la concessione in precedenza rilasciata.

La ricorrente criticava il fatto che il decreto escludesse il gioco del Lotto e i giochi ad esso complementari e non quello delle Vlt. Il T.A.R. del Lazio ha quindi condiviso la doglianza di disparità di trattamento, reputando infondata l’esclusione del gioco del lotto e dei giochi complementari dalla disciplina dettata dal censurato decreto, e pertanto annullando quest’ultimo.

Presso il Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar sono insorte oltre al MEf e ad ADM, anche Lottomatica S.p.a., nella propria asserita qualità di controinteressata pretermessa in primo grado (siccome concessionaria del gioco del lotto, e quindi pregiudicata dalla sentenza in epigrafe).

“Se certamente – afferma Palazzo Spada – la mera qualità di operatore economico del settore in questione era sufficiente a radicare in capo a detta società la legittimazione processuale, la sussistenza anche di un interesse giuridicamente qualificato e differenziato discende proprio dalla qualità in atto rivestita di concessionaria del servizio pubblico relativo all’attivazione e alla conduzione operativa della rete per la gestione dei giochi mediante simulazione video degli apparecchi a rullo, sulla scorta di atto concessorio antecedente alle modifiche normative introdotte col decreto censurato in prime cure; più specificamente, tale interesse è ricondotto all’intento di lamentare la turbativa dell’equilibrio economico-finanziario derivante proprio dall’originaria concessione, per effetto della disciplina sopravvenuta.

Né può opporsi, in contrario, che l’originaria concessione rilasciata alla ricorrente comprendeva anche la raccolta on line del gioco, e quindi, come assume la difesa erariale, che la società ricorrente in prime cure ben avrebbe potuto e potrebbe partecipare anche alle nuove procedure attivate col decreto del 2011: infatti, ciò di cui si duole l’odierna appellata è proprio il ben diverso trattamento riservato, sotto svariati profili, alle imprese intenzionate a partecipare alle nuove procedure rispetto a quello fruito per la concessione originaria.

In altri termini, risulta in astratto convincente l’assunto per cui la società istante si attivò in un momento storico in cui vi era “omogeneità” di disciplina per le diverse tipologie di raccolta a distanza dei giochi leciti, decidendo, in virtù di autonome e non sindacabili scelte imprenditoriali, di puntare in via primaria sul settore delle VLT; mentre, qualora avesse avuto contezza della successiva differenziazione della disciplina per la raccolta e gestione on line e delle più favorevoli condizioni ivi previste, presumibilmente avrebbe potuto seguire strategie diverse.

Il decreto direttoriale oggetto di impugnativa in primo grado risulta emesso in esecuzione della delega contenuta nell’art. 12, comma 1, lettera f), del citato d.l. nr. 39 del 2009, delega espressamente intesa ad “adeguare, nel rispetto dei criteri già previsti dall’ordinamento interno, nonché delle procedure comunitarie vigenti in materia, il regolamento emanato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 settembre 2007, n. 186, prevedendovi, altresì, la raccolta a distanza di giochi di sorte a quota fissa e di giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, relativamente ai quali l’aliquota di imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, applicata sulle somme giocate è, per ciascun gioco, pari al 20 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore”.

Solo con il censurato d.d. 10 gennaio 2011 che l’Amministrazione ha palesato per la prima volta l’intento di fare oggetto di separate procedure di affidamento la gestione della raccolta del gioco on line, scindendola dall’originaria disciplina che la accomunava alla raccolta mediante VTL in “ambienti dedicati” (ossia, in apposite sale giochi); è quanto meno lecito dubitare della piena riconducibilità di siffatta operazione all’esercizio della delega di cui alla ricordata lettera f) dell’art. 12 del d.l. nr. 39/2009, la quale come detto era intesa unicamente a realizzare un “adeguamento” della disciplina regolamentare risalente al 2007, mentre nella specie si è proceduto a separazione e distinta regolamentazione di una particolare modalità di raccolta dei giochi.

Sotto tale profilo, il punto nodale della controversia è costituito proprio dall’avere le nuove procedure a oggetto l’affidamento non già di autonome e distinte categorie di giochi, bensì di una particolare modalità tecnica (on line) di raccolta di essi, suscettibile di applicarsi anche a giochi già oggetto di pregresse concessioni già affidate: e che le cose stiano effettivamente così risulta dimostrato in modo convincente dall’originaria ricorrente, la quale ha documentato la sostanziale identità “ontologica” fra i giochi mediante simulazione di dispositivi a rullo interessati dall’impugnato decreto e quelli oggetto della sua precedente concessione; al riguardo, poco pregio hanno le opposte deduzioni della difesa erariale, la quale si è limitata a richiamare elementi esteriori quali la diversa entità delle vincite realizzabili nell’una e nell’altra ipotesi (ciò che però, all’evidenza, dipende dalle scelte amministrative operate a monte e non afferisce al contenuto sostanziale dei giochi), ovvero il fatto che in un caso il giocatore accede al gioco tramite un terminale sito in ambiente dedicato e nell’altro può farlo anche tramite il proprio PC domestico (ciò che, per l’appunto, attiene solo alla diversa modalità tecnica con cui avviene la raccolta delle giocate).

Ciò che l’istante ha fin dapprincipio reclamato è non già l’adozione di correttivi o rimedi atti a ridurre o eliminare i divisati effetti distorsivi, bensì il riconoscimento di una vera e propria esclusiva nella gestione dei giochi in relazione ai quali è concessionaria, sostanzialmente analoga a quella riservata a favore del concessionario del lotto e dei giochi assimilati.

La Sezione – conclude – è dell’avviso che una tale soluzione, lungi dal determinare il venir meno delle evidenziate distorsioni delle corrette dinamiche concorrenziali nel mercato in questione, creerebbe in quest’ultimo un vulnus ancora più grave attraverso la sottrazione alle procedure di affidamento della gestione di una più o meno vasta categoria di giochi

In definitiva, se anche può accedersi all’impostazione di fondo dell’originaria ricorrente circa gli effetti distorsivi e discriminatori prodotti dalla regolamentazione censurata, a questi non è possibile ovviare mercé l’estensione di posizioni di esclusiva/monopolio che nel medesimo regolamento si è inteso allo stato conservare (opzione della quale, come già osservato sub 7, in questa sede non può che prendersi atto, esulando dal thema decidendum ogni approfondimento in ordine alla sua correttezza o legittimità), e che tuttavia in nessun caso è possibile invocare quale termine di riferimento di un’ipotizzata disparità di trattamento”.

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