02 Maggio 2024 - 23:46

Raccolta scommesse senza concessione. Cassazione: “E’ reato se il bookmaker non è stato oggetto a discriminazione”

Raccolta scommesse e intermediazione del gioco in carenza di concessione.   Oggi la Corte di Cassazione si è espressa rigettando il ricorso proposto da un punto scommesse di Livorno che

19 Luglio 2017

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Raccolta scommesse e intermediazione del gioco in carenza di concessione.

 

Oggi la Corte di Cassazione si è espressa rigettando il ricorso proposto da un punto scommesse di Livorno che operava la raccolta per conto della Sogno di Tolosa Ltd – titolare del marchio BETN1 – contro il sequestro preventivo delle attrezzature informatiche impiegate nell’attività di gioco e raccolta delle scommesse telematiche.

Il provvedimento prendeva le mosse da un accertamento svolto il 15 dicembre 2015 da militari della Guardia di finanza, che constatavano l’avvenuto esercizio dell’attività di raccolta di scommesse in carenza dell’autorizzazione di cui all’art. 88 t.u.l.p.s. e della concessione governativa.

 

 

La Cassazione nell’esprimersi sul caso ricorda come “integra il reato previsto dall’art. 4 della legge n. 401 del 1989 la raccolta di scommesse su eventi sportivi da parte di un soggetto che — privo della licenza di cui all’art. 88 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 — compia attività di intermediazione per conto di un allibratore straniero privo di concessione.

 

In mancanza della concessione e della licenza, per escludere la configurabilità della fattispecie incriminatrice occorre la dimostrazione che l’operatore estero non abbia ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare o per effetto di un comportamento comunque discriminatorio tenuto dallo Stato nazionale nei confronti dell’operatore comunitario. .. ed infatti, non integra il reato di cui all’art. 4 in esame la raccolta di scommesse, in assenza di licenza, da parte di un soggetto che operi in Italia per conto di un operatore straniero cui la concessione sia stata negata per illegittima esclusione dai bandi di gara e/o mancata partecipazione a causa della non conformità, nell’interpretazione della Corte di giustizia CE, del regime concessorio interno agli artt. 43 e 49 del Trattato CE.

 

Fattispecie che tuttavia sembra non ricorrere nel caso in esame.

 

 

Il caso “ rientra nell’ambito di applicazione del comma 644, (legge di stabilità 2015, ndr) il quale si riferisce proprio ai soggetti che non aderiscono al regime di regolarizzazione di cui al precedente comma 643 o a quelli che, pur avendo aderito a tale regime, ne sono decaduti. Il comma 644 prevede che, in relazione a tali categorie di soggetti, trovino applicazione, diversi obblighi e divieti, tra cui : …lo stesso comma 644 espressamente stabilisce che resti ferma l’applicazione «di quanto previsto dall’articolo 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni», il quale richiama le sanzioni penali previste dallo stesso articolo, estendendo la loro applicabilità «a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell’articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l’accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all’estero»”.

 

Ne consegue che l’attività dei soggetti di cui al richiamato comma 644 – fra i quali rientra l’odierna parte ricorrente – non può essere ritenuta consentita, neanche ai limitati fini dell’insussistenza del periculum in mora, perché si tratta di un’attività che, a differenza di quella svolta dai soggetti che hanno aderito al regime di regolarizzazione di cui al comma 643, non è stata sottoposta ad alcuna sanatoria, essendo ogni efficacia sanante espressamente esclusa dalla stessa formulazione del comma 644, il quale prevede – come visto – la persistente illiceità penale dell’attività in questione”.

 

PressGiochi