26 Aprile 2024 - 04:58

Umbria: sospesa ordinanza Tesei il Tar riapre sale giochi e scommesse, ma restano spente le slot nei bar

La sospensione dell’ordinanza vale solo per le sale giochi, scommesse e bingo ma non per gli apparecchi presenti nei bar che dovranno ancora star spenti.

22 Ottobre 2020

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Il Tar dell’Umbria dà ragione alle sale scommesse, slot e bingo. E’ stata sospesa l’ordinanza regionale che aveva predisposto la temporanea chiusura delle attività dal 20 ottobre 2020 a causa dell’emergenza Covid. Il decreto è stato emesso dal tribunale amministrativo sul ricorso di una società di distribuzione dei giochi rappresentata e difesa dall’avvocato Cino Benelli di Firenze. Fissata, poi, la trattazione collegiale dell’istanza alla camera di consiglio del 17 novembre 2020. In tal senso l’evoluzione delle prossime settimane sarà decisiva. “Possono comunque riaprire da subito tutte le attività di sale scommesse, slot e bingo nel più rigoroso rispetto delle linee guida e del Dpcm, con chiusura quindi  alle 21”, precisa l’avvocato Benelli.

La sospensione dell’ordinanza vale solo per le sale giochi, scommesse e bingo ma non per gli apparecchi presenti nei bar che dovranno ancora star spenti.

 

“L’istanza in esame – sottolinea il Tar – evidenzia un pregiudizio grave ed irreparabile derivante dalla sospensione delle attività svolgentesi nelle sale giochi, scommesse e bingo, disposta dall’art. 3 del provvedimento regionale impugnato. Tale disposizione massimizza la restrizione della predetta attività rispetto alle più limitate previsioni restrittive emergenti dal combinato degli artt. 1, comma 6, lett. L del DPCM 13.10.2020 ed 1, lett d3 del DPCM 18.10.2020 (per effetto dei quali l’attività in discorso è consentita limitatamente alle ore 18-21, ma sempre a condizione che le Regioni e le abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10.

La tutela cautelare richiesta a fronte del pregiudizio paventato è destinata nella sostanza ad esaurirsi in questa fase monocratica, poichè la data della prima camera di consiglio utile per la trattazione collegiale dell’istanza (17 novembre 2020) è successiva quella di scadenza (14 novembre 2020) del periodo di sospensione disposto dal provvedimento gravato; pertanto è evidente la sussistenza di un danno grave ed irreparabile nell’attesa della trattazione collegiale dell’istanza, tuttavia da contemperarsi con il pressante pubblico interesse espresso dalle prescrizioni del settore e sopra richiamate”.

 

“E’ la prima volta – prosegue il  legale – che un provvedimento restrittivo di un governatore regionale viene sospeso da un Tar. Da qui è importante sottolineare che la copertura del Dpcm è sufficiente. Il ragionamento va infatti fatto sulla proporzianalità tra salute e interesse economico”. Tra le argomentazioni vincenti portate dall’avvocato: “la questione migrazioni”, ovvero “se costringi in una regione a osservare norme più restrittive – precisa Benelli – incentivi il trasferimento verso altri territori dove non c’è la sospensione. E questo è assolutamente sfavorevole per il contagio”.

 

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