27 Aprile 2024 - 00:01

Torino: i limiti orari alle slot machine tornano ad 8 ore al giorno

Appendino (Torino): “Resta ferma volontà di contrasto al gioco” L’ordinanza che a Torino limita a 8 ore la possibilità di giocare a slot machine e videolottery può tornare in vigore.

12 Luglio 2017

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Appendino (Torino): “Resta ferma volontà di contrasto al gioco”

L’ordinanza che a Torino limita a 8 ore la possibilità di giocare a slot machine e videolottery può tornare in vigore. Il Tar del Piemonte ha infatti respinto i ricorsi presentati da 4 società concessionarie e da alcuni esercenti contro le limitazioni stabilite dalla sindaca Chiara Appendino che erano state sospese a inizio anno in seguito alla decisione del Consiglio di Stato che si era espresso a favore di un ricorso contro l’ordinanza.

I giudici amministrativi nella sentenza evidenziano come “la realtà regionale piemontese sia caratterizzata da una accentuata propensione delle amministrazioni comunali ad affrontare e disciplinare, a livello locale, un fenomeno (quello del gioco d’azzardo patologico o ludopatia) la cui rilevanza e pericolosità a livello sociale e sanitario non può essere seriamente messa in discussione”. E hanno respinto i ricorsi di concessionarie ed esercenti e ritenuto legittima l’ordinanza.

 

“L’ordinanza sindacale impugnata, – ha spiegato il giudice – nel sottoporre a limitazioni temporali l’utilizzo delle sole slot machines (AWP) e videolottery (VLT), e non altre tipologie di giochi,non ha fatto altro che dare puntuale applicazione alla legge regionale piemontese n. 9/2016, il cui art. 6 ha previsto l’introduzione da parte dei comuni di limitazioni temporali con specifico riferimento all’esercizio del gioco “tramite gli apparecchi di cui all’art. 110 commi 6 e 7 del TULPS”; sicchè censure di disparità di trattamento potrebbero essere formulate, tutt’al più, sotto forma di eccezioni di incostituzionalità della citata legge regionale – in diparte ogni considerazione sulla loro fondatezza – ma certamente non hanno alcun fondamento giuridico se formulate, come nel caso di specie, nei confronti del solo provvedimento sindacale applicativo della legge regionale”.

 

In relazione alla disciplina dei giochi leciti, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo più volte di affermare la più elevata pericolosità, ai fini del rischio di determinare forme di dipendenza patologica, dei giochi cui si riferisce il provvedimento impugnato, evidenziando che gli apparecchi a ciò destinati, “per la loro ubicazione, modalità, tempistica, danno luogo – più di altre – a manifestazioni di accesso al gioco irrefrenabili e compulsive, non comparabili, per contenuti ed effetti, ad altre forme di scommessa che possono anch’esse dare dipendenza, ma in grado ritenuto (ragionevolmente) dal legislatore di gravità ed allarme sociale assai minore e, perciò, non necessitante di apposita e più stringente tutela preventiva mirata”.

 

La circostanza che le limitazioni orarie introdotte dal Comune di Torino possano indurre gli utenti a trasmigrare presso territori limitrofi in cerca di discipline più favorevoli non configura un profilo di irragionevolezza del provvedimento impugnato, dal momento che, in attesa di una disciplina centralizzata e uniforme dettata (chissà quando) dallo Stato, non si può pretendere che i Comuni si astengano dall’esercitare le proprie prerogative istituzionali a tutela delle comunità amministrate; e in ogni caso, come esposto dalla difesa comunale, la Città di Torino ha concordato la definizione degli orari con numerosi comuni limitrofi (più di trenta), i quali hanno adottato fasce di utilizzo degli apparecchi da gioco uguali o molto simili a quelle indicate nell’ordinanza sindacale impugnata, proprio al fine di prevenire nei limiti del possibile il fenomeno trasmigratorio paventato.

 

L’uniformità di regolamentazione oraria stabilita dall’amministrazione comunale per le sale giochi dedicate e gli altri pubblici esercizi con attività promiscua appare ragionevolmente giustificata dall’intento dell’amministrazione di disincentivare l’utilizzo continuativo e prolungato degli apparecchi da gioco che comportano vincite in denaro a fini di prevenzione del gioco compulsivo, imponendo il rispetto di un orario uniforme a tutte le tipologie di esercizi, in modo tale da prevenire la trasmigrazione degli utenti dall’una all’altra tipologia di esercizi, fenomeno che verosimilmente si verificherebbe in caso di diversificazione degli orari.

 

In conclusione – osserva il Collegio –  “Rispetto ai preminenti interessi pubblici perseguiti dall’amministrazione, connessi ad esigenze di tutela della salute pubblica, assumono carattere necessariamente recessivo gli interessi economici degli operatori del settore, peraltro non sacrificati del tutto ma oggetto di adeguata e ragionevole ponderazione da parte dell’amministrazione”.

 

Per il Tar quindi “L’amministrazione ha realizzato un ragionevole contemperamento degli interessi economici degli imprenditori del settore con l’interesse pubblico a prevenire e contrastare i fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo, non essendo revocabile in dubbio che un’illimitata o incontrollata possibilità di accesso al gioco accresca il rischio di diffusione di fenomeni di dipendenza, con conseguenze pregiudizievoli sia sulla vita personale e familiare dei cittadini, che a carico del servizio sanitario e dei servizi sociali, chiamati a contrastare patologie e situazioni di disagio connesse alle ludopatie”.

 

 

 

In conclusione, va tuttavia evidenziato come il Tribunale amministrativo Piemontese, nell’evidenziare la pericolosità delle slot machine, sembra conforderle con i gratta e vinci. Come si legge nella sentenza: “La maggiore pericolosità di slot e videolottery è supportata da fonti scientifiche: fra i numerosi contributi merita di essere segnalato lo studio “Dipendenze Comportamentali/Gioco d’azzardo patologico: progetto sperimentale nazionale di sorveglianza e coordinamento/monitoraggio degli interventi” curato dal Ministero della Salute, nel quale si afferma, tra l’altro, che “le lotterie istantanee, per le loro caratteristiche legate alla “velocità”, “facilità” e “diffusione” nei contesti quotidiani (supermercati, bar, tabacchi, ecc.), fanno parte dei cosiddetti “giochi hard”, cioè a più rischio di creare un legame di dipendenza, e maggiormente capaci di intercettare fasce di popolazione finora più estranee al gioco d’azzardo (bambini, casalinghe, anziani, famiglie)”.

 

 

 

PressGiochi