26 Aprile 2024 - 02:53

Tar Lombardia, ok a distanze e limiti orari al gioco a Luino: “Non si tratta di proibizionismo”

Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha confermato il regolamento del Comune di Luino per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d’azzardo che,

23 Novembre 2021

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Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha confermato il regolamento del Comune di Luino per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d’azzardo che, nel dichiarato intento di contenere e ridurre gli effetti pregiudizievoli del gioco lecito, oltre a disciplinare la procedura di installazione degli apparecchi da gioco e la distanza minima da osservare rispetto ai luoghi c.d. “sensibili”, ha demandato al Sindaco la competenza ad adottare ordinanze in materia di orari di apertura delle sale da gioco e di funzionamento dei relativi apparecchi, «per il raggiungimento dell’obiettivo di rendere difficoltoso il consumo di gioco in orari tradizionalmente e culturalmente dedicati alle relazioni familiari».

Il Sindaco del Comune di Luino ha quindi adottato nel 2018 l’ordinanza n. 23 con cui ha disposto che gli orari degli apparecchi da gioco che «devono essere interrotti nelle seguenti fasce orarie: dalle 7,30 alle 9,30 dalle 12,00 alle 14,00 dalle 19,00 alle 21,00».

Il Tar oggi respinge il ricorso di un gestore di apparecchi da gioco slot machine operante nel comune.

“Il Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d’azzardo – si legge – fa riferimento, oltre alla normativa nazionale e regionale in tema di ludopatia, a profili direttamente riguardanti il fenomeno nel Comune di Luino, riportando dati che attestano un incremento, dagli inizi degli anni 2000, del numero dei cittadini con disturbi legati al gioco d’azzardo”.

Secondo il Collegio, “la ricorrente non offre dati documentali di segno contrario, non potendo considerarsi tali gli studi depositati (report del Governo Australiano sul gioco d’azzardo e studio della Springer Science and Business Media New York) che riguardano contesti sociali, economici e culturali totalmente differenti dalla realtà italiana, e dunque non idonei a smentire i concreti riferimenti al fenomeno nel territorio comunale considerati dall’Amministrazione”.

“La prevenzione della ludopatia è una competenza distinta e trasversale, fondata, da un lato, sul potere attribuito ai Comuni di individuare in autonomia gli interessi della collettività ex art. 3, comma 2, D.lgs. n. 267/2000 e dall’altro sul potere di regolazione degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici ai sensi dell’art. 50, comma 7, D.lgs. n. 267/2000. Le disposizioni dell’art. 5, della legge regionale n. 8/2013 sui compiti di iniziativa e di vigilanza dei Comuni relativamente al fenomeno del gioco d’azzardo patologico costituiscono un riconoscimento legislativo dell’emersione di questa nuova competenza finalizzata al contrasto della ludopatia…

Tenuto conto di tali considerazioni, l’ordinanza impugnata e il presupposto Regolamento appaiono sorretti da un’adeguata istruttoria, che giustifica la misura adottata.

D’altro canto, allo stato attuale delle conoscenze, non sembra irragionevole né sproporzionato imporre limitazioni ad attività economiche riconosciute scientificamente pericolose alla salute, proprio perché non si tratta di introduzione di una sorta di “proibizionismo”, che potrebbe sortire effetti contrari sul piano stesso della tutela della salute, né di divieto generalizzato, ma di regolamentazione in corrispondenza di luoghi particolari e di particolari fasce orarie a più alta fruibilità di esercizi di gioco.

Il Regolamento – conclude il Tar – pone quale criterio per la determinazione sindacale sugli orari di esercizio delle attività la “individuazione di orari che non penalizzino determinate tipologie di gioco (e conseguentemente di attività commerciali) a favore di altre”. Il che significa che la disciplina degli orari va rapportata al tipo di esercizio oggetto di regolamentazione, secondo una valutazione operata in concreto, e non già che tutti i giochi debbano essere limitati negli orari di fruibilità”.

 

PressGiochi