07 Maggio 2024 - 00:09

Tar Lombardia: distanze applicate alle sale giochi anche in presenza di chiese private

L’introduzione della legge regionale lombarda sulle distanze delle sale giochi e degli apparecchi a 500 mt dai luoghi sensibili è del tutto chiara nel senso che il divieto per i

11 Marzo 2016

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L’introduzione della legge regionale lombarda sulle distanze delle sale giochi e degli apparecchi a 500 mt dai luoghi sensibili è del tutto chiara nel senso che il divieto per i luoghi indicati dalla legge scatta in seguito alla pubblicazione della delibera di Giunta regionale, ovvero in data successiva al 28 gennaio 2014, e non necessita di successive delibere comunali, le quali, ove vi siano, hanno valore non costitutivo, ma solo dichiarativo di un divieto già esistente.

Si esprime così il Tribunale amministrativo regionale nella sezione di Brescia nel giudicare il ricorso di una sala giochi che aveva avviato l’attività prima dell’ordinanza del Comune di San Zeno Naviglio ma successivamente alla norma regionale.

 

Il ricorrente evidenziava inoltre il fatto che il luogo sensibile contestato fosse una chiesetta privata.

Come ha chiarito il Tar, “ ad avviso del Collegio effettivamente di luogo di culto si tratta. La norma regionale richiede che il luogo di culto, concetto si noti più ampio di quello di “chiesa”, sia riconducibile ad una confessione religiosa, quale è indubbiamente quella cattolica, la quale abbia stipulato intese con lo Stato; non richiede invece che esso sia di proprietà di soggetti qualificabili in modo particolare. La proprietà privata del sito quindi di per sé non rileva. Il sito in questione è poi qualificabile come chiesa proprio alla stregua delle decisioni C.d.S. sez. IV 28 gennaio 2011 n°683 e TAR Lombardia Brescia sez. I 31 ottobre 2012 n°483 citate dalla ricorrente, poiché a tal fine occorre e basta il cd. accesso indiscriminato, ovvero basta che, allorquando vi si svolge la funzione, tutti i fedeli di quel culto possano accedere.

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